Art. 31 Attivita' del presidente 1. Ricevuto l'ordine di convocazione, il presidente della commissione: a) comunica all'Autorita' che l'ha nominato l'assenza di cause di incompatibilita' di cui all'articolo 1380, comma 3, del codice; b) acquisisce le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni d'incompatibilita' dei membri della commissione; c) attesta la ricezione degli atti di cui all'articolo 30; d) fa istituire dal membro segretario apposito indice, nel quale sono elencati gli atti ricevuti nonche' quelli posti in essere dalla commissione di disciplina, eccetto il verbale contenente il verdetto; e) esamina gli atti elencati nell'indice e rilascia dichiarazione di avvenuta presa visione; f) mette gli atti elencati nell'indice a disposizione dei membri della commissione, i quali, senza ritardo, li esaminano e rilasciano dichiarazione di avvenuta presa visione; g) fissa il giorno, l'ora e il luogo della riunione e ne da' comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, ai membri e al giudicando, il quale, nell'occasione, e' avvertito che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 1370, 1387 e 1388 del codice: 1) ha diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia nonche', a sue spese, da un avvocato del libero foro; 2) puo' rinunciare espressamente alla facolta' di cui al numero 1) anche dopo la nomina del difensore di fiducia; 3) la scelta del difensore di fiducia e la relativa accettazione dell'incarico o l'atto di rinuncia devono pervenire al presidente entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla fissazione della riunione; 4) se non sceglie o rinuncia al difensore di fiducia entro il termine fissato, e' designato un difensore d'ufficio. 2. Il presidente formalizza la nomina del difensore: a) di fiducia, dopo aver ricevuto dal giudicando la dichiarazione di scelta e la relativa accettazione dell'incarico; b) d'ufficio, in caso di mancata scelta del difensore di fiducia da parte del giudicando. 3. Contestualmente alla nomina, il presidente avverte il difensore: a) di comunicare, entro ventiquattro ore, l'assenza di situazioni di incompatibilita' di cui agli articoli 1370 e 1380, comma 3, del codice; b) della facolta', entro dieci giorni, di prendere visione degli atti dell'inchiesta formale, del documento unico matricolare e della documentazione caratteristica dell'inquisito; c) della facolta' di cui all'articolo 29; d) del giorno, dell'ora e del luogo della riunione della commissione di disciplina. 4. Il presidente della commissione acquisisce agli atti: a) la dichiarazione con cui il militare sceglie il difensore di fiducia e la relativa accettazione dell'incarico, l'espressa rinuncia al difensore, la designazione d'ufficio del difensore, la nomina e la dichiarazione di assenza di eventuali situazioni di incompatibilita' del difensore; b) la dichiarazione con cui il difensore attesta di aver preso cognizione di tutti gli atti raccolti in sede di inchiesta formale, del documento unico matricolare e della documentazione caratteristica dell'inquisito. 5. Si applicano in quanto compatibili gli articoli 11, comma 1, lettera b), 15, comma 1, lettera b), e 21.
Note all'art. 31: - Per il testo dell'art. 1380 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10. - Per il testo dell'art. 1370 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11. - Per il testo dell'art. 1387 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 27. - Si trascrive il testo dell'art. 1388 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 1388 (Procedimento davanti alla commissione di disciplina). - 1. Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della commissione sull'importanza dei giudizi che sono chiamati a esprimere; avvisa, inoltre, che devono astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti. 2. Fa introdurre quindi il militare, se presente, e: a) legge l'ordine di convocazione; b) legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, la parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale; c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa; d) chiede se i membri della commissione o il giudicando e l'ufficiale difensore desiderano che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura. 3. Il presidente e i membri della commissione previa autorizzazione del presidente possono chiedere al militare chiarimenti sui fatti a lui addebitati. 4. Il giudicando puo' presentare una memoria, preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa e puo' produrre eventuali nuovi documenti. Se non intende valersi di dette facolta' ne rilascia dichiarazione scritta. 5. La memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti della commissione e allegati agli atti. 6. Il giudicando, se presente, e' ammesso a esporre, anche a mezzo dell'ufficiale difensore, le ragioni a difesa. 7. Il presidente chiede al giudicando, se presente, se ha altro da aggiungere. 8. Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare il militare. 9. La commissione, se ritiene di non poter esprimere, il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorita' che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini. 10. Non verificandosi l'ipotesi di cui al comma 9, il presidente mette alternativamente ai voti i seguenti quesiti: a) "Il ________________ e' meritevole di conservare il grado?"; b) "Il ________________ e' meritevole di permanere in ferma (o in rafferma)?". 11. La votazione si svolge con modalita' tali da garantire la segretezza del voto di ciascun membro. Il giudizio della commissione e' espresso a maggioranza assoluta e non e' motivato. 12. Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio della commissione; il verbale e' letto e firmato dai componenti della commissione. 13. Il presidente scioglie la commissione e trasmette gli atti direttamente al Ministero della difesa. 14. I componenti della commissione sono vincolati al segreto di ufficio.». - Per il testo dell'art. 1370 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11. - Per il testo dell'art. 1380 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10.