Art. 31 
 
                      Attivita' del presidente 
 
  1.  Ricevuto  l'ordine  di  convocazione,   il   presidente   della
commissione: 
    a) comunica all'Autorita' che l'ha nominato l'assenza di cause di
incompatibilita' di cui all'articolo 1380, comma 3, del codice; 
    b) acquisisce le  dichiarazioni  circa  l'assenza  di  situazioni
d'incompatibilita' dei membri della commissione; 
    c) attesta la ricezione degli atti di cui all'articolo 30; 
    d) fa istituire dal membro segretario apposito indice, nel  quale
sono elencati gli atti ricevuti nonche' quelli posti in essere  dalla
commissione di disciplina, eccetto il verbale contenente il verdetto; 
    e) esamina gli atti elencati nell'indice e rilascia dichiarazione
di avvenuta presa visione; 
    f) mette gli atti elencati nell'indice a disposizione dei  membri
della commissione, i quali, senza ritardo, li esaminano e  rilasciano
dichiarazione di avvenuta presa visione; 
    g) fissa il giorno, l'ora e il luogo  della  riunione  e  ne  da'
comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, ai  membri  e  al
giudicando,  il  quale,  nell'occasione,  e'  avvertito  che,   fermo
restando quanto previsto dagli articoli 1370, 1387 e 1388 del codice: 
      1) ha diritto di farsi assistere da  un  difensore  di  fiducia
nonche', a sue spese, da un avvocato del libero foro; 
      2) puo' rinunciare espressamente alla facolta' di cui al numero
1) anche dopo la nomina del difensore di fiducia; 
      3)  la  scelta  del  difensore  di  fiducia   e   la   relativa
accettazione dell'incarico o l'atto di rinuncia devono  pervenire  al
presidente entro cinque giorni dalla  ricezione  della  comunicazione
relativa alla fissazione della riunione; 
      4) se non sceglie o rinuncia al difensore di fiducia  entro  il
termine fissato, e' designato un difensore d'ufficio. 
  2. Il presidente formalizza la nomina del difensore: 
    a) di fiducia, dopo aver ricevuto dal giudicando la dichiarazione
di scelta e la relativa accettazione dell'incarico; 
    b) d'ufficio, in caso di mancata scelta del difensore di  fiducia
da parte del giudicando. 
  3. Contestualmente alla nomina, il presidente avverte il difensore: 
    a) di comunicare, entro ventiquattro ore, l'assenza di situazioni
di incompatibilita' di cui agli articoli 1370 e 1380,  comma  3,  del
codice; 
    b) della facolta', entro dieci giorni, di prendere visione  degli
atti dell'inchiesta formale, del documento unico matricolare e  della
documentazione caratteristica dell'inquisito; 
    c) della facolta' di cui all'articolo 29; 
    d)  del  giorno,  dell'ora  e  del  luogo  della  riunione  della
commissione di disciplina. 
  4. Il presidente della commissione acquisisce agli atti: 
    a) la dichiarazione con cui il militare sceglie il  difensore  di
fiducia e la relativa accettazione dell'incarico, l'espressa rinuncia
al difensore, la designazione d'ufficio del difensore, la nomina e la
dichiarazione di assenza di eventuali situazioni di  incompatibilita'
del difensore; 
    b) la dichiarazione con cui il difensore attesta  di  aver  preso
cognizione di tutti gli atti raccolti in sede di  inchiesta  formale,
del documento unico matricolare e della documentazione caratteristica
dell'inquisito. 
  5. Si applicano in quanto compatibili gli  articoli  11,  comma  1,
lettera b), 15, comma 1, lettera b), e 21. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Per il testo dell'art. 1380 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10. 
              - Per il testo dell'art. 1370 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11. 
              - Per il testo dell'art. 1387 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 27. 
              - Si trascrive il  testo  dell'art.  1388  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                «Art. 1388 (Procedimento davanti alla commissione  di
          disciplina). - 1. Aperta la seduta, il presidente  richiama
          l'attenzione dei membri della  commissione  sull'importanza
          dei giudizi che sono chiamati a esprimere; avvisa, inoltre,
          che devono astenersi, nel chiedere  chiarimenti,  dal  fare
          apprezzamenti. 
                2. Fa introdurre quindi il militare, se presente, e: 
                  a) legge l'ordine di convocazione; 
                  b) legge  le  dichiarazioni  scritte  dell'avvenuto
          esame, la parte propria e degli altri  membri,  degli  atti
          dell'inchiesta formale; 
                  c)  fa  leggere   dal   segretario   la   relazione
          riepilogativa; 
                  d) chiede  se  i  membri  della  commissione  o  il
          giudicando e l'ufficiale difensore desiderano che sia letto
          qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene  necessario,
          ne autorizza la lettura. 
                3. Il presidente e i membri della commissione  previa
          autorizzazione del presidente possono chiedere al  militare
          chiarimenti sui fatti a lui addebitati. 
                4.  Il  giudicando  puo'  presentare   una   memoria,
          preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa
          e puo' produrre eventuali nuovi documenti. Se  non  intende
          valersi  di  dette  facolta'  ne   rilascia   dichiarazione
          scritta. 
                5. La memoria e i documenti sono  letti  da  uno  dei
          componenti della commissione e allegati agli atti. 
                6. Il giudicando, se presente, e' ammesso a  esporre,
          anche  a  mezzo  dell'ufficiale  difensore,  le  ragioni  a
          difesa. 
                7. Il presidente chiede al giudicando,  se  presente,
          se ha altro da aggiungere. 
                8.  Udite  le  ragioni  a  difesa  ed  esaminati  gli
          eventuali nuovi documenti, il  presidente  fa  ritirare  il
          militare. 
                9. La commissione, se ritiene di non poter esprimere,
          il proprio giudizio senza un  supplemento  di  istruttoria,
          sospende   il   procedimento   e   restituisce   gli   atti
          all'autorita' che ha ordinato la convocazione, precisando i
          punti sui quali giudica necessarie nuove indagini. 
                10. Non verificandosi l'ipotesi di cui al comma 9, il
          presidente  mette  alternativamente  ai  voti  i   seguenti
          quesiti: 
                  a) "Il ________________ e' meritevole di conservare
          il grado?"; 
                  b) "Il ________________ e' meritevole di  permanere
          in ferma (o in rafferma)?". 
                11. La votazione si  svolge  con  modalita'  tali  da
          garantire la segretezza del  voto  di  ciascun  membro.  Il
          giudizio  della  commissione  e'  espresso  a   maggioranza
          assoluta e non e' motivato. 
                12. Il segretario compila  subito  il  verbale  della
          seduta col giudizio della commissione; il verbale e'  letto
          e firmato dai componenti della commissione. 
                13. Il presidente scioglie la commissione e trasmette
          gli atti direttamente al Ministero della difesa. 
                14. I componenti della commissione sono vincolati  al
          segreto di ufficio.». 
              - Per il testo dell'art. 1370 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11. 
              - Per il testo dell'art. 1380 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10.