Art. 32 
 
                        Attivita' dei membri 
 
  1. Ciascun membro della commissione di disciplina, entro due giorni
dalla ricezione dell'ordine di convocazione, rilascia  al  presidente
della  commissione  la  dichiarazione  di   assenza   di   cause   di
incompatibilita' di cui all'articolo 1380, comma 3, del codice e,  se
non ricusato, esamina gli atti dell'inchiesta formale,  il  documento
unico matricolare e la documentazione caratteristica  dell'inquisito,
dichiarandone la presa visione. 
  2. Il membro segretario istituisce  l'indice  dei  documenti  della
commissione di disciplina e ne cura l'aggiornamento. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Per il testo dell'art. 1380 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10.