Art. 32 Attivita' dei membri 1. Ciascun membro della commissione di disciplina, entro due giorni dalla ricezione dell'ordine di convocazione, rilascia al presidente della commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilita' di cui all'articolo 1380, comma 3, del codice e, se non ricusato, esamina gli atti dell'inchiesta formale, il documento unico matricolare e la documentazione caratteristica dell'inquisito, dichiarandone la presa visione. 2. Il membro segretario istituisce l'indice dei documenti della commissione di disciplina e ne cura l'aggiornamento.
Note all'art. 32: - Per il testo dell'art. 1380 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10.