Art. 33 Procedimento 1. Il procedimento davanti alla commissione di disciplina si svolge secondo le modalita' stabilite dall'articolo 1388 del codice. 2. Se il giudizio riguarda piu' militari e le circostanze lo richiedono, il presidente puo' chiedere chiarimenti a ciascuno di essi, anche separatamente e non alla presenza degli altri, salvo poi notiziarli delle risultanze emerse a loro carico. 3. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 15, comma 3. 4. La documentazione trasmessa al presidente della commissione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera b), il verbale della seduta e gli atti della commissione sono inviati, al termine della riunione della commissione di disciplina, all'Autorita' di cui all'articolo 3.
Note all'art. 33: - Per il testo dell'art. 1388 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 31.