Art. 33 
 
                            Procedimento 
 
  1. Il procedimento davanti alla commissione di disciplina si svolge
secondo le modalita' stabilite dall'articolo 1388 del codice. 
  2. Se il giudizio  riguarda  piu'  militari  e  le  circostanze  lo
richiedono, il presidente puo' chiedere  chiarimenti  a  ciascuno  di
essi, anche separatamente e non alla presenza degli altri, salvo  poi
notiziarli delle risultanze emerse a loro carico. 
  3. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 15, comma 3. 
  4. La documentazione trasmessa al presidente della  commissione  ai
sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera b), il verbale della  seduta
e gli atti della commissione sono inviati, al termine della  riunione
della commissione di disciplina, all'Autorita' di cui all'articolo 3. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Per il testo dell'art. 1388 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 31.