Art. 35 Supplemento istruttorio 1. Nel caso di cui all'articolo 1388, comma 9, del codice, l'Autorita' che ha ordinato la convocazione procede agli accertamenti richiesti dalla commissione di disciplina, affidandone l'espletamento all'ufficiale inquirente che ha condotto l'inchiesta formale e indicando allo stesso il termine entro cui comunicarne l'esito. 2. Completato il supplemento d'istruttoria, il presidente della commissione fissa la data della nuova riunione, dandone comunicazione al giudicando e al difensore e avvisandoli della facolta' di prendere visione degli ulteriori documenti.
Note all'art. 35: - Per il testo dell'art. 1388 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 31.