Art. 35 
 
                       Supplemento istruttorio 
 
  1. Nel  caso  di  cui  all'articolo  1388,  comma  9,  del  codice,
l'Autorita' che ha ordinato la convocazione procede agli accertamenti
richiesti dalla commissione di disciplina, affidandone l'espletamento
all'ufficiale  inquirente  che  ha  condotto  l'inchiesta  formale  e
indicando allo stesso il termine entro cui comunicarne l'esito. 
  2. Completato il supplemento  d'istruttoria,  il  presidente  della
commissione fissa la data della nuova riunione, dandone comunicazione
al giudicando e al difensore e avvisandoli della facolta' di prendere
visione degli ulteriori documenti. 
 
          Note all'art. 35: 
              - Per il testo dell'art. 1388 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 31.