Art. 36 
 
  Decisioni all'esito del verdetto della commissione di disciplina 
 
  1. L'Autorita' di cui all'articolo 3 decide ai sensi  dell'articolo
1389 del codice. 
  2. Le gravi ragioni di opportunita' di cui all'articolo 1389, comma
1, lettera b), del codice, sono esplicitate nel provvedimento con cui
si  conclude  il  procedimento  disciplinare.  In  tale  ipotesi,  il
procedimento disciplinare di stato si conclude nel termine perentorio
di  novanta  giorni   dall'ordine   di   convocazione   della   nuova
commissione. 
 
          Note all'art. 36: 
              - Si trascrive il  testo  dell'art.  1389  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                «Art. 1389 (Decisione del Ministro della  difesa).  -
          1. Il Ministro della difesa: 
                  a) puo' discostarsi, per  ragioni  umanitarie,  dal
          giudizio della  commissione  di  disciplina  a  favore  del
          militare; 
                  b) se ritiene, per gravi ragioni  di  opportunita',
          che deve essere inflitta  la  sanzione  della  perdita  del
          grado per rimozione ovvero  la  cessazione  dalla  ferma  o
          dalla rafferma, ordina, per una sola volta, la convocazione
          di  una  diversa  commissione  di  disciplina,   ai   sensi
          dell'articolo  1387;   in   tale   caso   il   procedimento
          disciplinare deve concludersi nel termine perentorio di  90
          giorni.». 
              - Per il testo dell'art. 1389 del  decreto  legislativo
          15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 36.