Art. 36 Decisioni all'esito del verdetto della commissione di disciplina 1. L'Autorita' di cui all'articolo 3 decide ai sensi dell'articolo 1389 del codice. 2. Le gravi ragioni di opportunita' di cui all'articolo 1389, comma 1, lettera b), del codice, sono esplicitate nel provvedimento con cui si conclude il procedimento disciplinare. In tale ipotesi, il procedimento disciplinare di stato si conclude nel termine perentorio di novanta giorni dall'ordine di convocazione della nuova commissione.
Note all'art. 36: - Si trascrive il testo dell'art. 1389 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 1389 (Decisione del Ministro della difesa). - 1. Il Ministro della difesa: a) puo' discostarsi, per ragioni umanitarie, dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare; b) se ritiene, per gravi ragioni di opportunita', che deve essere inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, ordina, per una sola volta, la convocazione di una diversa commissione di disciplina, ai sensi dell'articolo 1387; in tale caso il procedimento disciplinare deve concludersi nel termine perentorio di 90 giorni.». - Per il testo dell'art. 1389 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 36.