Art. 37 
 
                  Clausola neutralita' finanziaria 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento
si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.