Art. 38 Entrata in vigore e disposizioni transitorie 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica ai procedimenti disciplinari di stato la cui contestazione degli addebiti e' effettuata a decorrere da tale data. 2. Ai procedimenti disciplinari di stato in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 3 ottobre 2023 Il Ministro: Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1430