Art. 38 
 
            Entrata in vigore e disposizioni transitorie 
 
  1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio  dell'anno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
e  si  applica  ai  procedimenti  disciplinari  di   stato   la   cui
contestazione degli addebiti e' effettuata a decorrere da tale data. 
  2. Ai procedimenti disciplinari di stato  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento continuano  ad  applicarsi
le disposizioni previgenti. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 3 ottobre 2023 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1430