Art. 4 
 
              Destinatari della potesta' sanzionatoria 
 
  1. Il procedimento disciplinare di stato e' svolto nei confronti: 
    a) del militare in servizio e del militare in congedo  richiamato
ovvero trattenuto in servizio; 
    b) del militare in congedo non richiamato ovvero  non  trattenuto
in servizio per il quale ricorre una delle seguenti condizioni: 
      1) l'addebito e' di  una  gravita'  tale  che,  ove  confermato
all'esito dell'inchiesta formale, possa comportare il deferimento  al
giudizio di una commissione di disciplina per l'eventuale irrogazione
della sanzione disciplinare di stato  della  perdita  del  grado  per
rimozione; 
      2)  per  la  stessa  vicenda  e'  stato  destinatario  di   una
sospensione   precauzionale   dall'impiego    non    gia'    revocata
retroattivamente a tutti gli effetti o annullata; 
      3) deve ancora essere  valutato  per  la  promozione  al  grado
superiore; 
      4)  deve  percepire  a  qualunque  titolo  dall'Amministrazione
erogazioni o emolumenti la cui spettanza e' subordinata al favorevole
esito di vicende giudiziarie o disciplinari; 
    c) del militare gia' privato di tale status o del grado, nei  cui
confronti  e'  stata  adottata  per  altra  vicenda  una  sospensione
precauzionale   dall'impiego   non   gia'   annullata   o    revocata
retroattivamente a tutti gli effetti, ad eccezione del caso in cui la
revoca della sospensione  non  determina  alcuna  restituzione  degli
assegni non percepiti a favore del militare per effetto dell'articolo
921 del codice. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  921  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                «Art.  921  (Ricostruzione  di  carriera  e  rimborso
          spese). - 1. In caso di revoca della sospensione, ai  sensi
          dell'articolo 918, comma 1, il militare ha diritto a  tutti
          gli  assegni  non  percepiti,  escluse  le  indennita'  per
          servizi e funzioni di carattere speciale o per  prestazioni
          di lavoro straordinario. 
                2. Dall'importo determinato ai sensi del comma  1  si
          deduce: 
                  a) l'assegno alimentare corrisposto; 
                  b)  ogni  altro  emolumento  a   qualsiasi   titolo
          percepito in dipendenza di prestazioni e  attivita'  svolte
          grazie alla sospensione dal servizio; 
                  c) il periodo di  tempo  corrispondente  alla  pena
          detentiva inflitta, nonche' all'interdizione temporanea dai
          pubblici uffici e alle altre pene accessorie  che  comunque
          incidono sul rapporto di servizio, ancorche' tali pene  non
          sono  state  in  concreto  scontate,  ovvero   sono   state
          dichiarate estinte; 
                  d) il periodo di  tempo  corrispondente  alla  pena
          inflitta a seguito di applicazione della pena su richiesta; 
                  e) il periodo di tempo corrispondente alla sanzione
          della sospensione disciplinare; 
                  f) nella sola ipotesi prevista  dall'articolo  918,
          comma 1, lettera b), il  periodo  di  tempo  corrispondente
          alla  detenzione  sofferta  a  titolo  di  arresto,  fermo,
          custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, e  ogni
          altra misura cautelare interdittiva, coercitiva o misura di
          prevenzione che ha  reso  impossibile  la  prestazione  del
          servizio. 
                3. Il militare prosciolto  in  sede  disciplinare  ha
          diritto al rimborso delle  spese  di  viaggio  e  soggiorno
          documentate, sostenute a causa del  procedimento  medesimo;
          la domanda di rimborso deve  essere  proposta  nel  termine
          perentorio   di   30   giorni   dalla   comunicazione   del
          proscioglimento.».