Art. 4 Destinatari della potesta' sanzionatoria 1. Il procedimento disciplinare di stato e' svolto nei confronti: a) del militare in servizio e del militare in congedo richiamato ovvero trattenuto in servizio; b) del militare in congedo non richiamato ovvero non trattenuto in servizio per il quale ricorre una delle seguenti condizioni: 1) l'addebito e' di una gravita' tale che, ove confermato all'esito dell'inchiesta formale, possa comportare il deferimento al giudizio di una commissione di disciplina per l'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione; 2) per la stessa vicenda e' stato destinatario di una sospensione precauzionale dall'impiego non gia' revocata retroattivamente a tutti gli effetti o annullata; 3) deve ancora essere valutato per la promozione al grado superiore; 4) deve percepire a qualunque titolo dall'Amministrazione erogazioni o emolumenti la cui spettanza e' subordinata al favorevole esito di vicende giudiziarie o disciplinari; c) del militare gia' privato di tale status o del grado, nei cui confronti e' stata adottata per altra vicenda una sospensione precauzionale dall'impiego non gia' annullata o revocata retroattivamente a tutti gli effetti, ad eccezione del caso in cui la revoca della sospensione non determina alcuna restituzione degli assegni non percepiti a favore del militare per effetto dell'articolo 921 del codice.
Note all'art. 4: - Si trascrive il testo dell'art. 921 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 921 (Ricostruzione di carriera e rimborso spese). - 1. In caso di revoca della sospensione, ai sensi dell'articolo 918, comma 1, il militare ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario. 2. Dall'importo determinato ai sensi del comma 1 si deduce: a) l'assegno alimentare corrisposto; b) ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito in dipendenza di prestazioni e attivita' svolte grazie alla sospensione dal servizio; c) il periodo di tempo corrispondente alla pena detentiva inflitta, nonche' all'interdizione temporanea dai pubblici uffici e alle altre pene accessorie che comunque incidono sul rapporto di servizio, ancorche' tali pene non sono state in concreto scontate, ovvero sono state dichiarate estinte; d) il periodo di tempo corrispondente alla pena inflitta a seguito di applicazione della pena su richiesta; e) il periodo di tempo corrispondente alla sanzione della sospensione disciplinare; f) nella sola ipotesi prevista dall'articolo 918, comma 1, lettera b), il periodo di tempo corrispondente alla detenzione sofferta a titolo di arresto, fermo, custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, e ogni altra misura cautelare interdittiva, coercitiva o misura di prevenzione che ha reso impossibile la prestazione del servizio. 3. Il militare prosciolto in sede disciplinare ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno documentate, sostenute a causa del procedimento medesimo; la domanda di rimborso deve essere proposta nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del proscioglimento.».