Art. 6 
 
      Sospensione e differimento del procedimento disciplinare 
 
  1. Il procedimento disciplinare di stato e': 
    a) sospeso, su richiesta dell'inquisito o del  suo  difensore,  a
cura  dell'Autorita'  che   ha   disposto   l'inchiesta   ovvero   la
convocazione della commissione di disciplina, in  caso  di  legittimo
impedimento dell'inquisito; 
    b) differito, anche d'ufficio, da parte dell'ufficiale inquirente
o del presidente della  commissione,  quando  sussiste  un  legittimo
impedimento temporaneo. 
  2. La sospensione di cui al comma 1  e'  disposta  per  ragioni  di
salute dell'inquisito se l'impedimento consiste  in  una  incapacita'
psichica o fisica tale da comportare  l'impossibilita'  temporanea  a
esercitare il diritto di difesa in modo cosciente e volontario e che,
se giudicata permanente, determina l'inidoneita' al servizio militare
incondizionato. 
  3. Il competente dirigente del servizio sanitario della Guardia  di
finanza,   senza   ritardo,    accerta    l'incapacita'    temporanea
dell'inquisito a difendersi sulla base della certificazione sanitaria
allegata all'istanza  di  sospensione  di  cui  al  comma  1  e,  ove
necessario,  sottopone  l'inquisito  al  giudizio  della  commissione
medica  ospedaliera  ovvero  richiede  approfondimenti  specialistici
presso una struttura sanitaria pubblica. 
  4. La sospensione dei termini opera dalla  data  del  provvedimento
con cui il dirigente del servizio sanitario della Guardia di  finanza
accerta l'incapacita'  temporanea  ovvero  sottopone  l'inquisito  al
giudizio  della  commissione  medica  ospedaliera   ovvero   richiede
approfondimenti specialistici presso una struttura sanitaria pubblica
e  fino  alla  notifica  del  provvedimento   di   riassunzione   del
procedimento.