Art. 6 Sospensione e differimento del procedimento disciplinare 1. Il procedimento disciplinare di stato e': a) sospeso, su richiesta dell'inquisito o del suo difensore, a cura dell'Autorita' che ha disposto l'inchiesta ovvero la convocazione della commissione di disciplina, in caso di legittimo impedimento dell'inquisito; b) differito, anche d'ufficio, da parte dell'ufficiale inquirente o del presidente della commissione, quando sussiste un legittimo impedimento temporaneo. 2. La sospensione di cui al comma 1 e' disposta per ragioni di salute dell'inquisito se l'impedimento consiste in una incapacita' psichica o fisica tale da comportare l'impossibilita' temporanea a esercitare il diritto di difesa in modo cosciente e volontario e che, se giudicata permanente, determina l'inidoneita' al servizio militare incondizionato. 3. Il competente dirigente del servizio sanitario della Guardia di finanza, senza ritardo, accerta l'incapacita' temporanea dell'inquisito a difendersi sulla base della certificazione sanitaria allegata all'istanza di sospensione di cui al comma 1 e, ove necessario, sottopone l'inquisito al giudizio della commissione medica ospedaliera ovvero richiede approfondimenti specialistici presso una struttura sanitaria pubblica. 4. La sospensione dei termini opera dalla data del provvedimento con cui il dirigente del servizio sanitario della Guardia di finanza accerta l'incapacita' temporanea ovvero sottopone l'inquisito al giudizio della commissione medica ospedaliera ovvero richiede approfondimenti specialistici presso una struttura sanitaria pubblica e fino alla notifica del provvedimento di riassunzione del procedimento.