Art. 7 Rinnovazione degli atti del procedimento disciplinare 1. Ai fini del computo dei termini di cui all'articolo 1373 del codice: a) resta valido il tempo trascorso fino al giorno antecedente all'adozione del primo degli atti annullati; b) il primo degli atti rinnovati e' adottato entro sessanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto piena conoscenza dell'annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela; c) i termini riprendono a decorrere dalla data di adozione del primo degli atti rinnovati.
Note all'art. 7: - Si trascrive il testo dell'art. 1373 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 1373 (Rinnovazione del procedimento disciplinare). - 1. Annullati uno o piu' atti del procedimento disciplinare a seguito di autotutela, anche contenziosa, di giudicato amministrativo ovvero di decreto decisorio di ricorso straordinario, se non e' esclusa la facolta' dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento e non sono gia' decorsi, limitatamente alle sanzioni di stato, gli originari termini perentori, il nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto piena conoscenza dell'annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela.».