Art. 7 
 
        Rinnovazione degli atti del procedimento disciplinare 
 
  1. Ai fini del computo dei termini di  cui  all'articolo  1373  del
codice: 
    a) resta valido il tempo trascorso  fino  al  giorno  antecedente
all'adozione del primo degli atti annullati; 
    b) il primo degli  atti  rinnovati  e'  adottato  entro  sessanta
giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto piena  conoscenza
dell'annullamento o dalla  data  di  adozione  del  provvedimento  di
autotutela; 
    c) i termini riprendono a decorrere dalla data  di  adozione  del
primo degli atti rinnovati. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si trascrive il  testo  dell'art.  1373  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                «Art.    1373    (Rinnovazione    del    procedimento
          disciplinare).  -  1.  Annullati  uno  o  piu'   atti   del
          procedimento disciplinare a seguito  di  autotutela,  anche
          contenziosa, di giudicato amministrativo ovvero di  decreto
          decisorio di ricorso straordinario, se non  e'  esclusa  la
          facolta' dell'amministrazione di rinnovare in  tutto  o  in
          parte  il   procedimento   e   non   sono   gia'   decorsi,
          limitatamente alle sanzioni di stato, gli originari termini
          perentori, il nuovo procedimento riprende,  a  partire  dal
          primo degli  atti  annullati,  nel  termine  perentorio  di
          sessanta giorni dalla  data  in  cui  l'amministrazione  ha
          avuto piena conoscenza dell'annullamento o  dalla  data  di
          adozione del provvedimento di autotutela.».