Art. 10 
 
         Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali 
 
  1. Le disposizioni  della  presente  legge  e  quelle  dei  decreti
legislativi emanati in attuazione della  stessa  si  applicano  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 27 ottobre 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Meloni, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Urso, Ministro delle  imprese  e  del
                                made in Italy 
Visto, il Guardasigilli: Nordio