Art. 3 
 
Delega al Governo per la definizione di  un  sistema  organico  degli
                       incentivi alle imprese 
 
  1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  ventiquattro  mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti legislativi per la definizione di  un  sistema  organico  per
l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi  alle  imprese
nelle forme piu' idonee ed  efficaci  a  far  fronte  agli  specifici
fallimenti  del  mercato,  a  stimolare  la  crescita  negli   ambiti
strategici delle politiche  industriali  nazionali  ed  europee  e  a
ottimizzare la spesa pubblica dedicata. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  anche  mediante
l'abrogazione  e  la  modifica  di   disposizioni   vigenti   nonche'
l'adozione di nuove disposizioni, nel rispetto dei principi  generali
di cui all'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri  direttivi
definiti agli articoli 4 e 6, il Governo provvede a: 
    a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme
definito,  limitato  e  ordinato  di  modelli  di  agevolazioni,   ad
esclusione delle misure  di  incentivazione  in  favore  dei  settori
agricolo e forestale nonche' della pesca e dell'acquacoltura e  ferma
restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione  di  ulteriori
modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel  rispetto
delle diverse realta' territoriali; 
    b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia  di
incentivi  alle  imprese,  coordinandola  in   un   testo   normativo
principale, denominato «codice degli incentivi». 
  3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, il  Ministro  per  gli
affari europei, il Sud, le  politiche  di  coesione  e  il  PNRR,  il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro  per
gli affari regionali e le  autonomie,  il  Ministro  per  le  riforme
istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, il Ministro degli affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale,  il  Ministro  per  la   famiglia,   la
natalita' e le pari opportunita' e il Ministro  per  le  disabilita',
nonche' di concerto con gli altri Ministri  eventualmente  competenti
nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli  schemi  dei  decreti
legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del  parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si  esprimono  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
trasmissione.   Decorso   inutilmente   il   termine   previsto   per
l'espressione  del  parere,  i  decreti  legislativi  possono  essere
comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione  del
parere delle Commissioni parlamentari scada  nei  trenta  giorni  che
precedono  la  scadenza  del  termine   previsto   al   comma   1   o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.
Con riferimento  al  decreto  legislativo  recante  il  codice  degli
incentivi, di cui al comma 2, lettera b), e'  acquisito  altresi'  il
parere del Consiglio di Stato. 
  4.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore
dell'ultimo dei decreti legislativi previsti al comma 1, nel rispetto
della procedura di cui al comma 3 e dei principi e criteri  direttivi
stabiliti dalla presente legge, il Governo puo' adottare disposizioni
integrative e correttive dei decreti medesimi. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.   3   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
                2.  Le  intese  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3.  Quando  un'intesa  espressamente  prevista  dalla
          legge non e' raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima
          seduta della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'
          posto all'ordine del  giorno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          provvede con deliberazione motivata. 
                4. In caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive».