Art. 4 
 
Principi e criteri  direttivi  di  delega  per  la  razionalizzazione
                      dell'offerta di incentivi 
 
  1. Nell'esercizio della delega di  cui  all'articolo  3,  comma  2,
lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'articolo  2,  ai  seguenti  principi  e
criteri   direttivi   specifici,    nel    rispetto    dell'autonomia
programmatica delle regioni: 
    a)   ricognizione   e   sistematizzazione   delle    misure    di
incentivazione esistenti, sulla base di  criteri  che  tengano  conto
degli ambiti o delle finalita' delle stesse, quali il  sostegno  agli
investimenti,   alla   ricerca,    allo    sviluppo,    al    lavoro,
all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei  lavoratori,
alla formazione e all'innovazione e alla  sostenibilita'  ambientale,
nonche' la facilitazione  nell'accesso  al  credito  da  parte  delle
imprese, il rafforzamento patrimoniale delle  stesse  e  la  crescita
dimensionale,  anche  favorendo  l'aggregazione,  o  altri  ambiti  e
finalita' del sostegno, in rapporto: 
      1) alle diverse fasi del ciclo di vita  delle  imprese  e  alle
diverse  dimensioni  di  impresa  con  riferimento  alla  definizione
dell'Unione europea di piccola e media impresa, di piccole imprese  a
media capitalizzazione e di imprese a media capitalizzazione; 
      2) al livello di complessita' e alla  dimensione  dei  progetti
oggetto delle misure di incentivazione, avendo  anche  riguardo  alla
circostanza che i programmi di spesa proposti o attuati dai  soggetti
beneficiari necessitino o meno di  essere  sottoposti  a  valutazioni
istruttorie di carattere tecnico, economico e finanziario; 
      3) agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale
e all'esigenza  di  sostenere  uno  sviluppo  economico  armonico  ed
equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche
di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle  aree
interne cosi' come individuate dall'accordo di  partenariato  con  la
Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, di
cui alla decisione di esecuzione della  Commissione  europea  C(2022)
4787 final, del 15 luglio 2022; 
      4) alla capacita' di coprire ambiti strategici  dello  sviluppo
economico,  quali  l'efficientamento  energetico  e  la   transizione
ecologica, la transizione digitale e  l'innovazione  tecnologica,  la
valorizzazione delle produzioni nazionali e del made in Italy o delle
specificita' territoriali,  la  competitivita'  nei  mercati  esteri,
l'attrazione di investimenti esteri,  il  sostegno  all'imprenditoria
giovanile,  nonche'   all'imprenditoria   femminile   ai   fini   del
perseguimento della parita' di genere; 
      5) alle forme delle misure di incentivazione, anche mediante il
ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con  le  specificita'
delle singole misure; 
      6) fermo restando quanto  previsto  all'articolo  2,  comma  1,
lettera a), all'implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie  e
procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle  risorse
finanziarie disponibili per gli interventi avvenga  in  un  lasso  di
tempo estremamente ridotto e, in  tali  casi,  sulla  base  del  solo
ordine cronologico di presentazione dell'istanza; 
    b) concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta  ad  evitare
la  sovrapposizione  tra  gli  interventi  e  la  frammentazione  del
sostegno pubblico, mediante: 
      1) la selezione, nell'ambito  delle  misure  di  incentivazione
individuate ai sensi della  lettera  a),  di  quelle  piu'  idonee  a
costituire uno standard tipologico e a ricomprendere misure sia  gia'
esistenti che future e potenziali, tenendo conto anche dei  risultati
di attuazione e del riscontro in termini di adesione da  parte  delle
imprese, nonche', ove disponibili, delle valutazioni di impatto delle
misure stesse; 
      2) il riordino della disciplina  legislativa  vigente  relativa
alle misure di incentivazione, da ricondurre ai  modelli  agevolativi
selezionati ai sensi del  numero  1),  provvedendo  alle  conseguenti
modifiche e abrogazioni; 
    c) programmazione degli interventi di incentivazione da parte  di
ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale,
adeguato alle finalita' di sostegno secondo le valutazioni effettuate
ex  ante,  in  modo  da  assicurare   un   sostegno   tendenzialmente
continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze  degli
interventi di carattere emergenziale. Negli atti  programmatici  sono
stabiliti, per il periodo di riferimento: 
      1) gli obiettivi strategici di sviluppo; 
      2) le tipologie di interventi da  adottare  in  relazione  agli
obiettivi strategici; 
      3) il cronoprogramma di massima relativo  all'attuazione  degli
obiettivi strategici; 
      4) il quadro finanziario delle  risorse  e  dei  fabbisogni  di
stanziamento.