Art. 5 Coordinamento con gli incentivi regionali 1. Al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decreti legislativi di cui all'articolo 3 nel disciplinare la programmazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), favoriscono la compartecipazione finanziaria delle regioni, nonche' il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, e individuano le condizioni e le soluzioni di raccordo, ivi compresa l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali, affinche' la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto di quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarita' di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva. Lo Stato e le regioni possono stipulare specifici accordi programmatici. 2. Le soluzioni di raccordo devono in ogni caso prevedere elementi di flessibilita' per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o europeo.