Art. 5 
 
              Coordinamento con gli incentivi regionali 
 
  1. Al fine di favorire  un  utilizzo  sinergico  delle  complessive
risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito  della
politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli
interventi,  i  decreti  legislativi  di  cui  all'articolo   3   nel
disciplinare la  programmazione  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera  c),  favoriscono  la  compartecipazione  finanziaria   delle
regioni, nonche' il coordinamento e l'integrazione con gli interventi
regionali, e individuano le condizioni e le  soluzioni  di  raccordo,
ivi compresa l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali,
affinche' la programmazione regionale, ivi compresa  quella  relativa
ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto di
quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarita'
di sistemi incentivanti e della massima  incentivazione  complessiva.
Lo  Stato  e  le  regioni   possono   stipulare   specifici   accordi
programmatici. 
  2. Le soluzioni di raccordo devono in ogni caso prevedere  elementi
di  flessibilita'  per  consentire  a  tutte  le  amministrazioni  il
rispetto  dei  vincoli  e  dei  tempi   di   spesa   previsti   dalle
programmazioni di livello regionale, nazionale o europeo.