Art. 7 
 
Termini  di  delega  per  la  semplificazione  dei  controlli   sulle
                        attivita' economiche 
 
  1. All'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, il comma 3 e'
abrogato. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 5 agosto
          2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza
          2021) come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  27  (Delega   al   Governo   in   materia   di
          semplificazione dei controlli sulle attivita'  economiche).
          -  1.  Al  fine  di  assicurare  la  semplificazione  degli
          adempimenti e delle  attivita'  di  controllo,  consentendo
          l'efficace tutela  degli  interessi  pubblici,  nonche'  di
          favorire  la  ripresa  e  il   rilancio   delle   attivita'
          economiche, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi
          o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  uno  o  piu'
          decreti legislativi  volti  a  semplificare,  rendere  piu'
          efficaci ed  efficienti  e  coordinare  i  controlli  sulle
          attivita' economiche,  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui
          all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) eliminazione  degli  adempimenti  non  necessari
          alla  tutela  degli  interessi  pubblici,   nonche'   delle
          corrispondenti attivita' di controllo; 
                  b) semplificazione degli adempimenti amministrativi
          necessari sulla  base  del  principio  di  proporzionalita'
          rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; 
                  c) coordinamento e programmazione dei controlli  da
          parte delle  amministrazioni  per  evitare  duplicazioni  e
          sovrapposizioni  dei  controlli  e   ritardi   al   normale
          esercizio   delle   attivita'   dell'impresa,   assicurando
          l'efficace tutela dell'interesse pubblico; 
                  d) programmazione dei controlli secondo i  principi
          di efficacia, efficienza e proporzionalita', tenendo  conto
          delle  informazioni  in  possesso   delle   amministrazioni
          competenti, definendo contenuti, modalita' e frequenza  dei
          controlli anche sulla base  dell'esito  delle  verifiche  e
          delle ispezioni pregresse, nonche' sulla base del  possesso
          di certificazioni del sistema di gestione per  la  qualita'
          ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli
          operatori economici  di  adeguati  sistemi  e  modelli  per
          l'identificazione e la gestione dei rischi; 
                  e) ricorso alla diffida o ad  altri  meccanismi  di
          promozione dell'ottemperanza alla disciplina  a  tutela  di
          interessi pubblici per valorizzare l'attivita' di controllo
          come strumento di governo del  sistema,  in  un'ottica  non
          solo  repressiva,  ma  anche   conoscitiva,   di   sostegno
          all'adempimento e di indirizzo; 
                  f)   promozione   della   collaborazione   tra   le
          amministrazioni  e  i  soggetti  controllati  al  fine   di
          prevenire  rischi  e  situazioni  di  irregolarita',  anche
          introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione  dei
          comportamenti   virtuosi,   anche   attraverso    strumenti
          premiali; 
                  g) accesso ai dati e scambio delle informazioni  da
          parte dei soggetti che svolgono funzioni  di  controllo  ai
          fini del coordinamento e della programmazione dei controlli
          anche attraverso  l'interoperabilita'  delle  banche  dati,
          secondo     la     disciplina     recata     dal     codice
          dell'amministrazione digitale, di cui aldecreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, e  nel  rispetto  delregolamento  (UE)
          2016/679 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27
          aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati
          personali, di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
          196, nonche' attraverso l'utilizzo del fascicolo  d'impresa
          di  cui  all'articolo  43-bis   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          degli atti dei controlli compiuti, con  i  relativi  esiti,
          quando  essi   confermino,   limitino   o   inibiscano   lo
          svolgimento dell'attivita' d'impresa; 
                  h)  individuazione,  trasparenza  e  conoscibilita'
          degli obblighi e degli adempimenti che  le  imprese  devono
          rispettare per  ottemperare  alle  disposizioni  normative,
          nonche' dei processi e metodi relativi  ai  controlli,  per
          mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione
          dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee  guida
          e indirizzi uniformi; 
                  i)   verifica    e    valutazione    degli    esiti
          dell'attivita'  di  controllo  in  termini  di   efficacia,
          efficienza e sostenibilita'; 
                  l)  divieto  per  le   pubbliche   amministrazioni,
          nell'ambito dei controlli sulle  attivita'  economiche,  di
          richiedere la produzione di documenti e  informazioni  gia'
          in loro possesso anche prevedendo sanzioni disciplinari nel
          caso di inadempienze; 
                  m) individuazione di  specifiche  categorie  per  i
          creatori   di    contenuti    digitali,    tenendo    conto
          dell'attivita' economica svolta; 
                  n)  previsione   di   meccanismi   di   risoluzione
          alternativa delle controversie tra  creatori  di  contenuti
          digitali e relative piattaforme. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge, su proposta del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione, del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, del Ministro per l'innovazione tecnologica e  la
          transizione digitale, del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e dei Ministri competenti per materia,  sentiti  le
          associazioni imprenditoriali, gli enti rappresentativi  del
          sistema  camerale  e  le  organizzazioni   sindacali   piu'
          rappresentative  su  base  nazionale,  previa  acquisizione
          dell'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
          termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
          di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale
          il Governo puo' comunque procedere. Lo  schema  di  ciascun
          decreto  legislativo  e'  successivamente  trasmesso   alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari,   che   si   pronunciano   nel    termine    di
          quarantacinque giorni dalla data di  trasmissione,  decorso
          il  quale  il  decreto  legislativo  puo'  essere  comunque
          adottato. 
                3. (abrogato) 
                4. Le regioni, le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano  e  gli  enti  locali,   nell'ambito   dei   propri
          ordinamenti, conformano le attivita' di controllo  di  loro
          competenza ai principi di cui al comma 1. 
                5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto della procedura  e  dei
          principi e criteri direttivi di cui al  presente  articolo,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   disposizioni
          integrative e correttive. 
                6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza  pubblica.  A  tale  fine,  le
          amministrazioni provvedono agli  adempimenti  previsti  dai
          decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente.»