Art. 8 Digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi 1. In attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), nonche' con riferimento ai principi e criteri direttivi indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d), sono valorizzate le potenzialita' del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi di quanto definito dai decreti legislativi di cui all'articolo 3, implementa il Registro nazionale degli aiuti di Stato e la piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» allo scopo di offrire servizi che, oltre a supportare le fasi attuativa, di monitoraggio e di valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualita' dell'intervento pubblico sin dalla fase della sua progettazione, anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalita' dell'intervento. 2. Ai fini dell'immediata semplificazione della disciplina vigente, in conformita' con le disposizioni recate dal presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 1 assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente in attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati, di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento a quelli previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi inclusi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto della speciale disciplina disposta per i predetti aiuti ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. All'articolo 1, comma 125-quinquies, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza» sono soppresse. 3. La pubblicita' legale degli interventi di incentivazione e' assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» di cui al comma 1. Nella Gazzetta Ufficiale sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi medesimi, nonche' avvisi sulle relative modificazioni. 4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione e di erogazione degli incentivi, le amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione per le imprese e quelle competenti per il rilascio di certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per l'accesso e la fruizione degli incentivi medesimi promuovono la stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, anche attraverso modalita' di acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche quali quelle effettuate ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In via sperimentale, per le predette finalita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy definisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE), nonche' di concerto con il Ministero dell'interno, protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio, rispettivamente, del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, e della documentazione antimafia di cui al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' per consentire alle imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarita' contributiva fino a quindici giorni in anticipo rispetto alla scadenza del predetto DURC.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea): «Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). - 1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato". 2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti: a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia; c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi delregolamento (UE) n. 360/2012della Commissione, del 25 aprile 2012; d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo16delregolamento (UE) 2015/1589del Consiglio, del 13 luglio 2015(46). 3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi. 4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto. 5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca. 6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e' adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalita' operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche' la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'articolo14, comma 2, dellalegge 5 marzo 2001, n. 57. 7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilita' patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno». - Si riporta il testo dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: «Art. 18-ter (Piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it"). - 1. Nell'ambito dei processi di rafforzamento e di incremento dell'efficienza e della trasparenza delle attivita' delle pubbliche amministrazioni previsti negli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi europei afferenti alla programmazione 2014-2020 e, in particolare, per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, e' istituita presso il Ministero dello sviluppo economico la piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it" per il sostegno della politica industriale e della competitivita' del Paese. 1-bis. La piattaforma telematica di cui al comma 1 deve promuovere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le misure piu' appropriate ed agevoli la conoscenza dello stato di avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza. 2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis, una sezione della piattaforma e' dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed e' alimentata attraverso l'interoperabilita' con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 6. 3. Alle spese per lo sviluppo della piattaforma telematica di cui al comma 1 si provvede attraverso l'impiego di quota parte delle risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui fondi del programma operativo nazionale"Governancee capacita' istituzionale" 2014-2020. 4. 5. 6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalita' per assicurare l'interoperabilita' della piattaforma Incentivi.gov.it con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di garantire l'immediata disponibilita' delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-bis e 2». - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017. - Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici). - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1». - Si riporta il testo degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni): «Art. 26 (Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati). - 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citatoarticolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi' pubblicati i dati consolidati di gruppo. 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo e' altresi' rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati». «Art. 27 (Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari). - 1.La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita' di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione». - Si riporta il comma 125-quinquies dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), come modificato dalla presente legge: «125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis». - Si riporta il testo dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito): «Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero dellalegge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19del presente decreto nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018. 2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito". - Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, reca: «Semplificazione in materia di documento unico di regolarita' contributiva (DURC)». - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, reca: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136».