Art. 8 
 
Digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione  delle  procedure
                   di concessione degli incentivi 
 
  1. In attuazione del principio di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera f), nonche' con riferimento ai principi e  criteri  direttivi
indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d),  sono  valorizzate
le potenzialita' del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di  cui
all'articolo 52 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e  della
piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», di cui all'articolo 18-ter
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di  cui  al
primo periodo, il Ministero delle imprese e del  made  in  Italy,  ai
sensi di quanto definito dai decreti legislativi di cui  all'articolo
3, implementa il  Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato  e  la
piattaforma  telematica  «Incentivi.gov.it»  allo  scopo  di  offrire
servizi che, oltre a supportare le fasi attuativa, di monitoraggio  e
di valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualita'
dell'intervento pubblico sin  dalla  fase  della  sua  progettazione,
anche  mediante  soluzioni  tecnologiche   basate   sull'intelligenza
artificiale  idonee  ad  orientare  l'individuazione  di   ambiti   e
modalita' dell'intervento. 
  2. Ai fini dell'immediata semplificazione della disciplina vigente,
in conformita' con le disposizioni recate dal  presente  articolo,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  il
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al  comma  1  assolve,
per  gli  aiuti  individuali  soggetti  a  registrazione   da   parte
dell'amministrazione concedente in attuazione degli obblighi previsti
dall'articolo 52  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e  dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115, all'onere pubblicitario e  di  trasparenza  a
carico delle pubbliche amministrazioni  previsto  in  relazione  alla
concessione e all'erogazione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e
ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi  economici  ad  enti
pubblici e privati, di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, con particolare riferimento a quelli previsti dagli  articoli
26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le disposizioni
di cui al primo periodo non si applicano  agli  aiuti  di  Stato  nei
settori agricolo e  forestale,  ivi  inclusi  gli  aiuti  nelle  zone
rurali,  e  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  nel  rispetto  della
speciale  disciplina  disposta  per  i  predetti   aiuti   ai   sensi
dell'articolo 52, comma 5, della legge  24  dicembre  2012,  n.  234.
All'articolo 1, comma 125-quinquies, della legge 4  agosto  2017,  n.
124, le parole: «, a condizione che venga dichiarata  l'esistenza  di
aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione  nell'ambito  del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato nella nota  integrativa  del  bilancio
oppure, ove non tenute alla redazione  della  nota  integrativa,  sul
proprio sito internet o, in  mancanza,  sul  portale  digitale  delle
associazioni di categoria di appartenenza» sono soppresse. 
  3. La pubblicita' legale  degli  interventi  di  incentivazione  e'
assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali  delle
amministrazioni competenti e dalla pubblicazione  delle  informazioni
rilevanti nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» di  cui  al
comma 1. Nella Gazzetta Ufficiale sono  pubblicati  avvisi  sintetici
sui provvedimenti generali adottati per  la  disciplina  e  l'accesso
agli   interventi   medesimi,   nonche'   avvisi    sulle    relative
modificazioni. 
  4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione
e di erogazione degli incentivi, le  amministrazioni  titolari  degli
interventi di incentivazione per le imprese e quelle  competenti  per
il rilascio di certificazioni funzionali ai controlli  sui  requisiti
per l'accesso e la fruizione degli incentivi medesimi  promuovono  la
stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle
certificazioni, anche attraverso modalita' di acquisizione e gestione
massiva delle richieste e delle verifiche  telematiche  quali  quelle
effettuate ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In via sperimentale,  per
le predette finalita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del made in
Italy definisce, di concerto con il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e sentiti  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e la  Commissione  nazionale  paritetica
per le casse edili (CNCE),  nonche'  di  concerto  con  il  Ministero
dell'interno,  protocolli   operativi   per   l'accelerazione   delle
procedure  di  rilascio,  rispettivamente,  del  documento  unico  di
regolarita' contributiva (DURC) di cui al decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, e della  documentazione
antimafia di cui al codice delle leggi antimafia e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
nonche' per consentire alle imprese di avviare, su  base  volontaria,
la procedura  di  verifica  della  regolarita'  contributiva  fino  a
quindici giorni in anticipo rispetto alla scadenza del predetto DURC. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 52 della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
                «Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
          1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
          degli obblighi di trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
          dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti  di
          Stato, i soggetti pubblici o privati che  concedono  ovvero
          gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono   le   relative
          informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso   il
          Ministero dello sviluppo economico ai  sensi  dell'articolo
          14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
          denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato". 
                2. Il  Registro  di  cui  al  comma  1  contiene,  in
          particolare, le informazioni concernenti: 
                  a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo  107  del
          Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   ivi
          compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; 
                  b)  gli  aiuti  de  minimis   come   definiti   dal
          regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15
          dicembre 2006, e dal regolamento (UE)  n.  1407/2013  della
          Commissione,  del   18   dicembre   2013,   nonche'   dalle
          disposizioni    dell'Unione     europea     che     saranno
          successivamente adottate nella medesima materia; 
                  c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per
          i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
          aiuti  de  minimis  ai   sensi   delregolamento   (UE)   n.
          360/2012della Commissione, del 25 aprile 2012; 
                  d) l'elenco dei soggetti tenuti  alla  restituzione
          degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione  europea
          abbia     ordinato      il      recupero      ai      sensi
          dell'articolo16delregolamento (UE) 2015/1589del  Consiglio,
          del 13 luglio 2015(46). 
                3. I soggetti di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad
          avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1  al  fine
          di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione  o
          all'erogazione degli  aiuti  di  Stato  e  degli  aiuti  de
          minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
          di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
          all'articolo 46 della presente legge, nonche'  al  fine  di
          consentire il costante aggiornamento dei dati  relativi  ai
          medesimi  aiuti  anche   attraverso   l'inserimento   delle
          informazioni  relative  alle  vicende  modificative   degli
          stessi. 
                4. Le informazioni relative  agli  aiuti  di  cui  al
          comma 2, lettere a),  b)  e  c),  sono  conservate  e  rese
          accessibili senza restrizioni, fatte salve le  esigenze  di
          tutela del segreto industriale, per dieci anni  dalla  data
          di  concessione  dell'aiuto,  salvi  i   maggiori   termini
          connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti  di
          altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al
          comma 2, lettera d), sono conservate  e  rese  accessibili,
          senza   restrizioni,   fino   alla   data    dell'effettiva
          restituzione dell'aiuto. 
                5. Il monitoraggio delle informazioni  relative  agli
          aiuti di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale,  ivi
          compresi gli aiuti nelle  zone  rurali,  e  della  pesca  e
          acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
          europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
          integrazione e interoperabilita' del  Registro  di  cui  al
          comma 1  con  i  registri  gia'  esistenti  per  i  settori
          dell'agricoltura e della pesca. 
                6. Con regolamento adottato con decreto del  Ministro
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni,   e'   adottata   la   disciplina   per   il
          funzionamento del Registro di cui al comma 1  del  presente
          articolo, con la definizione delle modalita' operative  per
          la raccolta, la gestione e il controllo dei  dati  e  delle
          informazioni  relativi  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
          compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
          banche  di  dati  esistenti  in  materia  di   agevolazioni
          pubbliche alle imprese. Il predetto  regolamento  individua
          altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
          materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti  specifici  degli
          obblighi ai fini dei controlli di cui al comma  3,  nonche'
          la data a decorrere dalla quale il controllo relativo  agli
          aiuti de minimis di cui al comma 2  gia'  concessi  avviene
          esclusivamente tramite il medesimo Registro,  nel  rispetto
          dei termini stabiliti dall'articolo  6,  paragrafo  2,  del
          citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino  alla  data  del
          1°luglio 2017, si applicano le  modalita'  di  trasmissione
          delle  informazioni  relative  agli  aiuti  alle   imprese,
          stabilite ai sensi dell'articolo14, comma 2,  dellalegge  5
          marzo 2001, n. 57. 
                7. A decorrere dal 1° luglio  2017,  la  trasmissione
          delle  informazioni  al  Registro  di  cui  al  comma  1  e
          l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
          medesimo costituiscono condizione legale di  efficacia  dei
          provvedimenti  che  dispongono  concessioni  ed  erogazioni
          degli  aiuti  di  cui  al  comma  2.  I  provvedimenti   di
          concessione  e  di  erogazione  di  detti  aiuti   indicano
          espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
          Registro  e   l'avvenuta   interrogazione   dello   stesso.
          L'inadempimento degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3
          nonche' al secondo periodo del presente comma e'  rilevato,
          anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e  comporta
          la  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della
          concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento
          e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai  fini  del
          risarcimento del danno». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   18-ter   del
          decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34  (Misure  urgenti  di
          crescita economica  e  per  la  risoluzione  di  specifiche
          situazioni di crisi), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 giugno 2019, n. 58: 
                «Art.  18-ter  (Piattaforma   telematica   denominata
          "Incentivi.gov.it").  -  1.  Nell'ambito  dei  processi  di
          rafforzamento  e  di  incremento  dell'efficienza  e  della
          trasparenza delle attivita' delle pubbliche amministrazioni
          previsti   negli   obiettivi   tematici   dell'Accordo   di
          partenariato per l'utilizzo  dei  fondi  europei  afferenti
          alla  programmazione  2014-2020  e,  in  particolare,   per
          contribuire alla realizzazione della strategia  dell'Unione
          per una crescita  intelligente,  sostenibile  e  inclusiva,
          compresa la coesione economica, sociale e territoriale,  e'
          istituita presso il Ministero dello sviluppo  economico  la
          piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it" per il
          sostegno della politica industriale e della  competitivita'
          del Paese. 
                1-bis. La piattaforma telematica di cui  al  comma  1
          deve  promuovere  la  conoscenza  di  tutte  le  misure  di
          incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal
          Ministero  dello  sviluppo  economico   e   migliorare   la
          trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso  e
          di erogazione degli incentivi anche attraverso  un  accesso
          alle informazioni interattivo e  di  facile  utilizzo  che,
          sulla base delle esigenze  dei  beneficiari,  li  indirizzi
          verso le misure piu' appropriate ed agevoli  la  conoscenza
          dello stato di avanzamento delle procedure  di  concessione
          degli  incentivi,  anche  attraverso  sistemi  dedicati  di
          assistenza. 
                2. Fermi  restando  i  contenuti  previsti  al  comma
          1-bis, una  sezione  della  piattaforma  e'  dedicata  alle
          informazioni relative alle misure di  sostegno  al  tessuto
          produttivo gestite dalle  altre  amministrazioni  pubbliche
          centrali e locali di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed e' alimentata
          attraverso l'interoperabilita' con  il  Registro  nazionale
          degli aiuti di Stato di cui al comma 6. 
                3. Alle  spese  per  lo  sviluppo  della  piattaforma
          telematica  di  cui  al  comma  1  si  provvede  attraverso
          l'impiego  di  quota  parte  delle  risorse,  fino  ad   un
          ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui  fondi
          del  programma  operativo  nazionale"Governancee  capacita'
          istituzionale" 2014-2020. 
                4. 
                5. 
                6. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          sono adottate le disposizioni necessarie  per  l'attuazione
          del  presente  articolo,  ivi  incluse  le  modalita'   per
          assicurare    l'interoperabilita'     della     piattaforma
          Incentivi.gov.it con il Registro nazionale degli  aiuti  di
          Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre  2012,
          n. 234, al fine  di  garantire  l'immediata  disponibilita'
          delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-bis e 2». 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31
          maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina  per
          il funzionamento del  Registro  nazionale  degli  aiuti  di
          Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della  legge  24
          dicembre  2012,   n.   234   e   successive   modifiche   e
          integrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175
          del 28 luglio 2017. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
                «Art.  12  (Provvedimenti  attributivi  di   vantaggi
          economici). - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi,
          sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione  di  vantaggi
          economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici  e
          privati sono subordinate alla  predeterminazione  da  parte
          delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste  dai
          rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle  modalita'  cui
          le amministrazioni stesse devono attenersi. 
                2.  L'effettiva  osservanza  dei  criteri   e   delle
          modalita' di cui al comma  1  deve  risultare  dai  singoli
          provvedimenti relativi agli interventi di cui  al  medesimo
          comma 1». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  26  e  27  del
          decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  (Riordino  della
          disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e  gli
          obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione   di
          informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni): 
                «Art. 26 (Obblighi di  pubblicazione  degli  atti  di
          concessione   di   sovvenzioni,   contributi,   sussidi   e
          attribuzione di vantaggi economici  a  persone  fisiche  ed
          enti pubblici e privati). - 1. Le pubbliche amministrazioni
          pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai  sensi
          dell'articolo 12 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  i
          criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse devono
          attenersi per la concessione  di  sovvenzioni,  contributi,
          sussidi  ed  ausili  finanziari  e  per  l'attribuzione  di
          vantaggi economici di qualunque genere a  persone  ed  enti
          pubblici e privati. 
                2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  gli  atti
          di concessione delle sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed
          ausili finanziari alle  imprese,  e  comunque  di  vantaggi
          economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici  e
          privati ai sensi del citatoarticolo 12 della legge  n.  241
          del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti
          beneficiari siano controllati di diritto o di  fatto  dalla
          stessa persona  fisica  o  giuridica  ovvero  dagli  stessi
          gruppi di persone fisiche o  giuridiche,  vengono  altresi'
          pubblicati i dati consolidati di gruppo. 
                3. La pubblicazione ai sensi  del  presente  articolo
          costituisce   condizione   legale    di    efficacia    dei
          provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni  di
          importo  complessivo  superiore  a  mille  euro  nel  corso
          dell'anno solare  al  medesimo  beneficiario.  La  mancata,
          incompleta o  ritardata  pubblicazione  rilevata  d'ufficio
          dagli  organi  di  controllo  e'  altresi'  rilevabile  dal
          destinatario della prevista concessione o attribuzione e da
          chiunque  altro  abbia  interesse,  anche   ai   fini   del
          risarcimento   del    danno    da    ritardo    da    parte
          dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
                4.   E'   esclusa   la   pubblicazione    dei    dati
          identificativi  delle  persone  fisiche  destinatarie   dei
          provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da  tali
          dati sia  possibile  ricavare  informazioni  relative  allo
          stato  di  salute  ovvero  alla   situazione   di   disagio
          economico-sociale degli interessati». 
                «Art. 27 (Obblighi di pubblicazione  dell'elenco  dei
          soggetti  beneficiari).  -  1.La   pubblicazione   di   cui
          all'articolo 26, comma  2,  comprende  necessariamente,  ai
          fini del comma 3 del medesimo articolo: 
                  a) il nome dell'impresa o dell'ente e i  rispettivi
          dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; 
                  b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; 
                  c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; 
                  d)  l'ufficio  e   il   funzionario   o   dirigente
          responsabile del relativo procedimento amministrativo; 
                  e) la modalita' seguita  per  l'individuazione  del
          beneficiario; 
                  f) il link al progetto selezionato e al  curriculum
          del soggetto incaricato. 
                2. Le informazioni di cui al comma 1 sono  riportate,
          nell'ambito della sezione «Amministrazione  trasparente»  e
          secondo  modalita'  di  facile  consultazione,  in  formato
          tabellare  aperto  che  ne  consente   l'esportazione,   il
          trattamento e  il  riutilizzo  ai  sensi  dell'articolo  7e
          devono essere organizzate annualmente in unico  elenco  per
          singola amministrazione». 
              - Si riporta il  comma  125-quinquies  dell'articolo  1
          della legge 4 agosto 2017, n. 124  (Legge  annuale  per  il
          mercato e la concorrenza), come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de
          minimis contenuti nel Registro  nazionale  degli  aiuti  di
          Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre  2012,
          n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto  sistema,
          con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi
          prevista, operata dai soggetti che concedono  o  gestiscono
          gli aiuti medesimi  ai  sensi  della  relativa  disciplina,
          tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a  carico
          dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 48-bis del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito): 
                «Art.  48-bis  (Disposizioni  sui   pagamenti   delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data  di
          entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  2,  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  le
          societa' a prevalente  partecipazione  pubblica,  prima  di
          effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un  importo
          superiore a  cinquemila  euro,  verificano,  anche  in  via
          telematica, se il beneficiario e' inadempiente  all'obbligo
          di versamento  derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'
          cartelle di pagamento per  un  ammontare  complessivo  pari
          almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
          al pagamento e segnalano la  circostanza  all'agente  della
          riscossione   competente   per    territorio,    ai    fini
          dell'esercizio dell'attivita' di  riscossione  delle  somme
          iscritte a ruolo. La presente disposizione non  si  applica
          alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto  il
          sequestro o la confisca ai  sensi  dell'articolo  12-sexies
          del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 7 agosto  1992,  n.  356,  ovvero
          dellalegge 31 maggio  1965,  n.  575,  ovvero  che  abbiano
          ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi  dell'articolo
          19del presente decreto  nonche'  ai  risparmiatori  di  cui
          all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da  parte  di
          banche e loro controllate aventi  sede  legale  in  Italia,
          poste in liquidazione  coatta  amministrativa  dopo  il  16
          novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018. 
                2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al  comma
          1. 
                2-bis. Con decreto di natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
          comma 1 puo'  essere  aumentato,  in  misura  comunque  non
          superiore al doppio, ovvero diminuito". 
              - Il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali  30  gennaio  2015,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, reca: «Semplificazione
          in materia di documento unico di  regolarita'  contributiva
          (DURC)». 
              - Il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,
          reca: «Codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136».