Art. 9 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Per le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, per lo  studio,
il monitoraggio e  la  valutazione  funzionali  all'attuazione  delle
deleghe  previste  dalla  presente  legge,  segnatamente  per  quanto
concerne le valutazioni relative all'impatto delle principali  misure
di incentivazione oggetto di ricognizione e revisione, e' autorizzata
la spesa di 500.000 euro per l'anno  2023,  1  milione  di  euro  per
l'anno 2024 e 1 milione  di  euro  per  l'anno  2025.  Alla  relativa
copertura  si  provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle imprese e del made in Italy. 
  2. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  1,  gli  schemi  dei
decreti legislativi adottati in attuazione  delle  deleghe  conferite
dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che  dia
conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei  nuovi  o
maggiori oneri da  essi  derivanti  e  dei  corrispondenti  mezzi  di
copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2,  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  qualora  uno  o  piu'  decreti  legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino  compensazione  al
loro interno,  i  medesimi  decreti  legislativi  sono  emanati  solo
successivamente  o  contestualmente   all'entrata   in   vigore   dei
provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti   risorse
finanziarie. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
                «Art. 17 (Copertura finanziaria delle  leggi).  -  1.
          (omissis) 
                2. Le leggi di  delega  comportanti  oneri  recano  i
          mezzi di copertura necessari per  l'adozione  dei  relativi
          decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
          delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
                (omissis)».