Art. 2 
 
        Modalita' e limiti per la prestazione delle attivita' 
 
  1. I medici di cui al presente regolamento svolgono le attivita' di
raccolta sangue ed emocomponenti a supporto  del  personale  operante
nei relativi servizi, in coerenza con il livello di competenze  e  di
autonomia raggiunto, oppure in forma autonoma, esclusivamente  previo
conseguimento dei requisiti  formativi  previsti  dalle  disposizioni
vigenti. 
  2.  Le  attivita'  di  cui  al  comma  1  possono   essere   svolte
esclusivamente presso enti e associazioni che, senza scopo di  lucro,
svolgono attivita' di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla  base
di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti  del  Servizio
sanitario nazionale i cui statuti rispettano  le  finalita'  previste
dal decreto del Ministro della  salute  18  aprile  2007,  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale, n. 140, del 19 giugno 2007, e la  normativa
vigente in materia di organizzazioni di  volontariato,  e  che  siano
iscritte nel relativo registro, ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  3.  I   medici   in   formazione   comunicano,   alla   scuola   di
specializzazione o alla struttura regionale responsabile del corso di
formazione specifica in medicina generale, la data  di  inizio  e  la
durata  della  collaborazione  volontaria  a   titolo   gratuito   ed
occasionale,  le  ore  di  collaborazione  effettivamente   prestate,
nonche' qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dalla scuola
o dalla struttura regionale responsabile del corso cui sono iscritti,
al fine di consentire la verifica che la  collaborazione  sia  svolta
senza pregiudizio per l'assolvimento degli obblighi formativi. 
  4. Gli enti e  le  associazioni  presso  i  quali  sono  svolte  le
attivita' di cui al presente regolamento provvedono: 
    a) alla preventiva determinazione delle attivita' da svolgersi da
parte degli specializzandi  sulla  base  delle  carenze  di  organico
esistenti, alla comunicazione ai  responsabili  delle  scuole  e  dei
corsi territorialmente competenti ai  fini  della  conoscibilita'  da
parte degli specializzandi, e inoltre, nell'organizzare  il  concreto
svolgimento  di  tali  attivita',  assumono  idonee  misure  volte  a
garantire la non interferenza delle stesse con gli obblighi formativi
dei medici specializzandi; 
    b)  alla  copertura  assicurativa  del   medico   relativa   alla
responsabilita' per  i  rischi  professionali,  alla  responsabilita'
civile  verso  terzi  e   agli   infortuni   connessi   all'attivita'
assistenziale svolta, con oneri a proprio carico; 
    c) alla registrazione  dell'attivita'  in  termini  di  frequenza
svolta da parte degli specializzandi, in coerenza con quanto disposto
dai  requisiti  minimi  organizzativi  di   cui   al   punto   UO.6.2
dell'allegato A dell'Accordo del 25 marzo 2021,  stipulato  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 agosto 1997, n.  281,  tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano
che prevede che  «le  registrazioni  garantiscono  la  tracciabilita'
dello   svolgimento   di   ogni   fase    di    lavoro,    consentono
l'identificazione dell'operatore che ha svolto le  attivita'  e  sono
prodotte, in tutti i casi in cui e' possibile,  contestualmente  alle
attivita' svolte». 
  5. Fermo restando l'assolvimento  degli  obblighi  formativi  della
scuola o del corso cui sono iscritti, i  medici  in  formazione,  nel
periodo  di  collaborazione  volontaria  presso   gli   enti   e   le
associazioni di cui al  comma  2,  possono  partecipare  ai  percorsi
formativi e di acquisizione delle competenze dei medici addetti  alle
attivita' di raccolta  del  sangue  e  degli  emocomponenti,  di  cui
all'Allegato A dell'Accordo del 25 luglio 2012,  stipulato  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 agosto 1997, n.  281,  tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano
sul documento concernente:  «Linee  guida  per  l'accreditamento  dei
servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta del sangue  e  degli
emocomponenti», fatto salvo l'obbligo  di  comunicazione  di  cui  al
comma 3 alla scuola di specializzazione o alla  regione  responsabile
del corso di formazione specifica in  medicina  generale  presso  cui
sono iscritti. 
  6. L'attivita' di raccolta sangue, svolta  ai  sensi  del  presente
regolamento,  e'  riconosciuta  ai   fini   dell'acquisizione   delle
competenze  pratiche  previste  dall'Allegato   1   dell'Allegato   A
dell'Accordo di cui al comma 5  per  il  conseguimento  del  relativo
attestato. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo  25  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                «Art. 4 (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome di Trento e Bolzano).  -  1.  Governo,  regioni  e
          province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
          principio di leale collaborazione e  nel  perseguimento  di
          obiettivi  di  funzionalita',  economicita'  ed   efficacia
          dell'azione amministrativa, possono concludere in  sede  di
          Conferenza Stato-regioni accordi,  al  fine  di  coordinare
          l'esercizio  delle   rispettive   competenze   e   svolgere
          attivita' di interesse comune. 
                2. Gli  accordi  si  perfezionano  con  l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano».