Art. 4 
 
                        Struttura di missione 
 
  1. Per le finalita' di cui al presente  decreto,  e'  istituita,  a
decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la  Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri,  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di  missione,  alla
quale e' preposto un coordinatore  e  articolata  in  due  uffici  di
livello dirigenziale generale, compreso quello del coordinatore, e in
due uffici di livello dirigenziale non generale. Il  coordinatore  e'
individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica, posto  in
posizione di fuori ruolo. 
  2. La struttura di missione svolge le seguenti attivita': 
    a) assicura supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per
l'esercizio delle funzioni di indirizzo e  coordinamento  dell'azione
strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano  Mattei
e ai suoi aggiornamenti; 
    b) assicura supporto al  Presidente  e  al  vicepresidente  della
Cabina di regia nell'esercizio delle rispettive funzioni; 
    c) cura il segretariato della Cabina di regia; 
    d)  predispone  la  relazione  annuale  al  Parlamento   di   cui
all'articolo 5. 
  3. La struttura di missione e' composta da due unita'  dirigenziali
di  livello  generale,  tra  cui  il  coordinatore,  da  due   unita'
dirigenziali  di  livello  non  generale  e  da  quindici  unita'  di
personale non dirigenziale. Le unita' di personale  non  dirigenziale
di cui al primo periodo  sono  individuate  tra  il  personale  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  tra  il  personale  dei
Ministeri   e   di   altre   amministrazioni   pubbliche,   autorita'
indipendenti,  enti  o  istituzioni,  con  esclusione  del  personale
docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
istituzioni scolastiche. Il predetto  contingente  di  personale  non
dirigenziale puo' essere, altresi', composto da personale di societa'
pubbliche controllate o partecipate  dalle  amministrazioni  centrali
dello Stato in base a rapporto regolato mediante convenzioni.  A  tal
fine e' autorizzata la spesa di euro 193.410 per  l'anno  2023  e  di
euro 2.320.903 annui a decorrere dall'anno 2024. 
  4. Alla struttura  di  missione  e'  assegnato  un  contingente  di
esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, che  prestano  la  propria  attivita'  a  titolo
gratuito con rimborso delle  spese  di  missione.  Per  le  spese  di
missione di cui al primo  periodo  nonche'  per  le  attivita'  della
struttura di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro
41.667 per l'anno 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere  dall'anno
2024. 
  5. Il personale della struttura di missione non  appartenente  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e' collocato  in  posizione  di
comando  o  fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  previsto   dai
rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17,  comma  14,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata  del  collocamento  fuori
ruolo, e' reso indisponibile  un  numero  di  posti  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di
vista finanziario. Il trattamento economico del personale di  cui  al
presente  comma  e'  corrisposto  secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 9, comma 5-ter, del  decreto  legislativo  n.  303  del
1999. 
  6. Ai fini  del  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali,  ivi
compreso quello di coordinatore della struttura di  missione  non  si
applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5,  comma  9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e
dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma  3,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26.