Art. 4 
 
                        Tempi di applicazione 
 
  1. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 3, numeri 42), 43),
44), 45), 46), 47), 48), 49), 50) e  51)  del  decreto  del  Ministro
della sanita' 27 ottobre 2000, n. 380, come inseriti dall'articolo 2,
comma 1, del presente decreto, sono trasmesse dalle regioni  e  dalle
province  autonome  al  Ministero  della  salute  che  provvede  alle
necessarie verifiche sulla completezza e qualita' delle  informazioni
trasmesse. 
  2. Dal 1° gennaio 2024, il conferimento dei dati riportati al comma
1,  nelle  modalita'  e  nei  contenuti  del  presente  decreto,   e'
ricompreso fra gli adempimenti  cui  sono  tenute  le  regioni  e  le
province autonome ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a
carico dello Stato, ai sensi  dell'Intesa  sancita  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 26 settembre 2023 
 
                                               Il Ministro: Schillaci 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, n. 2803