Art. 4 Tempi di applicazione 1. Le informazioni di cui all'articolo 3, comma 3, numeri 42), 43), 44), 45), 46), 47), 48), 49), 50) e 51) del decreto del Ministro della sanita' 27 ottobre 2000, n. 380, come inseriti dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, sono trasmesse dalle regioni e dalle province autonome al Ministero della salute che provvede alle necessarie verifiche sulla completezza e qualita' delle informazioni trasmesse. 2. Dal 1° gennaio 2024, il conferimento dei dati riportati al comma 1, nelle modalita' e nei contenuti del presente decreto, e' ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 settembre 2023 Il Ministro: Schillaci Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2803