(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  19
  SETTEMBRE 2023, N. 124 
 
    Alla rubrica del capo I, le parole: «in  materia  coesione»  sono
sostituite dalle seguenti: «in materia di coesione». 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, capoverso 178: 
        alla  lettera  a),  dopo  le  parole:   «con   le   politiche
settoriali» sono inserite le seguenti : «, con  gli  obiettivi  e  le
strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione
2021-2027» e  le  parole:  «Piano  nazionale  per  la  ripresa  e  la
resilienza» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza»; 
        alla lettera c): 
          all'alinea, le parole: «numero  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «numero 1)» e le parole: «e tenuto conto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dato atto»; 
          al numero 1),  le  parole:  «Consiglio  di  ministri»  sono
sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri»; 
          al numero 4), le parole: «articolato per  annualita'»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «,  articolato  per  annualita',»  e  le
parole: «numero 2» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)»; 
          al numero 6), le parole: «di assegnazione;  a  detti»  sono
sostituite dalle seguenti: «di assegnazione, a detti»; 
        alla lettera d): 
          all'alinea, le parole: «numero  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «numero 2)», le parole: «e tenuto  conto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dato atto» e la parola:  «nazionale»  e'  sostituita
dalle  seguenti:  «nazionali  e  con  quelle  individuate  dai  fondi
strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027»; 
          al numero 1),  le  parole:  «Consiglio  di  ministri»  sono
sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri»; 
          al numero 3),  le  parole:  «nel  territorio  regionale  di
Citta' metropolitana» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  citta'
metropolitane nel  territorio  regionale»  e  le  parole:  «ai  sensi
dell'articolo  53»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «ivi  comprese
quelle di cui all'articolo 53»; 
          al numero 5), le parole: «della citata  legge  n.  178  del
2020» sono sostituite dalle seguenti: «della presente legge»; 
      al comma 3, la parola: «profilli» e' sostituita dalla seguente:
«profili», le parole:  «delibera  CIPESS»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «delibera del CIPESS» e  dopo  le  parole:
«e' sottoposta» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al  comma  5,  la  parola:  «sostitute»  e'  sostituita   dalla
seguente: «sostituite» e le parole: «del 2020"» sono sostituite dalle
seguenti: «del 2020,"». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, secondo periodo, le parole: «delibera CIPESS»  sono
sostituite dalle seguenti: «delibera del CIPESS»; 
      al comma 2, primo periodo, le parole: «Entro il primo  semestre
di ciascun anno finanziario» sono sostituite dalle  seguenti:  «Entro
ciascun anno finanziario», dopo le parole: «di cassa» e' inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,», dopo le parole: «viene  erogata»
sono inserite le seguenti: «, anche in piu'  soluzioni,»  e  dopo  le
parole: «di cui all'articolo  4»  sono  inserite  le  seguenti:  «del
presente decreto»; 
      al comma 3, al primo periodo, dopo  le  parole:  «a  titolo  di
pagamenti intermedi e di saldo,» sono inserite  le  seguenti:  «sulla
base delle spese sostenute dai beneficiari,» e, al  secondo  periodo,
dopo le parole: «spese sostenute» sono  inserite  le  seguenti:  «dai
beneficiari»; 
      al comma  4,  secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, alinea, primo periodo»; 
      al comma 5, primo periodo, la parola: «indicate» e'  sostituita
dalla seguente: «indicati»; 
      al comma 6, le parole: «risultanti del Sistema» sono sostituite
dalle seguenti: «risultanti dal Sistema»; 
      al comma 7, al secondo periodo, le parole:  «alle  quali»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai quali» e, al terzo periodo, la parola:
«inserite» e' sostituita dalla seguente: «inseriti». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1  e  alla  rubrica,  le  parole:  «Fondo  sviluppo  e
coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la
coesione». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, le parole: «decreto - legge» sono sostituite  dalla
seguente: «decreto-legge» e le parole: «i relativi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «il relativo»; 
      al comma 3, le parole: «,  del  monitoraggio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nonche' del monitoraggio»; 
      al comma 4, la parola: «Fermo» e'  sostituita  dalle  seguenti:
«Fermo restando» e le parole: «dei dati, e'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei dati e'». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 4»
sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'economia e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), le parole:  «,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti,  in
fine, i seguenti periodi», la parola: «esclusivamente» e'  soppressa,
dopo le parole: «di valore unitario non inferiore alle soglie di  cui
all'articolo 14 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti
pubblici, di cui al» e dopo le  parole:  «di  valore  inferiore  alle
soglie di cui all'articolo 14 del» sono inserite le seguenti: «citato
codice di cui al»; 
        alla  lettera  b),  capoverso  6,  dopo   le   parole:   «del
cronoprogramma» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis.  In   relazione   agli   interventi   di   incremento
dell'efficienza  energetica  eseguiti  nell'ambito  delle   attivita'
connesse all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo o dei
contratti di sviluppo nell'ambito dei progetti applicativi del PNRR o
nell'ambito di investimenti agevolati tramite le  risorse  del  Fondo
per il sostegno alla transizione industriale, di cui all'articolo  1,
commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli  incentivi
riconosciuti  sulla  base  dei  predetti  strumenti  possono   essere
cumulati con i certificati bianchi, nei limiti previsti e  consentiti
dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto  delle  norme  che
disciplinano ciascuna misura. In tali casi il numero  di  certificati
bianchi spettanti e' ridotto del 50 per cento». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, le parole: «e il  PNRR,  e  composto»  sono
sostituite dalle seguenti: «e il PNRR e composto»,  dopo  le  parole:
«dal Ministro delle imprese e del made in Italy,»  sono  inserite  le
seguenti: «dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» e dopo
le parole: «dal Ministro per lo sport e i giovani,» sono inserite  le
seguenti: «dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri con delega in materia di  coordinamento  della  politica
economica e di programmazione degli investimenti pubblici»; 
        al secondo  periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole:  «nonche'  i  presidenti  delle  regioni  e  delle   province
autonome»; 
      al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di
cui al comma 3, le strategie territoriali delle singole aree  interne
recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici  di
intervento a valere sulle risorse  nazionali,  in  coordinamento  con
l'utilizzo delle risorse europee o regionali, nonche' l'elenco  e  la
descrizione delle operazioni da  finanziare  con  tali  risorse,  con
l'indicazione dei cronoprogrammi e dei  soggetti  attuatori  nonche',
nel caso  di  interventi,  del  codice  unico  di  progetto,  il  cui
monitoraggio e' effettuato attraverso i sistemi  informativi  di  cui
alla lettera d)»; 
      al comma 3: 
        al primo periodo,  le  parole:  «,  di  seguito  PSNAI»  sono
sostituite dalla seguente: «(PSNAI)»; 
        al secondo periodo, dopo le parole:  «della  mobilita'»  sono
inserite le seguenti: «, ivi compresi il trasporto pubblico locale  e
le infrastrutture per la mobilita',»; 
        al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, ferme restando le  assegnazioni  gia'  disposte  e  le  regole  di
gestione dei fondi europei per la politica di coesione»; 
      al  comma  4,  la  parola:  «livelli»   e'   sostituita   dalla
seguente: «soggetti»; 
      al comma 5, le parole: «i monitoraggi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «i dati risultanti dai monitoraggi»; 
      al comma 6, le parole:  «le  funzioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «lo svolgimento delle funzioni». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, la parola: «cittadini» e' sostituita  dalla
seguente: «stranieri», le parole: «alle manutenzione» sono sostituite
dalle seguenti: «alla manutenzione» e le parole: «reflue, di deposito
di carburante, alla» sono sostituite dalle  seguenti:  «reflue  e  di
deposito di carburante e alla»; 
        al terzo periodo, dopo le parole: «ai periodi precedenti»  e'
inserito  il  seguente  segno  d'interpunzione:   «,»,   la   parola:
«assegnate» e' sostituita dalle seguenti: «e  sono  assegnate»  e  le
parole:  «complessivo  di  euro»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«complessivo di»; 
        al quarto periodo, dopo le  parole:  «dell'articolo  63  del»
sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»
e dopo  le  parole:  «del  CIPESS»  e'  inserito  il  seguente  segno
d'interpunzione: «,»; 
      al comma 5, primo periodo,  dopo  le  parole:  «valutazioni  di
incidenza» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al comma 6, lettera a), dopo le parole:  «comma  8,  del»  sono
inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e le
parole: «la soglia  massima»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il
limite massimo di spesa»; 
      al comma 7, primo periodo, le  parole:  «che  costituiscono  la
rete» sono sostituite dalle seguenti: «compresi nella rete». 
    Nel capo II, dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente: 
      «Art.    8-bis    (Strutture     strategiche     per     l'area
centro-meridionale della Sicilia). - 1.  Al  fine  di  promuovere  un
adeguato  sviluppo   economico,   sociale   e   turistico   dell'area
centro-meridionale  della  Sicilia  comprendente  la   provincia   di
Agrigento, la  medesima  provincia  di  Agrigento,  d'intesa  con  la
Regione siciliana, entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  presenta  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  un  progetto  di
fattibilita'  tecnico-economica  degli  interventi   necessari   alla
realizzazione dell'aeroporto  di  Agrigento,  corredato  dell'analisi
costi-benefici  ai   fini   di   una   preliminare   verifica   della
sostenibilita'    economico-finanziaria    dell'opera     e     delle
infrastrutture ad  essa  collegate.  Le  amministrazioni  interessate
provvedono all'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente». 
    Alla rubrica del capo III, la parola: «SUD» e'  sostituita  dalle
seguenti: «per il Mezzogiorno». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1: 
        al primo periodo,  dopo  le  parole:  «dal  Ministro  per  le
riforme istituzionali e la semplificazione normativa,» sono  inserite
le seguenti: «dal Ministro per  lo  sport  e  i  giovani,»,  dopo  le
parole: «dal Ministro delle  imprese  e  del  made  in  Italy,»  sono
inserite le seguenti: «dal Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,», dopo le parole: «all'ordine del giorno» sono  inserite  le
seguenti: «di  ciascuna  riunione»  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «,  dal  Presidente  dell'Unione  delle   province
d'Italia o da un suo  delegato  e  dal  Presidente  dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato»; 
        al terzo periodo, le parole: «nuovi e  maggiori  oneri»  sono
sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri»; 
        al quarto periodo, le  parole:  «Alla  prima  riunione»  sono
sostituite dalle seguenti: «Nella prima riunione»; 
      al comma 3: 
        dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
          «c-bis) svolge compiti di monitoraggio, con cadenza  almeno
semestrale e sulla  base  degli  indicatori  di  avanzamento  fisico,
finanziario e procedurale definiti dalla Cabina di regia  ZES,  degli
interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica, anche al  fine
di verificare l'andamento delle attivita', l'efficacia  delle  misure
di incentivazione concesse e il raggiungimento dei  risultati  attesi
come indicati nel Piano strategico della ZES unica»; 
        alla lettera e), la parola: «centrali» e' soppressa; 
      al comma 4, al quinto periodo, le parole: «primo periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «secondo periodo»  e,  al  sesto  periodo,
dopo le parole: «puo'  essere  composto»  e'  inserita  la  seguente:
«anche»; 
      al comma 5, primo periodo, la parola: «definiti» e'  sostituita
dalla seguente: «definite»; 
      al comma 8, al primo periodo, le parole:  «del  2017,  cessano»
sono sostituite dalle seguenti: «del  2017  cessano»  e,  al  secondo
periodo, le parole: «sul sito istituzionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nel sito internet istituzionale»; 
      al comma 9, dopo  le  parole:  «comma  6-bis»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «dei ministri,  una»
sono sostituite dalle seguenti: «dei ministri una»; 
      al comma 11, le parole: «quantificati in» sono sostituite dalle
seguenti: «pari a», dopo le parole: «al 2034» e' inserito il seguente
segno d'interpunzione: «,», dopo le parole: «mediante utilizzo»  sono
inserite le seguenti: «di quota parte» e la parola: «rinvenienti»  e'
sostituita dalla seguente: «rivenienti». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1, dopo le parole: «in  coerenza  con  il  PNRR»  sono
inserite le seguenti: «e con le programmazioni nazionali e  regionali
dei fondi strutturali europei nonche' nel rispetto  dei  principi  di
sostenibilita'  ambientale»,  dopo   le   parole:   «gli   interventi
prioritari  per  lo  sviluppo  della  ZES  unica»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  ivi  compresi   quelli   destinati   a   favorire   la
riconversione industriale finalizzata alla  transizione  energetica,»
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una specifica  sezione
del Piano e' dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari,
necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto  dall'articolo
119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularita',
nelle regioni Sicilia e Sardegna»; 
      al comma 2 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Alla
predisposizione del Piano partecipano, altresi',  tre  rappresentanti
designati  congiuntamente  dall'Unione  delle  province  d'Italia   e
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani»; 
      dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza
con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone
franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  ottobre  2013,  e  dei
relativi atti delegati e di esecuzione.  La  perimetrazione  di  tali
zone franche doganali e' proposta dalla Struttura di missione di  cui
all'articolo 10, comma 2, anche  su  iniziativa  delle  Autorita'  di
sistema portuale ovvero delle regioni competenti, ed e' approvata con
determinazione  del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane   e   dei
monopoli,  da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data   della
proposta. 
        3-ter.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del  presente
articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente». 
    All'articolo 12: 
      al comma 2, le parole: «l'accessibilita'» sono sostituite dalle
seguenti: «l'accesso». 
    All'articolo 13: 
      al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 14» sono inserite le
seguenti: «del presente decreto» e dopo le parole:  «(SUAP),  di  cui
al» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; 
      al comma 2: 
        all'alinea, le parole:  «rappresenta  il  livello  essenziale
delle prestazioni e» sono soppresse; 
        alla lettera b), dopo le  parole:  «intervento  edilizio»  e'
inserita la seguente: «produttivo»; 
      al comma 3: 
        al secondo periodo, dopo  le  parole:  «dell'articolo  43-bis
del» sono inserite  le  seguenti:  «testo  unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al»; 
        il quarto periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Nelle  more
della piena operativita' del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione
unica sono presentate: per le attivita' localizzate o da  localizzare
nei territori delle Zone economiche speciali come  gia'  definite  ai
sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.  123,  e
del regolamento di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 25 gennaio  2018,  n.  12,  agli  sportelli  unici  digitali
attivati ai sensi dell'articolo  5,  comma  1,  lettera  a-ter),  del
medesimo decreto-legge n. 91 del 2017; per le attivita' localizzate o
da localizzare  negli  altri  territori  della  ZES  unica,  ai  SUAP
territorialmente competenti di cui  all'articolo  38,  comma  3,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmettono immediatamente,
secondo le modalita' di interazione tra i SUAP e le  altre  pubbliche
amministrazioni definite ai sensi  del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  12  novembre  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021, agli sportelli  unici  digitali
attivati presso i Commissari straordinari territorialmente competenti
ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del presente decreto». 
    All'articolo 14: 
      al comma 1: 
        al primo periodo, la parola: «, nonche'» e' sostituita  dalla
seguente: «e», dopo le parole: «del decreto-legge 10 agosto 2023,  n.
104,» sono inserite  le  seguenti:  «convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023,  n.  136,  nonche'  quanto  previsto  dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia  di  disciplina
del commercio,», dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le
seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «non  soggetti  a
segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'»  sono  inserite  le
seguenti: «di cui agli articoli 19 e  19-bis  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, ovvero  in  relazione  ai  quali  non  e'  previsto  il
rilascio di titolo abilitativo»; 
        al  secondo  periodo,  dopo   le   parole:   «abilitativi   e
autorizzatori» e' inserito il seguente segno d'interpunzione:  «,»  e
le  parole:  «al  trasferimento,  nonche'»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «al trasferimento nonche'»; 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Sono di pubblica  utilita',  indifferibili  e  urgenti  i
progetti di soggetti  pubblici  o  privati  inerenti  alle  attivita'
economiche  ovvero   all'insediamento   di   attivita'   industriali,
produttive e logistiche all'interno della ZES unica, purche' relativi
ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'articolo 11»; 
      al comma 4: 
        il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Ciascuna
regione interessata  puo'  presentare  al  Ministro  per  gli  affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro  per
la  pubblica  amministrazione  e   al   Ministro   per   le   riforme
istituzionali e la semplificazione normativa una o piu'  proposte  di
protocollo  o  di  convenzione  per  l'individuazione  di   ulteriori
procedure semplificate e regimi procedimentali speciali»; 
        al  secondo  periodo,   la   parola:   «semplificazioni»   e'
sostituita dalla seguente: «semplificazione»; 
        al terzo periodo, le parole: «dell'accordo o protocollo» sono
sostituite dalle seguenti: «del protocollo o della convenzione»; 
        e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono in ogni caso
fatti salvi i livelli ulteriori  di  semplificazione,  rispetto  alla
normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella
disciplina dei regimi amministrativi di propria competenza». 
    All'articolo 15: 
      al comma 1, le  parole:  «Le  imprese»  sono  sostituite  dalla
seguente: «Coloro», le  parole:  «presentano,  allo  sportello  unico
digitale di cui all'articolo 13,  l'istanza»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «presentano  la  relativa  istanza  allo  sportello  unico
digitale di cui all'articolo 13» e dopo le  parole:  «e  assensi»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al comma 4: 
        all'alinea, dopo le  parole:  «tre  giorni»  e'  inserita  la
seguente: «lavorativi»; 
        alla lettera a), le parole: «e in caso  di»  sono  sostituite
dalle seguenti: «; per le»; 
        alla lettera b), le  parole:  «il  soggetto  attuatore»  sono
sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione procedente»; 
        alla lettera c), le parole: «14-quinquies, della legge»  sono
sostituite dalle seguenti: «14-quinquies della legge»; 
        alla lettera  d),  dopo  le  parole:  «di  progettazione»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al comma 5, secondo periodo, le parole: «costituisce, variante»
sono sostituite dalle seguenti: «essa costituisce variante»; 
      al comma 6, primo periodo, la  parola:  «trova»  e'  sostituita
dalla seguente: «trovi»; 
      il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano  altresi'
ai   progetti   inerenti    alle    attivita'    economiche    ovvero
all'insediamento di attivita' industriali, produttive  e  logistiche,
presentati da  soggetti  pubblici  o  privati,  di  competenza  delle
Autorita' di sistema portuale. Nel caso  di  progetti  di  iniziativa
privata, la Struttura di missione ZES trasmette, entro il termine  di
cui al comma 4,  alinea,  tramite  il  S.U.D.  ZES,  l'istanza  e  la
documentazione   presentata   all'Autorita'   di   sistema   portuale
competente, che, in qualita' di amministrazione procedente,  provvede
a convocare la conferenza di servizi e a rilasciare  l'autorizzazione
unica prevista dai citati commi da 1 a 6. Nel  caso  di  progetti  di
iniziativa pubblica, l'Autorita' di sistema portuale  competente,  in
qualita'  di  amministrazione  procedente,  acquisisce   direttamente
l'eventuale istanza e la documentazione  necessaria,  comprendente  i
codici unici di progetto da  sottoporre  a  monitoraggio  mediante  i
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  e  provvede  a
convocare la  conferenza  di  servizi,  informando  la  Struttura  di
missione  ZES  tramite  il   S.U.D.   ZES,   nonche'   a   rilasciare
l'autorizzazione unica prevista dai citati  commi  da  1  a  6.  Alla
conferenza di servizi  indetta  dall'Autorita'  di  sistema  portuale
partecipa sempre un rappresentante della Struttura di  missione  ZES.
Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia fatto
constare il proprio motivato dissenso  prima  della  conclusione  dei
lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di  missione
ZES puo' chiedere al Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR il  deferimento  della  questione  al
Consiglio dei ministri, ai fini  di  una  complessiva  valutazione  e
armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni
dalla comunicazione  della  determinazione  motivata  di  conclusione
della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio
dei ministri ai sensi del  quinto  periodo  del  presente  comma,  si
applicano le disposizioni  del  comma  6,  quarto,  quinto,  sesto  e
settimo periodo»; 
      dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
        «8-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo
14 non si applicano alla posa  in  opera  di  reti  di  comunicazione
elettronica all'interno della ZES unica». 
    All'articolo 16: 
      al comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:  «gli  aiuti  sono
concessi» sono sostituite dalle seguenti: «il  credito  d'imposta  e'
riconosciuto»; 
      al comma 2, secondo periodo, il segno: «%» e' sostituito  dalle
seguenti parole: «per cento»; 
      al comma 3: 
        al primo  periodo,  dopo  le  parole:  «dei  trasporti»  sono
inserite le seguenti: «, esclusi i settori del  magazzinaggio  e  del
supporto ai trasporti,»  e  le  parole:  «nonche'  ai  settori»  sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' nei settori»; 
        al secondo periodo, le parole:  «punto  18»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, punto 18,»; 
      al comma 6, terzo periodo, la parola: «definite» e'  sostituita
dalla seguente: «definiti»; 
      alla rubrica, dopo le parole: «Credito d'imposta» sono inserite
le seguenti: «per investimenti nella». 
    All'articolo 17: 
      al  comma  1,  al  primo  periodo,   le   parole:   «sul   sito
istituzionale» sono sostituite dalle  seguenti:  «nel  sito  internet
istituzionale» e, al secondo periodo, le parole: «e  documenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «e dei documenti»; 
      al comma 2, le parole:  «SACE  S.p.A.»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «la  societa'  SACE  S.p.A.»,  la  parola:  «standard»  e'
sostituita dalla seguente: «criteri» e dopo  la  parola:  «fermi»  e'
inserita la seguente: «restando»; 
      al comma 3, le parole: «SACE S.p.A. da'» sono sostituite  dalle
seguenti: «La societa' SACE S.p.A. da'» e le parole: «da  SACE»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalla medesima SACE,»; 
      al comma  4,  la  parola:  «rinvenienti»  e'  sostituita  dalla
seguente: «rivenienti» e le parole: «decreto  -  legge  n.  76»  sono
sostituite dalle seguenti: «decreto-legge n. 76»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5-bis. Al fine di  realizzare  gli  obiettivi  del  PNRR  in
materia di collegamenti ad alta velocita' con l'Europa,  all'articolo
1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
          a) le parole: "comprese tra i siti di  interesse  nazionale
'ex SLOI ed ex Carbochimica' e" sono soppresse; 
          b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le  risorse
di cui al presente comma possono essere utilizzate, oltre che per gli
interventi di cui al  primo  periodo,  anche  per  un  intervento  di
progettazione di natura specialistica e  per  le  relative  attivita'
connesse, concernente le predette aree, finalizzato a individuare  le
modalita'  necessarie,  sotto  il  profilo   giuridico,   tecnico   e
operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree, previsto  nei
documenti di  programmazione  della  provincia  autonoma  di  Trento,
unitamente alle necessarie forme  di  finanziamento.  Agli  eventuali
oneri eccedenti l'autorizzazione di spesa di  cui  al  primo  periodo
provvede la provincia autonoma di Trento con le risorse stanziate nel
proprio bilancio"»; 
      al comma  6,  dopo  le  parole:  «dell'Allegato  V.3  al»  sono
inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al». 
    All'articolo 18: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), la  parola:  «30.000»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «euro 30.000» e la parola:  «50.000»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «euro 50.000»; 
        alla lettera b), dopo le parole: «coesione  territoriale»  e'
inserito  il  seguente  segno  d'interpunzione:  «,»  e  la   parola:
«anteriore» e' sostituita dalla seguente: «antecedente». 
    All'articolo 19: 
      al comma 1, le parole: «dall'anno2024»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'anno 2024», le  parole:  «dei  comuni,  appartenenti»
sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni appartenenti» e  dopo  le
parole:  «a  tempo  indeterminato»  e'  inserito  il  seguente  segno
d'interpunzione: «,»; 
      al comma  2,  primo  periodo,  le  parole:  «sul  proprio  sito
istituzionale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «nel  proprio  sito
internet istituzionale»; 
      al comma 3, alinea, dopo le parole: «tramite la  manifestazione
di interesse» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2,»; 
      al comma 4, secondo periodo, dopo le  parole:  «comma  2,  del»
sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; 
      al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «del Consiglio dei
ministri» e' inserito il  seguente  segno  d'interpunzione:  «,»,  la
parola: «destinato» e' sostituita dalla seguente:  «destinate»  e  le
parole: «afferenti le» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «afferenti
alle»; 
      al comma 6: 
        al secondo periodo, le parole: «da Formez PA» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'associazione Formez PA»; 
        al terzo periodo,  la  parola:  «diposizione»  e'  sostituita
dalla seguente: «disposizione»; 
        al sesto periodo, le parole: «con Formez PA» sono  sostituite
dalle seguenti: «con l'associazione Formez PA»; 
      al comma 8, alinea, le  parole:  «per  ciascuno  degli  anni  a
decorrere  dal  2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «annui   a
decorrere dall'anno 2025»; 
      al comma 9, le parole: «rispettivamente  di  cui  al  comma  8,
lettere c), d), e) ed f)» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui
rispettivamente alle lettere c), d), e) e f) del comma 8»; 
      dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
        «9-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia
della capacita' amministrativa  delle  amministrazioni  centrali,  di
promuovere  la  rinascita  occupazionale  delle   regioni   Calabria,
Campania,  Puglia  e   Sicilia,   comprese   nell'obiettivo   europeo
"Convergenza", e di migliorare  la  qualita'  degli  investimenti  in
capitale  umano,  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica   della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e'  autorizzato  a  bandire
procedure selettive fino a duecentosessantasei unita'  di  personale,
di cui settantaquattro da inquadrare nel profilo professionale  degli
assistenti, venticinque da inquadrare nel profilo professionale degli
operatori   e   centosessantasette   da   inquadrare   nel    profilo
professionale dei funzionari, per l'accesso a  forme  contrattuali  a
tempo determinato e a tempo parziale,  con  orario  di  diciotto  ore
settimanali, per la durata di diciotto mesi. Alle procedure selettive
di cui al primo periodo sono prioritariamente ammessi i soggetti gia'
inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione  e
lavoro attivati presso il Ministero  della  cultura  e  il  Ministero
della  giustizia.  Con  decreto  del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con  il  Ministro  per  gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono individuate le unita' di  personale  da  assegnare
nonche' l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui  al
presente  comma  si  provvede  nell'ambito   della   spesa   di   cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le
procedure di tipo concorsuale di cui al presente comma possono essere
svolte mediante  una  sola  prova  orale,  in  parziale  deroga  alle
disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali
omogenee,  dal   Dipartimento   della   funzione   pubblica   tramite
l'associazione Formez PA. Le graduatorie  approvate  all'esito  delle
procedure sono utilizzabili,  secondo  l'ordine  di  merito,  per  le
assunzioni  a   tempo   determinato   anche   da   parte   di   altre
amministrazioni pubbliche». 
    All'articolo 20: 
      al comma 1, alinea, dopo le parole: «All'articolo 14 del»  sono
inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al»; 
      alla rubrica,  dopo  le  parole:  «all'articolo  14  del»  sono
inserite le seguenti: «testo unico di cui al». 
    All'articolo 21: 
      al comma 1: 
        all'alinea, le parole: «decreto legislativo 15 marzo 2010,  n
66»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «codice   dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; 
        alla lettera a): 
          dopo le parole: «al comma 1» e' inserita  la  seguente:  «,
alinea» e le parole: «"e sicurezza"» sono sostituite dalle  seguenti:
«"e alla sicurezza"»; 
          al capoverso s-bis), le  parole:  «decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico  di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»; 
        alla lettera b): 
          all'alinea,  la  parola:  «1-bis)»  e'   sostituita   dalla
seguente: «1-bis»; 
          al capoverso,  la  parola:  «1-ter)»  e'  sostituita  dalla
seguente: «1-ter.» e dopo le  parole:  «all'articolo  140  del»  sono
inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»; 
        dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
          «b-bis)  alla  rubrica,  dopo  la  parola:  "difesa"   sono
inserite le seguenti: "e alla sicurezza"»; 
      al comma 2: 
        al primo periodo, le parole: «decreto legislativo  25  luglio
1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui  al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» e le parole: «di seguito
piano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  seguito   denominato
"piano"»; 
        al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «risorse  umane»  e'
inserita la seguente: «, strumentali»; 
      al  comma  3,  le  parole:  «di  Difesa  Servizi  S.p.A.»  sono
sostituite dalle seguenti: «della societa' Difesa Servizi  S.p.A.»  e
le parole: «e sicurezza» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  alla
sicurezza»; 
      al comma 4, dopo le parole: «del piano» e' inserito il seguente
segno d'interpunzione: «,»; 
      al comma 6, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «euro per l'anno 2023»; 
      al comma 7, le parole:  «relativi  al»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «derivanti dal» e le  parole:  «per  l'anno  2023  e»  sono
sostituite dalle seguenti: «euro per l'anno 2023 e a». 
    All'articolo 22: 
      al comma 1, lettera b): 
        al numero 1) e' premesso il seguente: 
          «01) all'alinea, le parole:  "nella  ZES"  sono  sostituite
dalle seguenti: "nella ZES unica"»; 
        il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
          «2) al comma 1, le lettere a-bis), a-quater),  a-quinquies)
e a-sexies) sono abrogate»; 
        il numero 3) e' soppresso; 
      al comma 2: 
        al primo periodo, la parola: «, comunque,» e' soppressa; 
        al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «al  comma  3»  sono
inserite le seguenti: «del presente articolo»; 
      al comma 3, lettera c), le  parole:  «Ionica  - Interregionale»
sono sostituite dalle seguenti: «Ionica Interregionale»; 
      al comma 4: 
        al primo periodo, dopo le parole: «n. 91 del 2017 e del» sono
inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; 
        al secondo periodo, dopo le parole: «n. 91 del  2017  e  del»
sono inserite le seguenti: «citato regolamento di cui al».