Art. 10 
 
                        Attivita' istruttoria 
 
  1. Le domande di ammissione sono sottoposte,  rispettando  l'ordine
cronologico di presentazione, a una istruttoria di ammissibilita', al
fine di valutare la sussistenza di tutte le condizioni  previste  dal
presente regolamento. L'attivita'  istruttoria,  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e'  svolta  dal
Soggetto gestore. 
  2. L'ammissione al contributo e' notificata alle imprese ammesse al
contributo dal Ministero via posta elettronica certificata, all'esito
della comunicazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata  dal
Soggetto gestore e conclusasi con esito positivo. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990,  n.  241,
          si veda nelle note alle premesse.