Art. 10 Attivita' istruttoria 1. Le domande di ammissione sono sottoposte, rispettando l'ordine cronologico di presentazione, a una istruttoria di ammissibilita', al fine di valutare la sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente regolamento. L'attivita' istruttoria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e' svolta dal Soggetto gestore. 2. L'ammissione al contributo e' notificata alle imprese ammesse al contributo dal Ministero via posta elettronica certificata, all'esito della comunicazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal Soggetto gestore e conclusasi con esito positivo.
Note all'art. 10: - Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note alle premesse.