Art. 11 
 
                   Rendicontazione e monitoraggio 
 
  1. I richiedenti il contributo, entro il termine di cui al comma 3,
presentano al Ministero richiesta di  riconoscimento  di  contributi,
allegando  all'istanza,  anche  in  formato  digitale  editabile,  la
rendicontazione dei viaggi effettuati  nell'annualita'  in  cui  sono
stati fruiti i servizi  sulle  tratte  marittime  identificate  nella
domanda contenente le seguenti informazioni: 
    a) tratta marittima utilizzata; 
    b)  importo  pagato  al  netto  dell'IVA  per  tratta   marittima
utilizzata; 
    c) numero dei viaggi effettuati per tratta marittima utilizzata. 
  2. Per i viaggi effettuati  nell'annualita'  di  riferimento,  deve
essere allegata la documentazione contabile  che  attesti  l'avvenuto
pagamento  dei  viaggi  effettuati  ovvero  le  fatture   quietanzate
relative ai viaggi rendicontati, oppure le polizze o bolle di imbarco
quietanzate rilasciate  dal  vettore  marittimo  ovvero  una  idonea,
corrispondente certificazione rilasciata dal vettore marittimo o  dal
soggetto intermediario in cui si attesti  l'effettivo  pagamento  dei
viaggi effettuati. 
  3.  I  beneficiari,  qualora  non  abbiano  prodotto  quietanze  di
pagamento all'atto della richiesta di riconoscimento  di  contributi,
possono trasmettere la documentazione di cui  al  comma  2  entro  il
termine di cui al quarto periodo. Alla scadenza di  tale  termine  le
tratte marittime per le  quali  non  siano  state  prodotte  evidenze
contabili  relative  al  pagamento  sono  escluse  dal  calcolo   del
contributo. La produzione di eventuali note di credito dai  fornitori
di servizi marittimi, a fronte di fatture emesse, non  allegate  alla
rendicontazione, costituisce causa di revoca, determinando  decadenza
dal contributo ed eventuale  recupero  dello  stesso  secondo  quanto
disposto dall'articolo 15. Con apposito provvedimento della Direzione
generale sono stabiliti i termini per la presentazione delle  istanze
di cui al comma 1, nonche' per la trasmissione  della  documentazione
di cui al primo periodo. 
  4. I beneficiari devono far pervenire al Ministero, unitamente alla
richiesta di riconoscimento di contributi, una dichiarazione  da  cui
risultino anche  ulteriori  eventuali  analoghi  contributi  europei,
statali o regionali  richiesti  dal  beneficiario  aventi  le  stesse
finalita'  di  quelli  riconosciuti  dal  presente  regolamento,  con
specifica indicazione che tali  contributi  complessivi,  sommati  ai
contributi percepiti ai fini del presente regolamento, non superino i
limiti del 30 per cento dei costi relativi ai viaggi  effettuati  nel
periodo di incentivazione. 
  5. La Direzione generale stabilisce  con  apposito  decreto  che  i
beneficiari  forniscano  ulteriori  dati  utili  per  monitorare  gli
effetti della misura a fini statistici. 
  6. Il Ministero, avvalendosi  del  Soggetto  gestore,  verifica  la
veridicita' dei dati rendicontati dai beneficiari.