Art. 11 Rendicontazione e monitoraggio 1. I richiedenti il contributo, entro il termine di cui al comma 3, presentano al Ministero richiesta di riconoscimento di contributi, allegando all'istanza, anche in formato digitale editabile, la rendicontazione dei viaggi effettuati nell'annualita' in cui sono stati fruiti i servizi sulle tratte marittime identificate nella domanda contenente le seguenti informazioni: a) tratta marittima utilizzata; b) importo pagato al netto dell'IVA per tratta marittima utilizzata; c) numero dei viaggi effettuati per tratta marittima utilizzata. 2. Per i viaggi effettuati nell'annualita' di riferimento, deve essere allegata la documentazione contabile che attesti l'avvenuto pagamento dei viaggi effettuati ovvero le fatture quietanzate relative ai viaggi rendicontati, oppure le polizze o bolle di imbarco quietanzate rilasciate dal vettore marittimo ovvero una idonea, corrispondente certificazione rilasciata dal vettore marittimo o dal soggetto intermediario in cui si attesti l'effettivo pagamento dei viaggi effettuati. 3. I beneficiari, qualora non abbiano prodotto quietanze di pagamento all'atto della richiesta di riconoscimento di contributi, possono trasmettere la documentazione di cui al comma 2 entro il termine di cui al quarto periodo. Alla scadenza di tale termine le tratte marittime per le quali non siano state prodotte evidenze contabili relative al pagamento sono escluse dal calcolo del contributo. La produzione di eventuali note di credito dai fornitori di servizi marittimi, a fronte di fatture emesse, non allegate alla rendicontazione, costituisce causa di revoca, determinando decadenza dal contributo ed eventuale recupero dello stesso secondo quanto disposto dall'articolo 15. Con apposito provvedimento della Direzione generale sono stabiliti i termini per la presentazione delle istanze di cui al comma 1, nonche' per la trasmissione della documentazione di cui al primo periodo. 4. I beneficiari devono far pervenire al Ministero, unitamente alla richiesta di riconoscimento di contributi, una dichiarazione da cui risultino anche ulteriori eventuali analoghi contributi europei, statali o regionali richiesti dal beneficiario aventi le stesse finalita' di quelli riconosciuti dal presente regolamento, con specifica indicazione che tali contributi complessivi, sommati ai contributi percepiti ai fini del presente regolamento, non superino i limiti del 30 per cento dei costi relativi ai viaggi effettuati nel periodo di incentivazione. 5. La Direzione generale stabilisce con apposito decreto che i beneficiari forniscano ulteriori dati utili per monitorare gli effetti della misura a fini statistici. 6. Il Ministero, avvalendosi del Soggetto gestore, verifica la veridicita' dei dati rendicontati dai beneficiari.