Art. 12 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. L'erogazione del contributo e' subordinata: 
    a) al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria  nel  caso
in cui il contributo sia superiore o uguale  a  150.000  euro,  fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 159 del 2011; 
    b) alla dichiarazione  del  beneficiario  di  non  rientrare  fra
coloro che  hanno  ricevuto  e,  successivamente,  non  rimborsato  o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali
illegali  o  incompatibili  dalla  Commissione  europea,   ai   sensi
dell'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  nonche'  alla
disponibilita'  delle  risorse  cosi'  come   rimodulate   ai   sensi
dell'articolo 8 del presente regolamento. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo 6  settembre
          2011, n. 159, si veda nelle note all'articolo 4. 
              - Si riporta l'articolo  46  della  legge  24  dicembre
          2012,  n.  234   (Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
                «Art. 46 (Divieto di concessione di aiuti di Stato  a
          imprese  beneficiarie  di  aiuti  di  Stato  illegali   non
          rimborsati). - 1. Nessuno  puo'  beneficiare  di  aiuti  di
          Stato  se  rientra  tra  coloro  che  hanno   ricevuto   e,
          successivamente, non rimborsato o depositato  in  un  conto
          bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto a  recuperare  in
          esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo
          16 del regolamento (UE) 2015/1589  del  Consiglio,  del  13
          luglio 2015. 
                2. Le amministrazioni che concedono  aiuti  di  Stato
          verificano che i beneficiari non rientrino tra  coloro  che
          hanno  ricevuto  e,  successivamente,  non   rimborsato   o
          depositato in un conto  bloccato  aiuti  che  lo  Stato  e'
          tenuto a recuperare  in  esecuzione  di  una  decisione  di
          recupero  di  cui  all'articolo  16  del  regolamento  (UE)
          2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio  2015.  A  decorrere
          dal 1° luglio 2017,  la  predetta  verifica  e'  effettuata
          attraverso l'accesso al Registro nazionale degli  aiuti  di
          Stato di cui all'articolo 52. 
                3. Le amministrazioni centrali e locali che  ne  sono
          in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e  i
          dati necessari alle verifiche e  ai  controlli  di  cui  al
          presente  articolo  alle  amministrazioni   che   intendono
          concedere aiuti. 
                4. ».