Art. 13 
 
                        Cumulo del contributo 
 
  1. Nel caso di coesistenza, per le  medesime  finalita',  di  altri
interventi di natura pubblica, europei, statali,  regionali  ed  enti
locali, la contribuzione complessiva non puo'  eccedere  per  ciascun
beneficiario: 
    a) il 30 per cento del costo medio del trasporto marittimo per la
specifica rotta; 
    b) il 50 per cento del differenziale fra il trasporto stradale  e
quello marittimo, dei costi esterni  per  esternalita'  negative  per
unita' di  massa  di  merce  trasportata  sulla  specifica  rotta  ed
equivalente tratto stradale secondo la tabella dell'Allegato A. 
  2. Il Ministero, avvalendosi del Soggetto gestore, sulla base delle
rendicontazioni   fornite   dai   beneficiari   e   della    relativa
documentazione, verifica, per tutto il periodo  di  incentivazione  e
per singolo beneficiario, il rispetto dei limiti indicati  dal  comma
1.