Art. 13 Cumulo del contributo 1. Nel caso di coesistenza, per le medesime finalita', di altri interventi di natura pubblica, europei, statali, regionali ed enti locali, la contribuzione complessiva non puo' eccedere per ciascun beneficiario: a) il 30 per cento del costo medio del trasporto marittimo per la specifica rotta; b) il 50 per cento del differenziale fra il trasporto stradale e quello marittimo, dei costi esterni per esternalita' negative per unita' di massa di merce trasportata sulla specifica rotta ed equivalente tratto stradale secondo la tabella dell'Allegato A. 2. Il Ministero, avvalendosi del Soggetto gestore, sulla base delle rendicontazioni fornite dai beneficiari e della relativa documentazione, verifica, per tutto il periodo di incentivazione e per singolo beneficiario, il rispetto dei limiti indicati dal comma 1.