Art. 14 Ispezioni e controlli 1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero effettuano controlli e ispezioni, anche a campione, sulla documentazione di imbarco presentata, al fine di verificare le condizioni per la fruizione del contributo, anche avvalendosi delle informazioni a riscontro fornite dalle societa' armatrici. 2. A conclusione dell'attivita' di ispezione e controllo, ove si riscontri una discordanza sui viaggi effettuati e quietanzati ovvero il superamento del limite del 30 per cento di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), il Ministero provvede al recupero proporzionale del contributo erogato.