Art. 14 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
  1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero
effettuano  controlli  e   ispezioni,   anche   a   campione,   sulla
documentazione di  imbarco  presentata,  al  fine  di  verificare  le
condizioni per la fruizione del contributo, anche  avvalendosi  delle
informazioni a riscontro fornite dalle societa' armatrici. 
  2. A conclusione dell'attivita' di ispezione e  controllo,  ove  si
riscontri una discordanza sui viaggi effettuati e quietanzati  ovvero
il superamento del limite del 30 per cento di  cui  all'articolo  13,
comma 1, lettera a), il Ministero provvede al recupero  proporzionale
del contributo erogato.