Art. 15 
 
                       Recupero dei contributi 
 
  1.  Nei  casi  di  revoca  di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  il
beneficiario e' tenuto a restituire l'ultimo contributo percepito. 
  2. Negli altri casi di mancato rispetto delle  condizioni  previste
dal presente regolamento e degli impegni assunti per  la  concessione
del contributo, il Ministero procede alla sospensione delle eventuali
erogazioni in corso, nonche' al recupero  dell'ultima  annualita'  di
contributo percepito. 
  3. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio  dello
Stato per essere riassegnate sul pertinente  capitolo  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.