Art. 15 Recupero dei contributi 1. Nei casi di revoca di cui all'articolo 4, comma 4, il beneficiario e' tenuto a restituire l'ultimo contributo percepito. 2. Negli altri casi di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento e degli impegni assunti per la concessione del contributo, il Ministero procede alla sospensione delle eventuali erogazioni in corso, nonche' al recupero dell'ultima annualita' di contributo percepito. 3. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul pertinente capitolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.