Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
                     e finalita' dell'intervento 
 
  1. Il  presente  regolamento,  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 649, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,
disciplina le modalita' di ripartizione e di erogazione  delle  somme
disponibili nella misura di 39 milioni di euro per l'anno 2022  e  di
21,5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2026,
destinate all'attuazione di scelte modali finalizzate a migliorare ed
ottimizzare la  catena  intermodale,  con  conseguente  decongestione
della  rete  viaria  e  riduzione  delle  esternalita'  negative  dei
trasporti merci, mediante maggior utilizzo di servizi marittimi Ro-Ro
e Ro-Pax in arrivo o in partenza da porti  situati  in  Italia  verso
porti situati in Italia o negli Stati membri  dell'Unione  europea  o
dello Spazio economico europeo. Tale  contribuzione  e'  finalizzata,
tramite il sostegno alla domanda di servizi marittimi, allo  sviluppo
in termini qualitativi e quantitativi dei servizi stessi in  coerenza
con le finalita' dell'articolo 1, comma 647, della legge n.  208  del
2015. 
  2.  Gli  interventi  di  cui  al  presente  regolamento  compensano
parzialmente la differenza tra i costi maggiori esterni del trasporto
su strada rispetto  all'uso  del  servizio  marittimo  effettuato  in
sostituzione. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riportano i commi 647 e 649 della citata legge  28
          dicembre 2015, n. 208: 
                «647.  Il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti  e'  autorizzato  a  concedere   contributi   per
          l'attuazione  di  progetti   per   migliorare   la   catena
          intermodale e decongestionare la rete  viaria,  riguardanti
          l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi  servizi
          marittimi per il  trasporto  combinato  delle  merci  o  il
          miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in  arrivo  e
          in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti
          situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione  europea
          o dello Spazio economico europeo. A tal fine e' autorizzata
          la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016,  di
          44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9  milioni  di
          euro per l'anno 2018. 
                649.    L'individuazione    dei    beneficiari,    la
          commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per
          l'attuazione degli interventi di cui ai  commi  647  e  648
          sono  disciplinate  con  regolamento  adottato,  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da sottoporre,  entro  trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, a  notifica
          preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo
          108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».