Art. 2 Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, disciplina le modalita' di ripartizione e di erogazione delle somme disponibili nella misura di 39 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinate all'attuazione di scelte modali finalizzate a migliorare ed ottimizzare la catena intermodale, con conseguente decongestione della rete viaria e riduzione delle esternalita' negative dei trasporti merci, mediante maggior utilizzo di servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax in arrivo o in partenza da porti situati in Italia verso porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Tale contribuzione e' finalizzata, tramite il sostegno alla domanda di servizi marittimi, allo sviluppo in termini qualitativi e quantitativi dei servizi stessi in coerenza con le finalita' dell'articolo 1, comma 647, della legge n. 208 del 2015. 2. Gli interventi di cui al presente regolamento compensano parzialmente la differenza tra i costi maggiori esterni del trasporto su strada rispetto all'uso del servizio marittimo effettuato in sostituzione.
Note all'art. 2: - Si riportano i commi 647 e 649 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208: «647. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2018. 649. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648 sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».