Art. 3 
 
                          Soggetto gestore 
 
  1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione
operativa, l'istruttoria  delle  domande,  nonche'  l'esecuzione  dei
monitoraggi e dei controlli  di  cui  al  presente  regolamento  sono
svolti dal Soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalita' e nei termini  di
cui ad apposito accordo di servizio stipulato con il Ministero. 
  2. Il Soggetto gestore: 
    a) collabora  con  il  Ministero  per  la  predisposizione  delle
procedure di accesso ai contributi; 
    b) fornisce assistenza tecnica al Ministero e ai beneficiari; 
    c) realizza la gestione operativa dei provvedimenti adottati  nel
rispetto del presente regolamento, ivi comprese tutte le attivita' di
informatizzazione e archiviazione dei  dati,  istruttoria,  verifica,
analisi e comunicazione operativa  con  i  beneficiari,  seguendo  le
indicazioni fornite dalla Direzione generale; 
    d)  fornisce  assistenza  tecnica  al  Ministero  nella  fase  di
chiusura delle attivita' relative a tali contributi; 
    e) monitora l'andamento dei procedimenti e dei loro  effetti  sul
settore; 
    f) svolge le attivita' di controllo, sulla base delle  specifiche
fornite dalla Direzione generale. 
  3. Gli oneri derivanti dall'accordo previsto dal  comma  1  sono  a
carico delle risorse di cui all'articolo 2, nel limite massimo  annuo
dell'1,5 per cento e, comunque, sono definiti in base a uno specifico
preventivo  che  tenga  conto,  per  il  personale  impiegato,  delle
giornate/uomo  impegnate  e  delle  relative   tariffe   applicabili,
debitamente  suddivise  nelle  componenti  di  costo  diretto,  costo
gestionale e costo aziendale, per  i  costi  direttamente  imputabili
all'esecuzione delle attivita', della  spesa  da  sostenere,  per  le
componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per
gli  eventuali  costi   per   viaggi   e   trasferte,   delle   spese
preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti
previa  presentazione  e  approvazione  di  apposita  rendicontazione
redatta secondo le  specifiche  contenute  nell'accordo  di  servizio
medesimo in conformita' al preventivo di cui al primo periodo. 
  4. Il Ministero esercita le funzioni decisoria, di  iniziativa,  di
vigilanza e di controllo, in  ordine  alle  attivita'  espletate  dal
Soggetto gestore.  A  tal  fine,  quest'ultimo  assicura  la  massima
collaborazione, tempestivita', diligenza e serieta'  nell'adempimento
delle richieste, degli ordini e delle  sollecitazioni  del  Ministero
sulle attivita' tecniche e istruttorie relative alle procedure di cui
e' responsabile. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si  riporta  il  comma   5   dell'articolo   19   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78   (Provvedimenti
          anticrisi, nonche' proroga  di  termini),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
                «5.  Le  amministrazioni  dello   Stato,   cui   sono
          attribuiti per legge fondi o interventi  pubblici,  possono
          affidarne  direttamente  la  gestione,  nel  rispetto   dei
          principi comunitari e nazionali conferenti,  a  societa'  a
          capitale  interamente   pubblico   su   cui   le   predette
          amministrazioni esercitano un controllo  analogo  a  quello
          esercitato su propri servizi  e  che  svolgono  la  propria
          attivita'    quasi     esclusivamente     nei     confronti
          dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di  gestione  e
          le spese di  funzionamento  degli  interventi  relativi  ai
          fondi sono a carico delle  risorse  finanziarie  dei  fondi
          stessi.».