Art. 3 Soggetto gestore 1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonche' l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento sono svolti dal Soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalita' e nei termini di cui ad apposito accordo di servizio stipulato con il Ministero. 2. Il Soggetto gestore: a) collabora con il Ministero per la predisposizione delle procedure di accesso ai contributi; b) fornisce assistenza tecnica al Ministero e ai beneficiari; c) realizza la gestione operativa dei provvedimenti adottati nel rispetto del presente regolamento, ivi comprese tutte le attivita' di informatizzazione e archiviazione dei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione generale; d) fornisce assistenza tecnica al Ministero nella fase di chiusura delle attivita' relative a tali contributi; e) monitora l'andamento dei procedimenti e dei loro effetti sul settore; f) svolge le attivita' di controllo, sulla base delle specifiche fornite dalla Direzione generale. 3. Gli oneri derivanti dall'accordo previsto dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 2, nel limite massimo annuo dell'1,5 per cento e, comunque, sono definiti in base a uno specifico preventivo che tenga conto, per il personale impiegato, delle giornate/uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili, debitamente suddivise nelle componenti di costo diretto, costo gestionale e costo aziendale, per i costi direttamente imputabili all'esecuzione delle attivita', della spesa da sostenere, per le componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti previa presentazione e approvazione di apposita rendicontazione redatta secondo le specifiche contenute nell'accordo di servizio medesimo in conformita' al preventivo di cui al primo periodo. 4. Il Ministero esercita le funzioni decisoria, di iniziativa, di vigilanza e di controllo, in ordine alle attivita' espletate dal Soggetto gestore. A tal fine, quest'ultimo assicura la massima collaborazione, tempestivita', diligenza e serieta' nell'adempimento delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero sulle attivita' tecniche e istruttorie relative alle procedure di cui e' responsabile.
Note all'art. 3: - Si riporta il comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: «5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.».