Art. 5 
 
                Oggetto e destinazione del contributo 
 
  1. Il contributo e' destinato alle imprese che  presentino  domanda
per l'ottenimento dei contributi, contenente un piano previsionale di
imbarco di veicoli per l'annualita' successiva  su  tratte  marittime
oggetto di incentivazione. 
  2. Per la  quantificazione  del  numero  di  imbarchi  oggetto  del
contributo devono essere individuati come  singola  unita'  imbarcata
gli autoveicoli di massa complessiva a pieno  carico  superiori  alle
3,5 t. quali autocarri, rimorchi, semirimorchi,  macchine  operatrici
semoventi e trattori stradali. Sono individuati come  due  unita'  di
carico   i   complessi   stradali   veicolari   quali   autotreni   e
autoarticolati.  Il  trasporto  delle  bisarche  e'  incentivato   in
alternativa o individuando l'autoveicolo  o  il  complesso  veicolare
imbarcato trasportante veicoli  stradali  oppure  i  singoli  veicoli
stradali direttamente imbarcati. Le equivalenze alla  singola  unita'
di carico  imbarcata  di  tutte  le  tipologie  di  veicoli  stradali
trasportati sulle bisarche o direttamente imbarcati sono  individuate
nell'Allegato B al presente regolamento. 
  3. Le domande per ottenere  i  contributi  sono  corredate  da  una
lettera  di  impegno  dell'Impresa  a  dotarsi  di  sistemi  digitali
adeguati e idonei a interfacciarsi con il  Soggetto  gestore  per  le
rendicontazioni secondo le modalita' individuate con apposito decreto
adottato dalla Direzione generale.