Art. 7 
 
              Rotte marittime ammissibili al contributo 
 
  1.  Sono  considerate  rotte  sempre  ammissibili   gli   itinerari
marittimi indicati nell'Allegato A,  corredato  dall'indicazione  del
corrispondente tratto chilometrico stradale evitato. Per le ulteriori
rotte indicate  dalle  Imprese  all'atto  della  presentazione  della
domanda, il tratto chilometrico stradale evitato e'  individuato  con
apposito decreto della Direzione generale. 
  2. Il numero dei chilometri sottratti alle reti stradali  utili  al
calcolo del contributo e' quantificato prendendo come riferimento  il
percorso stradale evitato sul territorio italiano. 
  3. Nel caso di percorsi marittimi che colleghino isole  italiane  a
porti comunitari, sono valutati eleggibili al contributo gli imbarchi
effettuati su rotte il  cui  utilizzo  evita  percorsi  stradali  sul
territorio insulare rispetto all'utilizzo di  altre  possibili  rotte
servite da servizi Ro-Ro e Ro-Pax da e verso la stessa isola. In  tal
caso, e' valutata la lunghezza del percorso stradale  sul  territorio
insulare. Sono parimenti  ritenuti  eleggibili  trasporti  fra  porti
della stessa isola che evitano percorsi stradali insulari.