Art. 7 Rotte marittime ammissibili al contributo 1. Sono considerate rotte sempre ammissibili gli itinerari marittimi indicati nell'Allegato A, corredato dall'indicazione del corrispondente tratto chilometrico stradale evitato. Per le ulteriori rotte indicate dalle Imprese all'atto della presentazione della domanda, il tratto chilometrico stradale evitato e' individuato con apposito decreto della Direzione generale. 2. Il numero dei chilometri sottratti alle reti stradali utili al calcolo del contributo e' quantificato prendendo come riferimento il percorso stradale evitato sul territorio italiano. 3. Nel caso di percorsi marittimi che colleghino isole italiane a porti comunitari, sono valutati eleggibili al contributo gli imbarchi effettuati su rotte il cui utilizzo evita percorsi stradali sul territorio insulare rispetto all'utilizzo di altre possibili rotte servite da servizi Ro-Ro e Ro-Pax da e verso la stessa isola. In tal caso, e' valutata la lunghezza del percorso stradale sul territorio insulare. Sono parimenti ritenuti eleggibili trasporti fra porti della stessa isola che evitano percorsi stradali insulari.