Art. 8 
 
                     Modalita' di determinazione 
                  e quantificazione dei contributi 
 
  1. Il contributo attribuibile ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e'
quantificato fino alla concorrenza massima prevista per  gli  impegni
di spesa per ciascun  anno  ed  e'  erogato  compatibilmente  con  la
disponibilita' di cassa e nel rispetto delle  norme  di  contabilita'
pubblica. 
  2. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili  a  contributo,  le
risorse disponibili non siano sufficienti, si procede alla  riduzione
del contributo  in  proporzione  all'ammontare  spettante  a  ciascun
beneficiario. 
  3. Il diritto al  contributo  per  il  beneficiario  e'  comprovato
annualmente con l'acquisizione di idonea  documentazione  secondo  le
modalita' definite con apposito decreto della Direzione generale. 
  4. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a condizione  che,
a consuntivo dell'annualita' di  riferimento,  siano  rispettati  dai
beneficiari i requisiti previsti dal presente regolamento.