Art. 8 Modalita' di determinazione e quantificazione dei contributi 1. Il contributo attribuibile ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e' quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno ed e' erogato compatibilmente con la disponibilita' di cassa e nel rispetto delle norme di contabilita' pubblica. 2. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili a contributo, le risorse disponibili non siano sufficienti, si procede alla riduzione del contributo in proporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario. 3. Il diritto al contributo per il beneficiario e' comprovato annualmente con l'acquisizione di idonea documentazione secondo le modalita' definite con apposito decreto della Direzione generale. 4. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a condizione che, a consuntivo dell'annualita' di riferimento, siano rispettati dai beneficiari i requisiti previsti dal presente regolamento.