Art. 9 
 
                     Presentazione della domanda 
 
  1. Per accedere ai contributi  le  Imprese,  nonche'  le  strutture
societarie, risultanti dall'aggregazione di dette Imprese, costituite
a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo
II, sezioni II e II-bis del codice civile,  e  iscritte  al  registro
elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  21  ottobre  2009,  devono
presentare istanza al Ministero entro la data e secondo le  modalita'
indicate in apposito decreto della  Direzione  generale.  La  domanda
deve contenere, a pena di inammissibilita': 
    a) ragione sociale dell'Impresa; 
    b) sede legale dell'Impresa; 
    c) legale rappresentante dell'Impresa; 
    d) codice fiscale; 
    e) partita IVA; 
    f) indirizzo di posta elettronica certificata; 
    g) indirizzo del legale rappresentante dell'Impresa; 
    h) firma del legale rappresentante dell'Impresa; 
    i) numero di iscrizione  al  Registro  elettronico  o  numero  di
iscrizione all'Albo degli autotrasportatori o  analoga  registrazione
che consenta il trasporto delle  merci  su  strada  per  conto  terzi
(licenza comunitaria); 
    l) iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato o
analoghi registri nazionali; 
    m) piano previsionale degli imbarchi per l'annualita' successiva. 
  2. Ogni Impresa,  anche  se  associata  a  un  consorzio  o  a  una
cooperativa, puo' presentare un'unica domanda di contributo all'anno.
Ai fini della verifica dell'unicita' delle domande, rileva il  numero
o   il   codice   identificativo   dell'Impresa   che   ne   permetta
l'identificazione univoca ai  fini  fiscali.  Ai  fini  del  presente
comma, le Imprese, singolarmente o attraverso le  loro  aggregazioni,
indicano chiaramente, a pena di esclusione, il  numero  o  il  codice
identificativo. 
  3. Le domande per accedere ai  contributi  sono  inviate  entro  il
termine perentorio  indicato  nell'apposito  decreto  adottato  dalla
Direzione generale, esclusivamente in  via  telematica,  sottoscritte
con  firma   digitale   dal   rappresentante   legale   dell'Impresa,
utilizzando il portale che il Soggetto gestore mette  a  disposizione
secondo le specifiche previste nel decreto della Direzione  generale.
L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di  accesso
ai contributi, unitamente  al  modello  per  la  presentazione  delle
domande, e' disposta dal Ministero con apposito  provvedimento  della
Direzione generale, da adottare entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente  regolamento  e  pubblicato  sul  sito
istituzionale del Ministero. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il Capo I del Titolo VI (Delle societa' cooperative e
          delle mutue assicuratrici), del Libro Quinto  (Del  lavoro)
          del codice civile, reca: «Delle societa' cooperative». 
              - Le sezioni II e II-bis, del Capo  II,  del  Titolo  X
          (Della disciplina della concorrenza e  dei  consorzi),  del
          Libro  Quinto  (Del  lavoro)  del  codice  civile,  recano,
          rispettivamente:  «Dei  consorzi  con  attivita'  esterna»,
          «art. 2615-ter - Societa' consortili», «Dei consorzi per il
          coordinamento della produzione e degli scambi». 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1071/2009  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  21  ottobre   2009,   che
          stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare  per
          esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e  abroga
          la direttiva 96/26/CE del Consiglio,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  14  novembre  2009,
          n. L 300/51.