Art. 10 
 
                   Arresto in flagranza differita 
 
  1. Dopo l'articolo 382 del codice di procedura penale  e'  inserito
il seguente: 
    « Art. 382-bis (Arresto in flagranza differita). - 1. Nei casi di
cui agli articoli 387-bis,  572  e  612-bis  del  codice  penale,  si
considera comunque in stato di flagranza colui il quale,  sulla  base
di  documentazione  videofotografica  o   di   altra   documentazione
legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o
telematica,  dalla  quale  emerga  inequivocabilmente  il  fatto,  ne
risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il  tempo
necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto
ore dal fatto ».