Art. 11 
 
              Disposizioni in materia di allontanamento 
                   d'urgenza dalla casa familiare 
 
  1. All'articolo 384-bis del codice di  procedura  penale,  dopo  il
comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    « 2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384,  anche
fuori dei casi di  flagranza,  il  pubblico  ministero  dispone,  con
decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare,  con
il divieto di avvicinarsi ai luoghi  abitualmente  frequentati  dalla
persona offesa, nei confronti della persona gravemente  indiziata  di
taluno  dei  delitti  di  cui  agli  articoli  387-bis,   572,   582,
limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate
ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1,  e  577,
primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-bis del codice penale o
di altro delitto,  consumato  o  tentato,  commesso  con  minaccia  o
violenza alla persona per  il  quale  la  legge  stabilisce  la  pena
dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a  tre  anni,
ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte  criminose
possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la  vita
o l'integrita' fisica della persona offesa e non sia  possibile,  per
la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice. 
    2-ter. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto  di  cui
al comma 2-bis,  il  pubblico  ministero  richiede  la  convalida  al
giudice per le indagini preliminari competente in relazione al  luogo
nel quale il  provvedimento  di  allontanamento  d'urgenza  e'  stato
eseguito. 
    2-quater. Il giudice fissa l'udienza di convalida al piu'  presto
e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso  senza
ritardo al pubblico ministero e al difensore. 
    2-quinquies. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene
inefficace se il pubblico ministero non osserva le  prescrizioni  del
comma 2-ter. 
    2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo ». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta l'articolo 384-bis del codice di procedura
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  384-bis  (Allontanamento  d'urgenza  dalla  casa
          familiare).  -  1.  Gli  ufficiali  ed  agenti  di  polizia
          giudiziaria   hanno   facolta'    di    disporre,    previa
          autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa
          oralmente e confermata per iscritto, o per via  telematica,
          l'allontanamento  urgente  dalla  casa  familiare  con   il
          divieto di avvicinarsi ai luoghi  abitualmente  frequentati
          dalla persona offesa, nei confronti  di  chi  e'  colto  in
          flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6,
          ove sussistano fondati motivi per ritenere che le  condotte
          criminose possano essere  reiterate  ponendo  in  grave  ed
          attuale pericolo la vita o l'integrita' fisica  o  psichica
          della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza
          ritardo  all'adempimento  degli  obblighi  di  informazione
          previsti dall'articolo 11  del  decreto-legge  23  febbraio
          2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. 
              2. Si applicano in quanto compatibili  le  disposizioni
          di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si
          osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3.
          Della dichiarazione  orale  di  querela  si  da'  atto  nel
          verbale delle operazioni di allontanamento. 
              2-bis. Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo
          384,  anche  fuori  dei  casi  di  flagranza,  il  pubblico
          ministero dispone, con decreto  motivato,  l'allontanamento
          urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi
          ai luoghi abitualmente frequentati  dalla  persona  offesa,
          nei confronti della persona gravemente indiziata di  taluno
          dei  delitti  di  cui  agli  articoli  387-bis,  572,  582,
          limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque
          aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,  numeri
          2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo  comma,
          e 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o
          tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona  per
          il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
          reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano
          fondati motivi  per  ritenere  che  le  condotte  criminose
          possano  essere  reiterate  ponendo  in  grave  e   attuale
          pericolo la vita o l'integrita' fisica della persona offesa
          e  non  sia  possibile,  per  la  situazione  di   urgenza,
          attendere il provvedimento del giudice. 
              2-ter.  Entro  quarantotto  ore   dall'esecuzione   del
          decreto di  cui  al  comma  2-bis,  il  pubblico  ministero
          richiede  la  convalida  al   giudice   per   le   indagini
          preliminari competente in relazione al luogo nel  quale  il
          provvedimento  di   allontanamento   d'urgenza   e'   stato
          eseguito. 
              2-quater. Il giudice fissa l'udienza  di  convalida  al
          piu' presto e comunque entro le quarantotto ore successive,
          dandone avviso senza ritardo al  pubblico  ministero  e  al
          difensore. 
              2-quinquies.   Il   provvedimento   di   allontanamento
          d'urgenza diviene inefficace se il pubblico  ministero  non
          osserva le prescrizioni del comma 2-ter. 
              2-sexies.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni di  cui  agli  articoli  385  e  seguenti  del
          presente titolo.».