Art. 12 
 
                Rafforzamento delle misure cautelari 
               e dell'uso del braccialetto elettronico 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole:  «  ,
quando ne abbia accertato la disponibilita' da  parte  della  polizia
giudiziaria » sono sostituite dalle seguenti:« , previo  accertamento
della  relativa  fattibilita'  tecnica   da   parte   della   polizia
giudiziaria »; 
    b) all'articolo 276, comma  1-ter,  dopo  le  parole:  «  privata
dimora » sono inserite  le  seguenti:  «  e,  comunque,  in  caso  di
manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di
controllo di cui all'articolo  275-bis,  anche  quando  applicati  ai
sensi degli articoli 282-bis e 282-ter »; 
    c) all'articolo 282-bis, comma 6: 
      1) dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti:  «  575,
nell'ipotesi di delitto tentato, »; 
      2)  dopo  le  parole:  «  582,   limitatamente   alle   ipotesi
procedibili di  ufficio  o  comunque  aggravate,  »  e'  inserita  la
seguente: « 583-quinquies, »; 
      3) le parole: « anche con le modalita'  di  controllo  previste
dall'articolo 275-bis » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  con  le
modalita' di  controllo  previste  dall'articolo  275-bis  e  con  la
prescrizione di mantenere  una  determinata  distanza,  comunque  non
inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi
determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo  che
la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale  caso,
il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni
»; 
      4) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con lo  stesso
provvedimento  che  dispone  l'allontanamento,  il  giudice   prevede
l'applicazione, anche congiunta, di una  misura  piu'  grave  qualora
l'imputato  neghi  il  consenso  all'adozione  delle   modalita'   di
controllo  anzidette.  Qualora  l'organo  delegato  per  l'esecuzione
accerti la non  fattibilita'  tecnica  delle  predette  modalita'  di
controllo, il giudice  impone  l'applicazione,  anche  congiunta,  di
ulteriori misure cautelari anche piu' gravi »; 
    d) all'articolo 282-ter: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «  1.  Con  il  provvedimento  che  dispone  il  divieto   di
avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi  a
luoghi determinati  abitualmente  frequentati  dalla  persona  offesa
ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non  inferiore
a  cinquecento  metri,  da  tali  luoghi  o  dalla  persona   offesa,
disponendo l'applicazione delle particolari  modalita'  di  controllo
previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis,
comma 6, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei  limiti
di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso  provvedimento  che
dispone   il   divieto   di   avvicinamento   il   giudice    prevede
l'applicazione, anche congiunta, di una  misura  piu'  grave  qualora
l'imputato  neghi  il  consenso  all'adozione  delle   modalita'   di
controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora  l'organo  delegato
per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica  delle  predette
modalita' di  controllo,  il  giudice  impone  l'applicazione,  anche
congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi »; 
      2) al comma 2, le parole: « una determinata  distanza  da  tali
luoghi o da tali persone » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  una
determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri,  da
tali luoghi  o  da  tali  persone,  disponendo  l'applicazione  delle
particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis ». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riportano gli articoli  275-bis,  276,  282-bis  e
          282-ter del codice di  procedura  penale,  come  modificati
          dalla presente legge: 
              «Art. 275-bis (Particolari modalita' di  controllo).  -
          1. Nel disporre la misura degli arresti  domiciliari  anche
          in sostituzione della custodia  cautelare  in  carcere,  il
          giudice, salvo che le ritenga non necessarie  in  relazione
          alla  natura  e  al  grado  delle  esigenze  cautelari   da
          soddisfare  nel  caso  concreto,  prescrive  procedure   di
          controllo mediante  mezzi  elettronici  o  altri  strumenti
          tecnici, previo accertamento  della  relativa  fattibilita'
          tecnica da parte della polizia giudiziaria. Con  lo  stesso
          provvedimento  il  giudice  prevede  l'applicazione   della
          misura  della  custodia  cautelare   in   carcere   qualora
          l'imputato neghi  il  consenso  all'adozione  dei  mezzi  e
          strumenti anzidetti. 
              2. L'imputato  accetta  i  mezzi  e  gli  strumenti  di
          controllo di  cui  al  comma  1  ovvero  nega  il  consenso
          all'applicazione di essi, con dichiarazione  espressa  resa
          all'ufficiale   o   all'agente   incaricato   di   eseguire
          l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione  e'
          trasmessa al  giudice  che  ha  emesso  l'ordinanza  ed  al
          pubblico  ministero,  insieme  con  il   verbale   previsto
          dall'articolo 293, comma 1. 
              3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi
          e strumenti di cui al comma 1 e'  tenuto  ad  agevolare  le
          procedure  di  installazione  e  ad  osservare   le   altre
          prescrizioni impostegli.». 
              «Art. 276 (Provvedimenti in caso di trasgressione  alle
          prescrizioni imposte). - 1. In caso di  trasgressione  alle
          prescrizioni inerenti a una misura  cautelare,  il  giudice
          puo' disporre la sostituzione o il cumulo  con  altra  piu'
          grave,  tenuto  conto  dell'entita',  dei  motivi  e  delle
          circostanze  della  violazione.   Quando   si   tratta   di
          trasgressione  alle  prescrizioni  inerenti  a  una  misura
          interdittiva, il giudice puo' disporre la sostituzione o il
          cumulo anche con una misura coercitiva. 
              1-bis. Quando l'imputato si trova nelle  condizioni  di
          cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti  e'
          stata disposta misura diversa dalla custodia  cautelare  in
          carcere,  il  giudice,  in  caso  di  trasgressione   delle
          prescrizioni inerenti alla diversa misura  cautelare,  puo'
          disporre  anche  la  misura  della  custodia  cautelare  in
          carcere. In tal caso  il  giudice  dispone  che  l'imputato
          venga condotto in un istituto dotato di reparto  attrezzato
          per la cura e l'assistenza necessarie. 
              1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso
          di   trasgressione   alle   prescrizioni   degli    arresti
          domiciliari concernenti il divieto  di  allontanarsi  dalla
          propria abitazione o da altro luogo di  privata  dimora  e,
          comunque, in caso di manomissione dei mezzi  elettronici  e
          degli  altri  strumenti  tecnici  di   controllo   di   cui
          all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli
          articoli 282-bis e 282-ter, il giudice  dispone  la  revoca
          della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in
          carcere, salvo che il fatto sia di lieve entita'.». 
              «Art. 282-bis (Allontanamento dalla casa familiare).  -
          1. Con il provvedimento  che  dispone  l'allontanamento  il
          giudice prescrive all'imputato di  lasciare  immediatamente
          la casa familiare, ovvero di non farvi rientro,  e  di  non
          accedervi senza l'autorizzazione del giudice  che  procede.
          L'eventuale  autorizzazione  puo'  prescrivere  determinate
          modalita' di visita. 
              2. Il giudice, qualora sussistano  esigenze  di  tutela
          dell'incolumita' della persona offesa o dei  suoi  prossimi
          congiunti, puo' inoltre  prescrivere  all'imputato  di  non
          avvicinarsi a luoghi determinati  abitualmente  frequentati
          dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il
          domicilio  della  famiglia  di  origine  o   dei   prossimi
          congiunti, salvo che la frequentazione sia  necessaria  per
          motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice  prescrive
          le relative modalita' e puo' imporre limitazioni. 
              3. Il giudice, su  richiesta  del  pubblico  ministero,
          puo' altresi'  ingiungere  il  pagamento  periodico  di  un
          assegno a favore delle persone conviventi che, per  effetto
          della misura cautelare disposta, rimangano prive  di  mezzi
          adeguati.  Il  giudice  determina  la  misura  dell'assegno
          tenendo   conto   delle   circostanze   e    dei    redditi
          dell'obbligato e stabilisce le modalita' ed i  termini  del
          versamento. Puo' ordinare, se necessario, che l'assegno sia
          versato direttamente al beneficiario da parte del datore di
          lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui
          spettante. L'ordine di pagamento  ha  efficacia  di  titolo
          esecutivo. 
              4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere
          assunti anche successivamente al provvedimento  di  cui  al
          comma 1, sempre che questo non sia  stato  revocato  o  non
          abbia comunque perduto efficacia. Essi,  anche  se  assunti
          successivamente, perdono efficacia se e' revocato  o  perde
          comunque efficacia il provvedimento di cui al comma  1.  Il
          provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge  o
          dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un
          provvedimento del giudice  civile  in  ordine  ai  rapporti
          economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento
          dei figli. 
              5. Il provvedimento di  cui  al  comma  3  puo'  essere
          modificato se mutano le  condizioni  dell'obbligato  o  del
          beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. 
              6. Qualora si proceda  per  uno  dei  delitti  previsti
          dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di  delitto
          tentato,  582,  limitatamente  alle   ipotesi   procedibili
          d'ufficio  o  comunque   aggravate,   583-quinquies,   600,
          600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2,
          601,  602,  609-bis,  609-ter,  609-quater,  609-quinquies,
          609-octies  e  612,  secondo  comma,  612-bis,  del  codice
          penale, commesso in danno  dei  prossimi  congiunti  o  del
          convivente, la misura puo'  essere  disposta  anche  al  di
          fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le
          modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis e con
          la prescrizione  di  mantenere  una  determinata  distanza,
          comunque non inferiore  a  cinquecento  metri,  dalla  casa
          familiare  e  da  altri  luoghi  determinati   abitualmente
          frequentati   dalla   persona   offesa,   salvo   che    la
          frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale
          caso, il giudice prescrive le  relative  modalita'  e  puo'
          imporre  limitazioni.  Con  lo  stesso  provvedimento   che
          dispone    l'allontanamento,     il     giudice     prevede
          l'applicazione, anche congiunta, di una misura  piu'  grave
          qualora l'imputato neghi  il  consenso  all'adozione  delle
          modalita' di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato
          per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica  delle
          predette  modalita'  di  controllo,   il   giudice   impone
          l'applicazione,  anche  congiunta,  di   ulteriori   misure
          cautelari anche piu' gravi.». 
              «Art.  282-ter  (Divieto  di  avvicinamento  ai  luoghi
          frequentati  dalla   persona   offesa).   -   1.   Con   il
          provvedimento che dispone il divieto  di  avvicinamento  il
          giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a  luoghi
          determinati abitualmente frequentati dalla  persona  offesa
          ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque  non
          inferiore a cinquecento  metri,  da  tali  luoghi  o  dalla
          persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari
          modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis.  Nei
          casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la  misura  puo'
          essere disposta anche  al  di  fuori  dei  limiti  di  pena
          previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che
          dispone il divieto  di  avvicinamento  il  giudice  prevede
          l'applicazione, anche congiunta, di una misura  piu'  grave
          qualora l'imputato neghi  il  consenso  all'adozione  delle
          modalita'  di  controllo  previste  dall'articolo  275-bis.
          Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti  la  non
          fattibilita' tecnica delle predette modalita' di controllo,
          il  giudice  impone  l'applicazione,  anche  congiunta,  di
          ulteriori misure cautelari anche piu' gravi. 
              2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela,  il
          giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi  a
          luoghi determinati  abitualmente  frequentati  da  prossimi
          congiunti della persona offesa  o  da  persone  con  questa
          conviventi o comunque legate da relazione affettiva  ovvero
          di  mantenere  una  determinata  distanza,   comunque   non
          inferiore a cinquecento metri, da tali  luoghi  o  da  tali
          persone,  disponendo   l'applicazione   delle   particolari
          modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis. 
              3. Il giudice puo', inoltre,  vietare  all'imputato  di
          comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le  persone  di
          cui ai commi 1 e 2. 
              4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai  commi
          1 e 2 sia  necessaria  per  motivi  di  lavoro  ovvero  per
          esigenze  abitative,  il  giudice  prescrive  le   relative
          modalita' e puo' imporre limitazioni.».