Art. 13 
 
                  Ulteriori disposizioni in materia 
                   di misure cautelari coercitive 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 275,  comma  2-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non  si
applica, altresi',  nei  procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli
articoli 387-bis e  582,  nelle  ipotesi  aggravate  ai  sensi  degli
articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1,  e  577,  primo  comma,
numero 1, e secondo comma, del codice penale »; 
    b) all'articolo 280 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      « 3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli  387-bis  e  582,
nelle ipotesi aggravate ai sensi degli  articoli  576,  primo  comma,
numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del
codice penale »; 
    c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole:  «
per  uno  dei  delitti  indicati  »  sono  inserite  le  seguenti:  «
nell'articolo 387-bis del codice penale o  »  e  dopo  le  parole:  «
nell'articolo 381, comma 2,  »  sono  inserite  le  seguenti:  «  del
presente codice ». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riportano gli articoli 275, 280 e 391  del  codice
          di procedura penale, come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 275 (Criteri di scelta delle misure).  -  1.  Nel
          disporre le misure, il giudice tiene conto della  specifica
          idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e  al  grado
          delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 
              1-bis. Contestualmente ad  una  sentenza  di  condanna,
          l'esame delle esigenze cautelari e' condotto tenendo  conto
          anche dell'esito  del  procedimento,  delle  modalita'  del
          fatto  e  degli  elementi  sopravvenuti,  dai  quali  possa
          emergere che, a  seguito  della  sentenza,  risulta  taluna
          delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere
          b) e c). 
              2. Ogni misura deve  essere  proporzionata  all'entita'
          del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene  possa
          essere irrogata. 
              2-bis.  Non  puo'  essere  applicata  la  misura  della
          custodia  cautelare  in  carcere  o  quella  degli  arresti
          domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa
          essere concessa la  sospensione  condizionale  della  pena.
          Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3  e  ferma   restando
          l'applicabilita' degli articoli 276, comma  1-ter,  e  280,
          comma 3, non  puo'  applicarsi  la  misura  della  custodia
          cautelare in carcere se il giudice ritiene  che,  all'esito
          del  giudizio,  la  pena  detentiva  irrogata   non   sara'
          superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica  nei
          procedimenti per i delitti di cui  agli  articoli  423-bis,
          572, 612-bis, 612-ter e 624-bis del codice penale,  nonche'
          all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e
          successive    modificazioni,     e     quando,     rilevata
          l'inadeguatezza  di  ogni   altra   misura,   gli   arresti
          domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno
          dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284,  comma
          1, del presente codice. La disposizione di cui  al  secondo
          periodo non si applica, altresi', nei  procedimenti  per  i
          delitti di cui agli articoli 387-bis e 582,  nelle  ipotesi
          aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,  numeri
          2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo  comma,
          del codice penale. 
              2-ter. Nei  casi  di  condanna  di  appello  le  misure
          cautelari personali sono sempre  disposte,  contestualmente
          alla sentenza,  quando,  all'esito  dell'esame  condotto  a
          norma  del  comma  1-bis,  risultano  sussistere   esigenze
          cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda
          uno dei delitti previsti  dall'articolo  380,  comma  1,  e
          questo risulta commesso da soggetto condannato  nei  cinque
          anni precedenti per delitti della stessa indole. 
              3.  La  custodia  cautelare  in  carcere  puo'   essere
          disposta soltanto  quando  le  altre  misure  coercitive  o
          interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino
          inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di  colpevolezza
          in ordine ai delitti di cui agli articoli  270,  270-bis  e
          416-bis  del  codice  penale,  e'  applicata  la   custodia
          cautelare in carcere, salvo che  siano  acquisiti  elementi
          dai quali risulti che non  sussistono  esigenze  cautelari.
          Salvo quanto previsto  dal  secondo  periodo  del  presente
          comma, quando sussistono gravi indizi  di  colpevolezza  in
          ordine ai delitti di cui all'articolo  51,  commi  3-bis  e
          3-quater, del presente codice nonche' in ordine ai  delitti
          di cui agli articoli 575, 600-bis,  primo  comma,  600-ter,
          escluso  il  quarto  comma,  600-quinquies  e,  quando  non
          ricorrano le circostanze attenuanti  contemplate,  609-bis,
          609-quater e 609-octies del codice penale, e' applicata  la
          custodia cautelare in carcere, salvo  che  siano  acquisiti
          elementi dai quali  risulti  che  non  sussistono  esigenze
          cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze
          cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. 
              3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il
          giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene
          inidonea,  nel  caso  concreto,  la  misura  degli  arresti
          domiciliari  con  le  procedure   di   controllo   di   cui
          all'articolo 275-bis, comma 1. 
              4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole
          di eta' non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero
          padre,  qualora  la  madre  sia  deceduta  o  assolutamente
          impossibilitata a dare  assistenza  alla  prole,  non  puo'
          essere disposta ne'  mantenuta  la  custodia  cautelare  in
          carcere,  salvo  che  sussistano  esigenze   cautelari   di
          eccezionale rilevanza. Non puo' essere disposta la custodia
          cautelare  in  carcere,  salvo  che   sussistano   esigenze
          cautelari di eccezionale  rilevanza,  quando  imputato  sia
          persona che ha superato l'eta' di settanta anni. 
              4-bis.  Non  puo'  essere  disposta  ne'  mantenuta  la
          custodia cautelare in carcere quando l'imputato e'  persona
          affetta  da  AIDS  conclamata   o   da   grave   deficienza
          immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma
          2, ovvero da  altra  malattia  particolarmente  grave,  per
          effetto della quale le sue condizioni di  salute  risultano
          incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da
          non consentire adeguate  cure  in  caso  di  detenzione  in
          carcere. 
              4-ter.  Nell'ipotesi  di  cui  al   comma   4-bis,   se
          sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la
          custodia  cautelare  presso  idonee   strutture   sanitarie
          penitenziarie non e' possibile  senza  pregiudizio  per  la
          salute dell'imputato o di quella degli altri  detenuti,  il
          giudice dispone la misura degli arresti domiciliari  presso
          un luogo di cura o  di  assistenza  o  di  accoglienza.  Se
          l'imputato e' persona affetta da AIDS conclamata o da grave
          deficienza immunitaria,  gli  arresti  domiciliari  possono
          essere disposti presso  le  unita'  operative  di  malattie
          infettive ospedaliere ed universitarie o  da  altre  unita'
          operative  prevalentemente  impegnate   secondo   i   piani
          regionali nell'assistenza ai casi di  AIDS,  ovvero  presso
          una  residenza  collettiva   o   casa   alloggio   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135. 
              4-quater. Il giudice puo' comunque disporre la custodia
          cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o
          sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno  dei
          delitti previsti dall'articolo 380, relativamente  a  fatti
          commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi
          dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che
          l'imputato venga condotto in un istituto dotato di  reparto
          attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. 
              4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non  puo'
          comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia  si
          trova in una fase cosi' avanzata da  non  rispondere  piu',
          secondo   le   certificazioni   del   servizio    sanitario
          penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e  alle
          terapie curative. 
              5.». 
              «Art. 280 (Condizioni di  applicabilita'  delle  misure
          coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del
          presente articolo e dall'art. 391, le  misure  previste  in
          questo capo possono essere applicate solo quando si procede
          per delitti  per  i  quali  la  legge  stabilisce  la  pena
          dell'ergastolo o della reclusione superiore nel  massimo  a
          tre anni. 
              2.  La  custodia  cautelare  in  carcere  puo'   essere
          disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali
          sia prevista la pena della  reclusione  non  inferiore  nel
          massimo a cinque anni e per  il  delitto  di  finanziamento
          illecito dei partiti di cui all'articolo 7  della  legge  2
          maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. 
              3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei
          confronti  di  chi  abbia  trasgredito  alle   prescrizioni
          inerenti ad una misura cautelare. 
              3-bis. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
          applicano nei  procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli
          articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi  aggravate  ai  sensi
          degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e  577,
          primo  comma,  numero  1,  e  secondo  comma,  del   codice
          penale.». 
              «Art. 391 (Udienza di convalida).  -  1.  L'udienza  di
          convalida  si  svolge  in  camera  di  consiglio   con   la
          partecipazione necessaria del  difensore  dell'arrestato  o
          del fermato. Quando l'arrestato, il fermato o il  difensore
          ne  fanno  richiesta  il  giudice   puo'   autorizzarli   a
          partecipare a distanza. 
              2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non e' stato
          reperito o non e' comparso, il  giudice  provvede  a  norma
          dell'articolo  97  comma  4.  Il  giudice  altresi',  anche
          d'ufficio, verifica che  all'arrestato  o  al  fermato  sia
          stata data la comunicazione di cui all'articolo 386,  comma
          1, o che comunque sia stato informato ai  sensi  del  comma
          1-bis dello stesso articolo, e provvede,  se  del  caso,  a
          dare o a completare la comunicazione o  l'informazione  ivi
          indicate. 
              3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i  motivi
          dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in  ordine
          alla  liberta'  personale.  Il   giudice   procede   quindi
          all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo  che
          questi non abbia potuto o si sia  rifiutato  di  comparire;
          sente in ogni caso il suo difensore. 
              4. Quando risulta che l'arresto o  il  fermo  e'  stato
          legittimamente eseguito e sono stati  osservati  i  termini
          previsti dagli articoli 386 comma  3  e  390  comma  1,  il
          giudice  provvede  alla  convalida  con  ordinanza.  Contro
          l'ordinanza  che  decide  sulla  convalida,   il   pubblico
          ministero e  l'arrestato  o  il  fermato  possono  proporre
          ricorso per cassazione. 
              5.  Se  ricorrono  le  condizioni   di   applicabilita'
          previste  dall'articolo  273  e   taluna   delle   esigenze
          cautelari previste dall'articolo 274,  il  giudice  dispone
          l'applicazione   di   una   misura   coercitiva   a   norma
          dell'articolo 291. Quando l'arresto e' stato  eseguito  per
          uno dei delitti indicati nell'articolo 387-bis  del  codice
          penale o nell'articolo 381, comma 2,  del  presente  codice
          ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito  anche
          fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura e'
          disposta anche al di fuori  dei  limiti  di  pena  previsti
          dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280. 
              6. Quando non provvede a norma del comma 5, il  giudice
          dispone   con   ordinanza    la    immediata    liberazione
          dell'arrestato o del fermato. 
              7. Le ordinanze previste dai commi precedenti,  se  non
          sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a
          coloro che  hanno  diritto  di  proporre  impugnazione.  Le
          ordinanze  pronunciate  in  udienza  sono   comunicate   al
          pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato,
          se non comparsi. I  termini  per  l'impugnazione  decorrono
          dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua
          comunicazione o notificazione. L'arresto o il  fermo  cessa
          di avere efficacia  se  l'ordinanza  di  convalida  non  e'
          pronunciata o depositata anche quarantotto  ore  successive
          al momento in cui l'arrestato o il fermato e' stato posto a
          disposizione del giudice.».