Art. 14 
 
        Disposizioni in materia di informazioni alla persona 
           offesa dal reato e di obblighi di comunicazione 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  all'articolo  90-ter,  comma  1,  dopo   le   parole:   «   i
provvedimenti di  scarcerazione  e  di  cessazione  della  misura  di
sicurezza detentiva  »  sono  inserite  le  seguenti:  «  emessi  nei
confronti  dell'imputato  in  stato  di  custodia  cautelare  o   del
condannato o dell'internato »; 
    b)  all'articolo  299,  dopo  il  comma  2-bis  sono  inseriti  i
seguenti: 
      « 2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo  4,
comma 1, lettera i-ter), del codice delle  leggi  antimafia  e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata  per  qualsiasi
ragione o la revoca delle misure coercitive previste  dagli  articoli
282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286  o  la  loro  sostituzione  con
altra misura meno grave sono comunicati, a  cura  della  cancelleria,
anche  per  via  telematica,  all'autorita'  di  pubblica   sicurezza
competente per le  misure  di  prevenzione,  ai  fini  dell'eventuale
adozione dei relativi provvedimenti. 
      2-quater. Nei procedimenti per i delitti  di  cui  all'articolo
362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di
cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra
misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla  base  delle
valutazioni  espresse  nelle  riunioni  di   coordinamento   di   cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge  6  maggio  2002,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2  luglio  2002,  n.  133,
puo' adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione
trimestrale, a tutela della persona offesa »; 
    c) all'articolo 659, il comma 1-bis e' abrogato. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riportano gli  articoli  90-ter,  299  e  659  del
          codice di procedura penale, come modificati dalla  presente
          legge: 
              «Art.  90-ter  (Comunicazioni  dell'evasione  e   della
          scarcerazione). - 1. Fermo  quanto  previsto  dall'articolo
          299, nei procedimenti per  delitti  commessi  con  violenza
          alla persona sono immediatamente  comunicati  alla  persona
          offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia
          giudiziaria,  i  provvedimenti  di   scarcerazione   e   di
          cessazione della misura di sicurezza detentiva  emessi  nei
          confronti dell'imputato in stato di  custodia  cautelare  o
          del  condannato  o  dell'internato,  ed  e'  altresi'  data
          tempestiva notizia, con le stesse modalita',  dell'evasione
          dell'imputato  in  stato  di  custodia  cautelare   o   del
          condannato,   nonche'    della    volontaria    sottrazione
          dell'internato all'esecuzione  della  misura  di  sicurezza
          detentiva, salvo che risulti, anche nella  ipotesi  di  cui
          all'articolo 299, il pericolo  concreto  di  un  danno  per
          l'autore del reato. 
              1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre
          effettuate alla persona offesa  e  al  suo  difensore,  ove
          nominato,  se  si   procede   per   il   delitto   previsto
          dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o
          per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli
          572,   609-bis,   609-ter,    609-quater,    609-quinquies,
          609-octies e  612-bis  del  codice  penale,  nonche'  dagli
          articoli  582  e  583-quinquies  del  codice  penale  nelle
          ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,
          numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e  secondo
          comma, del codice penale.». 
              «Art. 299 (Revoca e sostituzione delle misure). - 1. Le
          misure  coercitive  e  interdittive   sono   immediatamente
          revocate  quando  risultano  mancanti,  anche   per   fatti
          sopravvenuti,  le  condizioni  di  applicabilita'  previste
          dall'art. 273 o dalle disposizioni  relative  alle  singole
          misure ovvero le esigenze cautelari previste  dall'articolo
          274. 
              2. Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando
          le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la  misura
          applicata non appare  piu'  proporzionata  all'entita'  del
          fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata,
          il giudice sostituisce la misura con  un'altra  meno  grave
          ovvero  ne  dispone  l'applicazione  con   modalita'   meno
          gravose. 
              2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e  2  relativi
          alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter,  283,
          284, 285  e  286,  applicate  nei  procedimenti  aventi  ad
          oggetto delitti commessi con violenza alla persona,  devono
          essere immediatamente  comunicati,  a  cura  della  polizia
          giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla  persona
          offesa e, ove nominato, al suo difensore. 
              2-ter.  Nei  procedimenti  per   i   delitti   di   cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del  codice  delle
          leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione,
          l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca
          delle misure coercitive previste  dagli  articoli  282-bis,
          282-ter, 283, 284, 285 e 286 o  la  loro  sostituzione  con
          altra misura meno  grave  sono  comunicati,  a  cura  della
          cancelleria, anche per  via  telematica,  all'autorita'  di
          pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione,
          ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti. 
              2-quater.  Nei  procedimenti  per  i  delitti  di   cui
          all'articolo 362, comma 1-ter,  l'estinzione  o  la  revoca
          delle misure coercitive di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave
          sono  comunicate  al  prefetto  che,   sulla   base   delle
          valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6  maggio  2002,
          n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  luglio
          2002, n. 133, puo' adottare misure di  vigilanza  dinamica,
          da sottoporre  a  revisione  trimestrale,  a  tutela  della
          persona offesa. 
              3. Il pubblico ministero  e  l'imputato  richiedono  la
          revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il  quale
          provvede con ordinanza entro  cinque  giorni  dal  deposito
          della richiesta. La richiesta di revoca o  di  sostituzione
          delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283,
          284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al  comma
          2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta  in
          sede   di   interrogatorio   di   garanzia,   deve   essere
          contestualmente notificata, a cura della parte  richiedente
          ed a pena di inammissibilita', presso  il  difensore  della
          persona offesa o,  in  mancanza  di  questo,  alla  persona
          offesa, salvo che  in  quest'ultimo  caso  essa  non  abbia
          provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il  difensore
          e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla
          notifica, presentare memorie ai  sensi  dell'articolo  121.
          Decorso il predetto termine il giudice procede. Il  giudice
          provvede anche di ufficio  quando  assume  l'interrogatorio
          della persona in stato di custodia cautelare  o  quando  e'
          richiesto  della  proroga  del  termine  per  le   indagini
          preliminari  o  dell'assunzione  di  incidente   probatorio
          ovvero  quando  procede  all'udienza   preliminare   o   al
          giudizio. 
              3-bis. Il giudice, prima di provvedere in  ordine  alla
          revoca  o  alla  sostituzione  delle  misure  coercitive  e
          interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve
          sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi
          il pubblico ministero non esprime  il  proprio  parere,  il
          giudice procede. 
              3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la
          revoca o la sostituzione delle misure, prima di  provvedere
          puo' assumere  l'interrogatorio  della  persona  sottoposta
          alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione  e'
          basata su elementi nuovi o diversi rispetto a  quelli  gia'
          valutati,  il  giudice   deve   assumere   l'interrogatorio
          dell'imputato che ne ha fatto richiesta. 
              4. Fermo quanto previsto, dall'articolo 276, quando  le
          esigenze cautelari  risultano  aggravate,  il  giudice,  su
          richiesta del pubblico  ministero,  sostituisce  la  misura
          applicata  con  un'altra  piu'  grave  ovvero  ne   dispone
          l'applicazione  con  modalita'  piu'  gravose   o   applica
          congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva. 
              4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari,  se
          l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della  misura
          con  altra  meno  grave  ovvero  la  sua  applicazione  con
          modalita' meno gravose, il giudice, se la richiesta non  e'
          presentata in udienza, ne  da'  comunicazione  al  pubblico
          ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula  le
          proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione
          delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283,
          284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al  comma
          2-bis del presente articolo,  deve  essere  contestualmente
          notificata, a cura della parte richiedente  ed  a  pena  di
          inammissibilita', presso il difensore della persona  offesa
          o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in
          quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare  o
          eleggere domicilio. 
              4-ter. In ogni stato e grado del  procedimento,  quando
          non e' in grado di  decidere  allo  stato  degli  atti,  il
          giudice dispone,  anche  di  ufficio  e  senza  formalita',
          accertamenti  sulle  condizioni  di  salute  o   su   altre
          condizioni  o   qualita'   personali   dell'imputato.   Gli
          accertamenti sono eseguiti al piu' presto e comunque  entro
          quindici giorni da quello in cui la richiesta e'  pervenuta
          al giudice. Se la richiesta di  revoca  o  di  sostituzione
          della misura della custodia cautelare in carcere e'  basata
          sulle condizioni di salute di cui all'articolo  275,  comma
          4-bis, ovvero se tali condizioni di salute  sono  segnalate
          dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in  altro
          modo al giudice, questi, se non ritiene  di  accogliere  la
          richiesta sulla base degli atti, dispone con  immediatezza,
          e comunque non oltre il termine previsto nel comma  3,  gli
          accertamenti medici del caso,  nominando  perito  ai  sensi
          dell'articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del
          parere del medico penitenziario e riferire entro il termine
          di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non
          oltre due  giorni  dall'accertamento.  Durante  il  periodo
          compreso tra il provvedimento che dispone gli  accertamenti
          e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, e'
          sospeso il termine previsto dal comma 3. 
              4-quater. Si applicano altresi' le disposizioni di  cui
          all'articolo 286-bis, comma 3.». 
              «Art. 659 (Esecuzione di provvedimenti del  giudice  di
          sorveglianza). - 1. Quando a seguito  di  un  provvedimento
          del  giudice  di  sorveglianza  deve  essere  disposta   la
          carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico
          ministero che cura l'esecuzione della sentenza di  condanna
          emette ordine  di  esecuzione  con  le  modalita'  previste
          dall'articolo 656 comma 4. Tuttavia, nei casi  di  urgenza,
          il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che
          ha  adottato  il   provvedimento   puo'   emettere   ordine
          provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando  non
          provvede il pubblico ministero competente. 
              1-bis. (abrogato) 
              2. I provvedimenti relativi alle  misure  di  sicurezza
          diverse dalla confisca sono eseguiti dal pubblico ministero
          presso il giudice di sorveglianza che li  ha  adottati.  Il
          pubblico  ministero  comunica  in  copia  il  provvedimento
          all'autorita' di pubblica sicurezza  e,  quando  ne  e'  il
          caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone  la
          consegna o la liberazione dell'interessato.».