Art. 15 
 
               Disposizioni in materia di sospensione 
                       condizionale della pena 
 
  1.  All'articolo  165  del  codice  penale,  il  quinto  comma   e'
sostituito dal seguente: 
    « Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575,
nella forma tentata, o per i delitti, consumati  o  tentati,  di  cui
agli  articoli  572,  609-bis,  609-ter,  609-quater,  609-quinquies,
609-octies e 612-bis, nonche' agli articoli 582 e 583-quinquies nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e  5.1,  e  577,  primo  comma,  numero  1,  e  secondo  comma,  la
sospensione  condizionale  della  pena  e'  sempre  subordinata  alla
partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale,  e  al  superamento
con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti  o
associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e
recupero di soggetti condannati per i  medesimi  reati,  accertati  e
valutati dal giudice, anche in relazione  alle  circostanze  poste  a
fondamento del giudizio formulato ai  sensi  dell'articolo  164.  Del
provvedimento che dichiara  la  perdita  di  efficacia  delle  misure
cautelari  ai  sensi  dell'articolo  300,  comma  3,  del  codice  di
procedura penale  e'  data  immediata  comunicazione,  a  cura  della
cancelleria, anche per  via  telematica,  all'autorita'  di  pubblica
sicurezza competente per le misure  di  prevenzione,  ai  fini  delle
tempestive   valutazioni   concernenti   l'eventuale   proposta    di
applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro
I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma,
del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle  misure  di
prevenzione personali ai sensi del periodo precedente,  il  tribunale
competente provvede con decreto entro dieci giorni  dalla  richiesta.
La durata della misura  di  prevenzione  personale  non  puo'  essere
inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo  periodo.
Qualsiasi violazione  della  misura  di  prevenzione  personale  deve
essere comunicata senza  ritardo  al  pubblico  ministero  presso  il
giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini  della  revoca
della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168,
primo comma, numero 1) ». 
  2.  All'articolo  18-bis  delle  disposizioni  di  coordinamento  e
transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto  28  maggio
1931, n. 601, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    « Nei casi di cui all'articolo  165,  quinto  comma,  del  codice
penale, la cancelleria del giudice  che  ha  emesso  la  sentenza  la
trasmette, al  passaggio  in  giudicato,  all'ufficio  di  esecuzione
penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato
al percorso di recupero e ne comunica l'esito al  pubblico  ministero
presso  il  giudice  che  ha  emesso  la  sentenza.  Gli  enti  o  le
associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di  recupero
danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione  ingiustificata
degli obblighi connessi allo svolgimento  del  percorso  di  recupero
all'ufficio di esecuzione penale esterna, che  ne  da'  a  sua  volta
immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini  della  revoca
della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1),
del codice penale ». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta l'articolo 165  del  codice  penale,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 165 (Obblighi del condannato). -  La  sospensione
          condizionale   della   pena   puo'    essere    subordinata
          all'adempimento   dell'obbligo   delle   restituzioni,   al
          pagamento della somma liquidata a  titolo  di  risarcimento
          del danno o provvisoriamente  assegnata  sull'ammontare  di
          esso e  alla  pubblicazione  della  sentenza  a  titolo  di
          riparazione del danno; puo'  altresi'  essere  subordinata,
          salvo che la legge  disponga  altrimenti,  all'eliminazione
          delle conseguenze dannose o pericolose del  reato,  ovvero,
          se  il  condannato  non  si  oppone,  alla  prestazione  di
          attivita' non retribuita a favore della  collettivita'  per
          un tempo determinato comunque  non  superiore  alla  durata
          della pena  sospesa,  secondo  le  modalita'  indicate  dal
          giudice nella sentenza di condanna. 
              La  sospensione  condizionale  della  pena,  quando  e'
          concessa a persona che ne ha gia'  usufruito,  deve  essere
          subordinata all'adempimento di uno degli obblighi  previsti
          nel comma precedente. 
              La  disposizione  del  secondo  comma  non  si  applica
          qualora la sospensione condizionale della  pena  sia  stata
          concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163. 
              Nei  casi  di  condanna  per  i  reati  previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,  321
          e  322-bis,  la  sospensione  condizionale  della  pena  e'
          comunque subordinata al pagamento della somma determinata a
          titolo di riparazione  pecuniaria  ai  sensi  dell'articolo
          322-quater,  fermo  restando   il   diritto   all'ulteriore
          eventuale risarcimento del danno. 
              Nei  casi  di  condanna   per   il   delitto   previsto
          dall'articolo 575, nella forma tentata, o  per  i  delitti,
          consumati o tentati, di cui  agli  articoli  572,  609-bis,
          609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies  e  612-bis,
          nonche' agli articoli 582  e  583-quinquies  nelle  ipotesi
          aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,  numeri
          2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo  comma,
          la  sospensione   condizionale   della   pena   e'   sempre
          subordinata  alla  partecipazione,   con   cadenza   almeno
          bisettimanale, e al superamento  con  esito  favorevole  di
          specifici percorsi di recupero presso enti  o  associazioni
          che si occupano di prevenzione,  assistenza  psicologica  e
          recupero di  soggetti  condannati  per  i  medesimi  reati,
          accertati e valutati dal giudice, anche in  relazione  alle
          circostanze poste a fondamento del  giudizio  formulato  ai
          sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara  la
          perdita  di  efficacia  delle  misure  cautelari  ai  sensi
          dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura  penale
          e' data immediata comunicazione, a cura della  cancelleria,
          anche  per  via  telematica,  all'autorita'   di   pubblica
          sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai  fini
          delle  tempestive   valutazioni   concernenti   l'eventuale
          proposta  di  applicazione  delle  misure  di   prevenzione
          personali previste nel libro I,  titolo  I,  capo  II,  del
          codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
          di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo  166,  secondo
          comma, del presente codice. Sulla proposta di  applicazione
          delle misure di prevenzione personali ai sensi del  periodo
          precedente, il tribunale competente  provvede  con  decreto
          entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della  misura
          di prevenzione personale non puo' essere inferiore a quella
          del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi
          violazione  della  misura  di  prevenzione  personale  deve
          essere  comunicata  senza  ritardo  al  pubblico  ministero
          presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai
          fini della revoca della sospensione condizionale della pena
          ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1). 
              Il giudice nella sentenza stabilisce il  termine  entro
          il quale gli obblighi devono essere adempiuti. 
              Nel  caso   di   condanna   per   il   reato   previsto
          dall'articolo 624-bis, la  sospensione  condizionale  della
          pena  e'  comunque  subordinata  al   pagamento   integrale
          dell'importo dovuto per  il  risarcimento  del  danno  alla
          persona offesa.». 
              - Si riporta l'articolo 18-bis  delle  disposizioni  di
          attuazione e di coordinamento per il  codice  penale,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 18-bis. - Nei casi di cui  all'articolo  165  del
          codice penale il giudice dispone che il  condannato  svolga
          attivita'  non  retribuita  a  favore  della  collettivita'
          osservando, in quanto compatibili,  le  disposizioni  degli
          articoli 44, 54, commi 2, 3,  4  e  6,  e  59  del  decreto
          legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
              Nei casi di cui all'articolo  165,  quinto  comma,  del
          codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso  la
          sentenza  la  trasmette,   al   passaggio   in   giudicato,
          all'ufficio  di  esecuzione  penale  esterna,  che  accerta
          l'effettiva partecipazione del condannato  al  percorso  di
          recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso
          il giudice che  ha  emesso  la  sentenza.  Gli  enti  o  le
          associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di
          recupero  danno  immediata   comunicazione   di   qualsiasi
          violazione  ingiustificata  degli  obblighi  connessi  allo
          svolgimento  del  percorso  di  recupero   all'ufficio   di
          esecuzione penale esterna, che ne da' a sua volta immediata
          comunicazione al pubblico ministero, ai fini  della  revoca
          della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo  comma,
          numero 1), del codice penale.».