Art. 16 
 
Modifiche all'articolo 13 della legge  7  luglio  2016,  n.  122,  in
  materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali
  violenti 
 
  1. All'articolo  13  della  legge  7  luglio  2016,  n.  122,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b)  del  comma  1  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: « oppure quando lo stesso abbia commesso il  delitto
di omicidio nei confronti del coniuge, anche  legalmente  separato  o
divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche  se  l'unione
e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da  relazione  affettiva  e
stabile convivenza »; 
    b) al comma 2, la  parola:  «  sessanta  »  e'  sostituita  dalla
seguente: « centoventi ». 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta l'articolo 13 della legge 7  luglio  2016,
          n.  122  (Disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi
          derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea
          - Legge europea 2015-2016), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 13 (Domanda di indennizzo). - 1.  La  domanda  di
          indennizzo e' presentata dall'interessato, o  dagli  aventi
          diritto  in  caso  di  morte  della  vittima   del   reato,
          personalmente o a mezzo di procuratore speciale e,  a  pena
          di inammissibilita', deve  essere  corredata  dei  seguenti
          atti e documenti: 
                a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati
          di cui all'articolo 11 ovvero del  provvedimento  decisorio
          che  definisce  il  giudizio  per  essere  rimasto   ignoto
          l'autore del reato; 
                b)    documentazione     attestante     l'infruttuoso
          esperimento dell'azione esecutiva per il  risarcimento  del
          danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in
          cui lo stesso sia rimasto ignoto  oppure  abbia  chiesto  e
          ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese  dello
          Stato nel procedimento penale o  civile  in  cui  e'  stata
          accertata la sua responsabilita' oppure  quando  lo  stesso
          abbia commesso il delitto di  omicidio  nei  confronti  del
          coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra
          parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata,  o
          di chi e' o  e'  stato  legato  da  relazione  affettiva  e
          stabile convivenza; 
                c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
          ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          sull'assenza delle condizioni ostative di cui  all'articolo
          12, comma 1, lettere d) ed e), nonche'  sulla  qualita'  di
          avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis; 
                d)  certificazione   medica   attestante   le   spese
          sostenute per prestazioni sanitarie oppure  certificato  di
          morte della vittima del reato. 
              2. La domanda deve essere  presentata  nel  termine  di
          centoventi  giorni  dalla  decisione  che  ha  definito  il
          giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo
          atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero
          dalla  data  del  passaggio  in  giudicato  della  sentenza
          penale.».