Art. 17 
 
            Provvisionale a titolo di ristoro anticipato 
            a favore delle vittime o degli aventi diritto 
 
  1. Dopo l'articolo 13  della  legge  7  luglio  2016,  n.  122,  e'
inserito il seguente: 
    « Art. 13-bis (Provvisionale). - 1. La  vittima  o,  in  caso  di
morte, gli aventi diritto  che,  in  conseguenza  dei  reati  di  cui
all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge,  anche
separato o divorziato, o da persona che  e'  o  e'  stata  legata  da
relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in  stato
di bisogno possono  chiedere  una  provvisionale,  da  imputare  alla
liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando e' stata  pronunciata
sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta  delle
parti ai sensi dell'articolo 444  del  codice  di  procedura  penale,
anche non irrevocabile, o emesso decreto penale  di  condanna,  anche
non esecutivo. 
    2.  La  provvisionale  e'  corrisposta  alle  condizioni  di  cui
all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 1-bis, e  nei
limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione  vigente,
nel Fondo di cui all'articolo 14. E' comunque escluso il soggetto che
abbia commesso o concorso alla commissione del reato. 
    3.  L'istanza  e'  presentata  al  prefetto  della  provincia  di
residenza o nella quale e' stato commesso  il  reato  e  deve  essere
corredata, a pena di inammissibilita', dei seguenti documenti: 
      a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1; 
      b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e  dell'atto  di
notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12,  comma
1, lettere d) ed e), nonche' sulla  qualita'  di  avente  diritto  ai
sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della presente legge; 
      c)   certificato   ovvero    dichiarazione    sostitutiva    di
certificazione e dell'atto di notorieta', ai sensi degli articoli  46
e 47  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  attestante  la  situazione
economica dell'istante e delle persone di cui  all'articolo  433  del
codice civile. 
    4.  Il  prefetto,   entro   sessanta   giorni   dal   ricevimento
dell'istanza, verifica  la  sussistenza  dei  requisiti,  avvalendosi
anche degli organi di polizia. 
    5. Il Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati  di  tipo
mafioso e dei reati intenzionali  violenti,  di  cui  all'articolo  3
della  legge  22  dicembre  1999,  n.  512,   acquisiti   gli   esiti
dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla
presentazione dell'istanza. La provvisionale puo' essere assegnata in
misura  non  superiore  a  un  terzo   dell'importo   dell'indennizzo
determinato secondo quanto previsto dal decreto di  cui  all'articolo
11, comma 3. 
    6. Il Comitato di cui  al  comma  5  dichiara  la  decadenza  dal
beneficio della provvisionale e  dispone  la  ripetizione  di  quanto
erogato nei seguenti casi: 
      a) qualora non sia presentata domanda di indennizzo nel termine
di cui all'articolo  13,  comma  2,  ovvero  questa  sia  respinta  o
dichiarata inammissibile; 
      b) qualora, decorso il termine di due  anni  dalla  concessione
della provvisionale e con cadenza biennale per gli  anni  successivi,
in assenza delle condizioni per la  presentazione  della  domanda  di
indennizzo,   non   sia   prodotta   autocertificazione   sulla   non
definitivita' della sentenza penale o  della  procedura  esecutiva  o
sulla mancata percezione di somme in connessione al reato ».