Art. 18 
 
Riconoscimento  e  attivita'  degli   enti   e   delle   associazioni
  organizzatori di percorsi di  recupero  destinati  agli  autori  di
  reato 
 
  1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 165, quinto comma,  del
codice penale e 282-quater, comma 1, terzo  periodo,  del  codice  di
procedura penale, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge,  il  Ministro  della  giustizia  e  l'Autorita'
politica delegata per le pari opportunita' stabiliscono, con  proprio
decreto,  i  criteri  e  le  modalita'  per   il   riconoscimento   e
l'accreditamento  degli  enti  e  delle  associazioni   abilitati   a
organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei  reati  di
violenza contro le donne e di violenza  domestica  e  adottano  linee
guida  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  dei  medesimi   enti   e
associazioni. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per l'articolo 165 del codice penale, si  veda  nelle
          note all'articolo 14. 
              - Si riporta l'articolo 282-quater, comma 1, del codice
          di procedura penale: 
              «Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione).  -  1.  I
          provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e  282-ter  sono
          comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza  competente,
          ai  fini  dell'eventuale  adozione  dei  provvedimenti   in
          materia di armi e munizioni. Essi sono altresi'  comunicati
          alla parte offesa e, ove nominato, al suo  difensore  e  ai
          servizi   socio-assistenziali   del   territorio.    Quando
          l'imputato si sottopone positivamente ad  un  programma  di
          prevenzione  della   violenza   organizzato   dai   servizi
          socio-assistenziali del  territorio,  il  responsabile  del
          servizio ne da' comunicazione al pubblico  ministero  e  al
          giudice ai fini della valutazione  ai  sensi  dell'articolo
          299, comma 2. 
              (Omissis).».