Art. 3 
 
              Misure in materia di formazione dei ruoli 
                di udienza e trattazione dei processi 
 
  1. Al fine di assicurare priorita' nella trattazione dei  processi,
all'articolo  132-bis,  comma  1,  delle  norme  di  attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271,  la  lettera  a-bis)  e'
sostituita dalla seguente: 
    « a-bis) ai delitti previsti  dagli  articoli  387-bis,  558-bis,
572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576,  primo
comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma,  numero  1,  e  secondo
comma, 583-quinquies, 593-ter,  da  609-bis  a  609-octies,  612-bis,
612-ter e 613, terzo comma, del codice penale ». 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  l'articolo  132-bis  delle   norme   di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  132-bis  (Formazione  dei  ruoli  di  udienza  e
          trattazione dei processi). - 1. Nella formazione dei  ruoli
          di udienza e nella trattazione dei processi  e'  assicurata
          la priorita' assoluta: 
                a)  ai  processi   relativi   ai   delitti   di   cui
          all'articolo 407, comma 2, lettera  a),  del  codice  e  ai
          delitti di criminalita' organizzata, anche terroristica; 
                a-bis) ai delitti previsti  dagli  articoli  387-bis,
          558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai  sensi  degli
          articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577,  primo
          comma, numero 1, e secondo comma,  583-quinquies,  593-ter,
          da 609-bis a 609-octies,  612-bis,  612-ter  e  613,  terzo
          comma, del codice penale; 
                a-ter) ai processi relativi ai delitti  di  cui  agli
          articoli 589  e  590  del  codice  penale  verificatisi  in
          presenza  delle  circostanze  di  cui  agli  articoli   52,
          secondo, terzo e quarto comma, e  55,  secondo  comma,  del
          codice penale; 
                b)  ai  processi  relativi  ai  delitti  commessi  in
          violazione delle  norme  relative  alla  prevenzione  degli
          infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in  materia
          di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
          nonche' ai delitti puniti con la pena della reclusione  non
          inferiore nel massimo a quattro anni; 
                c) ai processi a carico di imputati  detenuti,  anche
          per reato diverso da quello per cui si procede; 
                d)  ai  processi  nei  quali  l'imputato   e'   stato
          sottoposto ad arresto o a fermo di  indiziato  di  delitto,
          ovvero a misura cautelare personale, anche  revocata  o  la
          cui efficacia sia cessata; 
                e) ai processi nei quali e' contestata  la  recidiva,
          ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale; 
                f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo
          e con giudizio immediato; 
                f-bis) ai processi relativi ai delitti  di  cui  agli
          articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e  322-bis
          del codice penale; 
                f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati
          in funzione della confisca di  cui  all'articolo  12-sexies
          del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  1992,  n.  356,  e
          successive modificazioni. 
              2. I  dirigenti  degli  uffici  giudicanti  adottano  i
          provvedimenti organizzativi  necessari  per  assicurare  la
          rapida definizione dei processi per i quali e' prevista  la
          trattazione prioritaria.».