Art. 4 
 
                  Trattazione spedita degli affari 
                        nella fase cautelare 
 
  1. Nei  casi  indicati  dall'articolo  132-bis,  comma  1,  lettera
a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271, come sostituita dall'articolo 3 della  presente  legge,
e' assicurata priorita' anche  alla  richiesta  di  misura  cautelare
personale e alla decisione sulla stessa. 
  2. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti  organizzativi
necessari per assicurare la rapida definizione  degli  affari  per  i
quali e' prevista la trattazione prioritaria. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per l'articolo 132-bis delle norme di attuazione,  di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          si veda nelle note all'art. 3.