Art. 4 Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare 1. Nei casi indicati dall'articolo 132-bis, comma 1, lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituita dall'articolo 3 della presente legge, e' assicurata priorita' anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa. 2. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali e' prevista la trattazione prioritaria.
Note all'art. 4: - Per l'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, si veda nelle note all'art. 3.