Art. 5 
 
               Disposizioni in materia di attribuzioni 
                  del Procuratore della Repubblica 
 
  1. Al fine di favorire la specializzazione  nella  trattazione  dei
processi in materia  di  violenza  contro  le  donne  e  di  violenza
domestica, all'articolo  1,  comma  4,  del  decreto  legislativo  20
febbraio 2006, n. 106, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «
In caso di delega, uno o piu'  procuratori  aggiunti  o  uno  o  piu'
magistrati sono sempre specificamente individuati per la  cura  degli
affari in materia di violenza contro le donne e domestica ». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta l'articolo 1 del  decreto  legislativo  20
          febbraio  2006,  n.  106  (Disposizioni   in   materia   di
          riorganizzazione dell'ufficio  del  pubblico  ministero,  a
          norma dell'articolo 1, comma 1, lettera  d),  della  L.  25
          luglio 2005, n. 150), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   1   (Attribuzioni   del    procuratore    della
          Repubblica). - 1. Il procuratore  della  Repubblica,  quale
          preposto all'ufficio del pubblico  ministero,  e'  titolare
          esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi  e  nei
          termini fissati dalla legge. 
              2.  Il  procuratore  della   Repubblica   assicura   il
          corretto,  puntuale  ed  uniforme   esercizio   dell'azione
          penale,   l'osservanza    delle    disposizioni    relative
          all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto  delle
          norme sul giusto processo da parte del suo ufficio. 
              3. Il procuratore della Repubblica puo' designare,  tra
          i procuratori aggiunti, il vicario, il  quale  esercita  le
          medesime funzioni del procuratore della Repubblica  per  il
          caso in cui sia assente o impedito  ovvero  l'incarico  sia
          rimasto vacante. 
              4. Il procuratore della Repubblica puo' delegare ad uno
          o piu' procuratori aggiunti ovvero  anche  ad  uno  o  piu'
          magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori
          di affari, individuati con riguardo  ad  aree  omogenee  di
          procedimenti ovvero ad ambiti di attivita' dell'ufficio che
          necessitano di uniforme indirizzo. In caso di delega, uno o
          piu' procuratori aggiunti o  uno  o  piu'  magistrati  sono
          sempre specificamente individuati per la cura degli  affari
          in materia di violenza contro le donne e domestica. 
              5. Nella  designazione  di  cui  al  comma  3  e  nella
          attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore
          della Repubblica puo' stabilire, in via generale ovvero con
          singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti  ed
          i magistrati dell'ufficio devono  attenersi  nell'esercizio
          delle funzioni vicarie o della delega. 
              6.  Il  procuratore  della  Repubblica  predispone,  in
          conformita' ai principi  generali  definiti  dal  Consiglio
          superiore della  magistratura,  il  progetto  organizzativo
          dell'ufficio, con il quale determina: 
                a) le misure organizzative  finalizzate  a  garantire
          l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo
          conto dei criteri di priorita' di cui alla lettera b); 
                b) i criteri di priorita' finalizzati  a  selezionare
          le notizie di reato da  trattare  con  precedenza  rispetto
          alle altre e definiti,  nell'ambito  dei  criteri  generali
          indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero
          degli affari da trattare, della specifica realta' criminale
          e territoriale e  dell'utilizzo  efficiente  delle  risorse
          tecnologiche, umane e finanziarie disponibili; 
                c) i compiti di  coordinamento  e  di  direzione  dei
          procuratori aggiunti; 
                d) i criteri di assegnazione e di coassegnazione  dei
          procedimenti e  le  tipologie  di  reato  per  le  quali  i
          meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di  natura
          automatica; 
                e)   i   criteri   e   le   modalita'    di    revoca
          dell'assegnazione dei procedimenti; 
                f) i criteri  per  l'individuazione  del  procuratore
          aggiunto o comunque del magistrato designato come  vicario,
          ai sensi del comma 3; 
                g) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilita' di
          risorse umane sia tale da non consentirne la  costituzione,
          e i criteri di assegnazione  dei  sostituti  procuratori  a
          tali gruppi, che devono valorizzare il  buon  funzionamento
          dell'ufficio e le attitudini dei magistrati,  nel  rispetto
          della  disciplina   della   permanenza   temporanea   nelle
          funzioni, fermo restando che  ai  componenti  dei  medesimi
          gruppi  di  lavoro  non  spettano  compensi,   gettoni   di
          presenza, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti  comunque
          denominati. 
              7. Il progetto organizzativo dell'ufficio  e'  adottato
          ogni  quattro  anni,  sentiti  il  dirigente   dell'ufficio
          giudicante corrispondente e  il  presidente  del  consiglio
          dell'ordine degli avvocati, ed e' approvato  dal  Consiglio
          superiore della magistratura, previo parere  del  consiglio
          giudiziario e valutate le eventuali osservazioni  formulate
          dal Ministro della  giustizia  ai  sensi  dell'articolo  11
          della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il  quadriennio,
          l'efficacia del  progetto  e'  prorogata  fino  a  che  non
          sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalita' di  cui  al
          primo  periodo,  il  progetto  organizzativo  puo'   essere
          variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze
          dell'ufficio.».