Art. 8 
 
                       Rilevazione dei termini 
 
  1. All'articolo 127 delle norme di attuazione, di  coordinamento  e
transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1  e'  inserito  il
seguente: 
    « 1-bis. Il procuratore  generale  presso  la  corte  di  appello
acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto
i dati sul rispetto dei  termini  relativi  ai  procedimenti  di  cui
all'articolo 362-bis del  codice  di  procedura  penale  e  invia  al
procuratore generale presso la  Corte  di  cassazione  una  relazione
almeno semestrale ». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta l'articolo 127 delle norme di  attuazione,
          di coordinamento e  transitorie  del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 127 (Comunicazione  delle  notizie  di  reato  al
          procuratore generale). -  1.  La  segreteria  del  pubblico
          ministero trasmette ogni settimana al procuratore  generale
          presso la corte di  appello  i  dati  di  cui  al  comma  3
          relativi  ai   procedimenti   di   seguito   indicati,   da
          raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi: 
                a) procedimenti nei quali il pubblico  ministero  non
          ha disposto la notifica dell'avviso  di  conclusione  delle
          indagini preliminari, ne' ha esercitato l'azione  penale  o
          richiesto  l'archiviazione,  entro   i   termini   previsti
          dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice; 
                b) procedimenti nei quali il pubblico  ministero  non
          ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini
          di cui all'articolo  415-ter,  comma  3,  primo  e  secondo
          periodo, del codice; 
                c) procedimenti,  diversi  da  quelli  indicati  alle
          lettere a) e b), nei quali il  pubblico  ministero  non  ha
          esercitato l'azione penale, ne' richiesto  l'archiviazione,
          entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e
          415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice. 
              1-bis. Il  procuratore  generale  presso  la  corte  di
          appello  acquisisce  ogni  tre  mesi  dalle  procure  della
          Repubblica del distretto i dati sul  rispetto  dei  termini
          relativi ai procedimenti di cui  all'articolo  362-bis  del
          codice di procedura penale e invia al procuratore  generale
          presso  la  Corte  di  cassazione  una   relazione   almeno
          semestrale. 
              2. Per ciascuno dei procedimenti di  cui  al  comma  1,
          lettera a), e' specificato  se  il  pubblico  ministero  ha
          formulato la richiesta di  differimento  di  cui  al  comma
          5-bis  dell'articolo  415-bis  del  codice   e,   in   caso
          affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla
          richiesta e con quale esito. 
              3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al  comma  1,
          la segreteria del pubblico ministero comunica: 
                a)  le  generalita'  della  persona  sottoposta  alle
          indagini o quanto altro valga a identificarla; 
                b) il luogo di residenza, dimora  o  domicilio  della
          persona sottoposta alle indagini; 
                c) le generalita' della persona offesa o quanto altro
          valga a identificarla; 
                d) il luogo di residenza, dimora  o  domicilio  della
          persona offesa; 
                e)  i  nominativi   dei   difensori   della   persona
          sottoposta  alle  indagini  e  della  persona  offesa  e  i
          relativi recapiti; 
                f) il reato per cui si procede, con indicazione delle
          norme  di  legge  che  si  assumono  violate,  nonche',  se
          risultano, la data e il luogo del fatto.».