Art. 9 
 
       Modifiche relative agli effetti della violazione degli 
           ordini di protezione contro gli abusi familiari 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 387-bis: 
      1) dopo le parole: « tre anni » sono aggiunte le seguenti: «  e
sei mesi »; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        «  La  stessa  pena  si  applica  a  chi  elude  l'ordine  di
protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo  comma,  del  codice
civile, ovvero un  provvedimento  di  eguale  contenuto  assunto  nel
procedimento di separazione personale dei coniugi o nel  procedimento
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili  del  matrimonio
»; 
    b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: «  l'ordine  di
protezione » fino a: « ancora » sono soppresse. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riportano gli articoli 387-bis e  388  del  codice
          penale, come modificati dalla presente legge: 
              «Art.  387-bis   (Violazione   dei   provvedimenti   di
          allontanamento  dalla  casa  familiare  e  del  divieto  di
          avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona  offesa).
          - Chiunque,  essendovi  legalmente  sottoposto,  violi  gli
          obblighi  o  i  divieti  derivanti  dal  provvedimento  che
          applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis  e
          282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui
          all'articolo 384-bis del medesimo codice e' punito  con  la
          reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi. 
              La stessa pena si  applica  a  chi  elude  l'ordine  di
          protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del
          codice civile, ovvero un provvedimento di eguale  contenuto
          assunto  nel  procedimento  di  separazione  personale  dei
          coniugi o nel procedimento di scioglimento o di  cessazione
          degli effetti civili del matrimonio.». 
              «Art.   388   (Mancata   esecuzione   dolosa   di    un
          provvedimento  del  giudice).  -  Chiunque,  per  sottrarsi
          all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento
          dell'autorita'  giudiziaria,  o  dei  quali  e'  in   corso
          l'accertamento dinanzi  all'autorita'  giudiziaria  stessa,
          compie, sui propri o sugli altrui  beni,  atti  simulati  o
          fraudolenti, o  commette  allo  stesso  scopo  altri  fatti
          fraudolenti,   e'    punito,    qualora    non    ottemperi
          all'ingiunzione  di  eseguire  il  provvedimento,  con   la
          reclusione fino a tre anni o con la multa  da  euro  103  a
          euro 1.032. 
              La stessa pena si applica a chi elude  l'esecuzione  di
          un provvedimento del giudice civile, ovvero  amministrativo
          o contabile, che concerna  l'affidamento  di  minori  o  di
          altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a
          difesa della proprieta', del possesso o del credito. 
              La stessa pena si applica a chi elude  l'esecuzione  di
          un  provvedimento  del   giudice   che   prescriva   misure
          inibitorie o correttive a tutela dei diritti di  proprieta'
          industriale. 
              E' altresi' punito con la pena prevista al primo  comma
          chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per  espresso
          provvedimento adottato dal  giudice  nei  procedimenti  che
          riguardino diritti  di  proprieta'  industriale,  viola  il
          relativo ordine. 
              Chiunque  sottrae,  sopprime,  distrugge,  disperde   o
          deteriora  una  cosa  di  sua   proprieta'   sottoposta   a
          pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o  conservativo
          e' punito con la reclusione fino a un anno e con  la  multa
          fino a euro 309. 
              Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e  la
          multa da euro 30 a euro 309 se il  fatto  e'  commesso  dal
          proprietario su una cosa affidata alla sua custodia,  e  la
          reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51
          a euro 516 se il fatto e'  commesso  dal  custode  al  solo
          scopo di favorire il proprietario della cosa. 
              Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero
          a sequestro giudiziario o  conservativo  che  indebitamente
          rifiuta, omette o ritarda un atto  dell'ufficio  e'  punito
          con la reclusione fino ad un anno o con  la  multa  fino  a
          euro 516. 
              La pena di cui al settimo comma si applica al  debitore
          o  all'amministratore,  direttore  generale  o  liquidatore
          della  societa'  debitrice  che,  invitato   dall'ufficiale
          giudiziario a indicare le cose  o  i  crediti  pignorabili,
          omette di rispondere  nel  termine  di  quindici  giorni  o
          effettua una falsa dichiarazione. 
              Il  colpevole  e'  punito  a  querela   della   persona
          offesa.».