Art. 2 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I soggetti titolari di una infrastruttura per lo  stoccaggio  di
GNL, che  sono  gia'  in  possesso  di  un  codice  ditta  rilasciato
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che intendono  effettuare
l'attivita' di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettera  d-bis),  del
regolamento adottato con il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225, come novellato  dal  presente
regolamento,  integrano  la  documentazione  prevista   dall'articolo
3-ter, commi 1, 2 e in particolare quella inerente agli strumenti  di
misura di cui al medesimo articolo 3-ter, comma 5 del regolamento  n.
225 del 2015, come novellato dal  presente  regolamento,  qualora  la
stessa  documentazione  non  sia  gia'  in  possesso  della  medesima
Agenzia. 
  2. I soggetti gia' muniti dell'autorizzazione di  cui  all'articolo
26, comma 10, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, che intendono  effettuare  l'attivita'  di  cui
all'articolo 3-quater, comma  1,  del  regolamento  adottato  con  il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 dicembre  2015,
n.  225,  come  novellato  dal  presente  regolamento,  integrano  la
documentazione  prevista  dall'articolo  3-quater,   comma   2,   del
regolamento n. 225 del 2015, come novellato dal presente regolamento,
qualora la stessa non sia gia' in possesso della medesima Agenzia.