(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  29
  SETTEMBRE 2023, N. 132 
 
    All'articolo 1: 
      alla  rubrica,  le  parole:  «Termini  in  materia   di»   sono
sostituite dalle seguenti: «Differimento di termini in materia di». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art.  1-bis  (Ulteriori  misure  di  proroga  in  materia   di
politiche abitative). - 1. I contratti di locazione o di assegnazione
in godimento aventi ad oggetto unita' immobiliari a uso abitativo  in
regime di edilizia agevolata rientranti nel  programma  straordinario
di cui all'articolo 18 del decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in
corso alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto e  in  scadenza  entro  il  31  dicembre  2024  sono
prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni. 
      2. Ferma la facolta' di  riscatto  eventualmente  prevista  nei
contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2024 il proprietario
che intende trasferire a titolo oneroso le unita' immobiliari di  cui
al medesimo comma  1  deve  notificare  la  proposta  di  alienazione
all'assegnatario, al quale e' attribuito il diritto di prelazione. Si
applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in
quanto compatibili. 
      3. Per i contratti di cui al  comma  1  scaduti  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  la
prelazione di cui al comma 2 puo'  essere  esercitata  alle  seguenti
condizioni: 
        a) l'immobile e' occupato dall'assegnatario  o,  in  caso  di
decesso, dal suo nucleo  familiare  al  momento  della  notificazione
della volonta' di alienarlo; 
        b) il proprietario  dell'immobile  non  ne  ha  disposto  con
contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita  ovvero
con altro contratto costitutivo o  traslativo  di  usufrutto,  uso  o
abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto; 
        c) il  soggetto  che  esercita  la  prelazione  ha  adempiuto
regolarmente al pagamento dell'indennita' di occupazione. 
      4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione,
i contratti di cui al comma 3  si  intendono  rinnovati  sino  al  31
dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo  che  non  sia
intervenuto  provvedimento   passato   in   giudicato   di   rilascio
dell'immobile. 
      5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano
le  facolta'  di  riscatto  eventualmente  previste  a  favore  degli
assegnatari degli immobili di cui al comma 1». 
    L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2 (Proroga di  termini  per  il  versamento  dell'imposta
sostitutiva   per    la    rideterminazione    del    valore    delle
cripto-attivita'). - 1. All'articolo 1, commi 134 e 135, della  legge
29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "15 novembre 2023". 
      2. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4  del  decreto-legge  10
maggio 2023, n. 51, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
luglio 2023, n. 87, e' abrogato». 
    All'articolo 3: 
      al comma 2, le parole: «somme  che,  nelle  more,  siano  state
versate» sono sostituite dalle seguenti: «somme che siano state  gia'
versate»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis.  All'articolo  3,  comma  10,  del  decreto-legge  29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2023, n. 14, le parole: "1° gennaio  2024"  sono  sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2025". 
        2-ter. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento
delle attivita' funzionali al  raggiungimento  dell'oggetto  sociale,
finalizzate tra l'altro  alla  valorizzazione  e  alla  gestione  del
patrimonio  immobiliare  pubblico,  alla  societa'  di  gestione  del
risparmio  costituita  ai  sensi  dell'articolo  33,  comma  1,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  ferma  restandone  l'autonomia
finanziaria e operativa, alla stessa non si applicano  i  vincoli,  i
divieti e  gli  obblighi  in  materia  di  contenimento  della  spesa
pubblica previsti dalla legge  a  carico  dei  soggetti  inclusi  nel
provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della  legge
31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili,  i  vincoli
di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si
applicano in ogni caso le disposizioni in materia di  equilibrio  dei
bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni  pubbliche,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e  5  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, nonche'  quelle  in  materia  di  obblighi  di
comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in  materia  di
finanza pubblica. Alla predetta societa' di  gestione  del  risparmio
non si applica inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti
di  cui  all'articolo  2389,  terzo  comma,  del  codice  civile,  la
disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6,  del  testo  unico  in
materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' dall'articolo 23-bis  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214.  Agli  oneri  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a
500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
        2-quater. All'articolo  1,  comma  7,  del  decreto-legge  1°
giugno 2023, n. 61, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  31
luglio  2023,  n.  100,  le  parole:  "20  novembre  2023",   ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2023"». 
    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
      «Art.  3-bis  (Differimento  dei  termini  per  l'adesione   al
ravvedimento speciale). - 1. I soggetti che, entro il termine del  30
settembre   2023,   non   hanno   perfezionato   la   procedura    di
regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da  174  a  178,  della
legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  possono  comunque  procedere  alla
predetta regolarizzazione, fermo restando  il  rispetto  delle  altre
condizioni e modalita' ivi previste, se versano le  somme  dovute  in
un'unica  soluzione  entro  il  20  dicembre  2023  e  rimuovono   le
irregolarita' od omissioni entro la medesima data». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, lettera a), le  parole:  «ovunque  ricorrano»  sono
sostituite dalle seguenti: «ovunque ricorrono»; 
      la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «Proroga  di  termini
per l'assegnazione agevolata di beni ai  soci  e  per  il  versamento
della relativa imposta sostitutiva». 
    All'articolo 5: 
      la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Differimento  del
termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite
il portale del Fondo indennizzi risparmiatori». 
    Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
      «Art. 5-bis (Differimento di termini per l'esercizio di  azioni
di accertamento e liquidazione di  danni  per  crimini  di  guerra  e
contro  l'umanita').  -  1.  All'articolo  8,   comma   11-ter,   del
decreto-legge   29   dicembre   2022,   n.   198,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole:  "sono
prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati sino al  31  dicembre
2023"». 
    All'articolo 6: 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
aprile 2023, n. 41, le parole: "31 marzo 2024" sono sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2026". Entro il termine  modificato  ai  sensi
del primo periodo la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(Consob)  si  avvale,  per  il  personale,  fino  alla  qualifica  di
consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  delle  facolta'  di  cui  all'articolo  2,  commi
4-duodecies, con le modalita' di selezione pubblica ivi  previste,  e
4-terdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facolta' di  cui
al secondo  periodo  puo'  essere  esercitata  mediante  una  o  piu'
procedure alle quali  puo'  essere  ammesso  a  partecipare  solo  il
personale che, di volta in volta, abbia maturato, anche computando  i
periodi di servizio svolti con uno o piu' contratti di lavoro a tempo
determinato, un periodo di servizio presso la Consob non inferiore  a
3 anni. 
        1-ter. Nelle more dell'approvazione della riforma del  quadro
di governance economica dell'Unione europea, per gli anni 2023 e 2024
continua   ad   applicarsi   la   metodologia    di    determinazione
dell'indicatore di virtuosita' di cui al terzo periodo del  comma  20
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine nei
predetti anni i parametri relativi al surplus di spesa rispetto  agli
obiettivi programmati dal patto di stabilita' interno e  al  rispetto
del  patto  di  stabilita'  interno  devono   essere   valutati   con
riferimento al conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021  e
2022, dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821,  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145,  riguardante  il  saldo  del  risultato  di
competenza al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e
non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto  della
gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
      la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Proroga di termini in
materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali». 
    Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  6-bis  (Proroga  del  termine  per  la  relazione  sugli
obiettivi di servizio 2022). - 1. All'articolo 4-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le  parole:  "entro  il  31  luglio
2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023". 
      Art. 6-ter (Proroga del termine di decorrenza  dell'obbligo  di
utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in  materia
di spending review degli enti locali). - 1. In  considerazione  delle
criticita'  riscontrate  dai  comuni,  a  seguito   della   fase   di
sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui  all'articolo
1, commi 756  e  757,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  e
dell'esigenza  di  tener  conto  di  alcune   rilevanti   fattispecie
attualmente non considerate  dal  predetto  prospetto,  l'obbligo  di
redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU  tramite
l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione  informatica
messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e  delle
finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025. 
      2. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  il
comma 850 e' sostituito dal seguente: 
        "850.  Ai  fini  della  tutela  dell'unita'  economica  della
Repubblica, in considerazione delle esigenze  di  contenimento  della
spesa pubblica e nel rispetto dei  principi  di  coordinamento  della
finanza pubblica, nelle more della  definizione  delle  nuove  regole
della governance economica europea, le regioni e le province autonome
assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025,  un  contributo
alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini
i comuni,  le  province  e  le  citta'  metropolitane  assicurano  un
contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di  euro,  per  i
comuni, e a  50  milioni  di  euro,  per  le  province  e  le  citta'
metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025". 
      3. Agli  oneri  derivanti  dalle  disposizioni  del  comma  850
dell'articolo 1 della legge n. 178  del  2020,  come  sostituito  dal
comma 2 del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per  l'anno
2023, si provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
      4. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  il
comma 853 e' sostituito dal seguente: 
        "853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da  parte
dei comuni, delle province e delle citta'  metropolitane  di  cui  al
comma 850 e' effettuato, per ciascuno degli anni  2024  e  2025,  con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31  gennaio  2024,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
in proporzione agli impegni di spesa corrente al  netto  della  spesa
relativa alla missione  12  'Diritti  sociali,  politiche  sociali  e
famiglia' degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti
dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di  mancanza,  dall'ultimo
rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024  e
2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun
ente sono erogate al  netto  del  rispettivo  concorso  alla  finanza
pubblica. In caso di incapienza si applicano  le  procedure  previste
all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione
Valle  d'Aosta  l'importo  del  concorso  e'  versato  dalla  regione
all'erario con imputazione sul capitolo 3465,  articolo  1,  capo  X,
dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile  di  ciascun
anno e, in mancanza di tale versamento, tale  importo  e'  trattenuto
dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere  sulle  somme  a
qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di  mancata
intesa entro trenta giorni dalla data di prima iscrizione  all'ordine
del giorno della Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  della
proposta, il decreto puo'  comunque  essere  adottato.  Ciascun  ente
accerta le  entrate  di  cui  ai  periodi  precedenti  al  lordo  del
contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo  delle
minori somme ricevute, provvedendo,  per  le  entrate  non  riscosse,
all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata". 
      Art.  6-quater  (Differimento  di   termini   in   materia   di
investimenti). -  1.  All'articolo  1,  comma  415,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno  2023"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023". 
      Art. 6-quinquies (Proroga di termini in materia di utilizzo  di
risorse da parte degli enti locali). - 1. All'articolo  7,  comma  2,
del  decreto-legge  19  giugno   2015,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,  n.  125,  le  parole:  "al
2025" sono sostituite dalle seguenti: "al 2026"». 
    All'articolo 7: 
      al comma 3, le parole: «al  fine  di  attribuire  misure»  sono
sostituite dalle seguenti: «al fine di concedere misure», le  parole:
«le regioni Emilia, Toscana»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le
regioni Emilia-Romagna, Toscana»  e  le  parole:  «riassegnazione  in
spesa» sono sostituite dalle seguenti: «riassegnazione alla spesa»; 
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del  decreto-legge  1°
marzo 2022, n. 17, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
aprile 2022, n. 34, le parole: "31  dicembre  2023"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2024"»; 
      alla rubrica, dopo le parole: «Misure urgenti  in  materia  di»
sono inserite le seguenti: «anticipo dei termini per l'utilizzo del». 
    Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 7-bis (Proroga in materia di adempimenti certificativi di
cui all'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199,
in materia di bioliquidi sostenibili). - 1. All'articolo 40, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  le
parole da: "dal 2023" fino a: "della direttiva (UE) 2018/2001,"  sono
sostituite dalle seguenti: "a partire dal  terzo  mese  successivo  a
quello di approvazione di un sistema volontario a  basso  rischio  di
cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei  terreni  e  comunque
non oltre il 1° gennaio 2025". 
      Art. 7-ter (Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale). - 1. I gestori degli impianti di generazione di
energia elettrica alimentati a carbone con potenza  termica  nominale
superiore  a  300  MW  che  hanno  usufruito  delle  deroghe  di  cui
all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio  2022,  n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n.  28,
e che, in considerazione del  divieto  di  importazione  del  carbone
russo stabilito dall'articolo 3 duodecies  del  regolamento  (UE)  n.
833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono  a  reperire
sul mercato carbone di qualita' tale da  garantire  l'osservanza  dei
valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe
ai sensi del medesimo articolo 5-bis, commi 3 e 3-bis,  a  condizione
che: 
        a) i medesimi impianti siano inseriti  dalla  societa'  Terna
S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali  per  la  sicurezza  del
sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
        b) la Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilita'
non  programmata  dei  medesimi  impianti  comporterebbe  il  rischio
elevato  del   mancato   rispetto   degli   standard   di   sicurezza
dell'esercizio del sistema elettrico; 
        c) la deroga sia limitata a quanto necessario per  consentire
il rispetto degli standard di sicurezza  dell'esercizio  del  sistema
elettrico. 
      Art.  7-quater  (Disposizioni   in   materia   di   continuita'
territoriale). - 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494,  della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' rifinanziato  nella  misura  di  8
milioni di euro per l'anno 2023. 
      2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre  2002,  n.
289, le parole: "e Lampedusa" sono sostituite dalle seguenti:  ",  di
Lampedusa e d'Elba". 
      3. Per la compensazione degli oneri di  servizio  pubblico  sui
servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba,  verso
alcuni tra i principali aeroporti nazionali,  accettati  dai  vettori
selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli  articoli
16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 24 settembre 2008, e' stanziato 1 milione di  euro
per ciascuno degli anni dal  2024  al  2026.  Gli  enti  territoriali
possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento  degli
oneri di cui al primo periodo, come definiti in  apposita  conferenza
di servizi, finalizzata a  individuare  altresi',  sulla  base  delle
risorse individuate ai sensi del presente comma, il  contenuto  degli
oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e  per
l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto  disposto  dal
regolamento (CE) n. 1008/2008. 
      4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  1,  2  e  3,
pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2024  al  2026,  si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». 
    All'articolo 8: 
      al comma 2, le parole: «pari a» sono sostituite dalle seguenti:
«valutati in». 
    Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
      «Art. 8-bis (Proroga di termine  in  materia  di  contratti  di
arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale  dei  servizi
ausiliari di bordo). - 1. All'articolo 103-bis del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, le  parole:  "fino  al  31  dicembre  2023"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"». 
    All'articolo 9: 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis.  All'articolo  9,  comma  2,  del  decreto-legge   30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio  2017,  n.  19,  le  parole:  "30  novembre  2023",  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024". 
        1-ter. All'articolo 8, comma 3, del  decreto-legge  30  marzo
2023, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  maggio
2023, n. 56, le parole:  "30  ottobre  2023"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 novembre 2023". 
        1-quater.  All'articolo  2,  comma  1,  del  decreto-legge  8
novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge  16
dicembre 2022, n. 196, le parole: "31 dicembre 2023" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2024". Con riferimento  alle  misure  di
cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre  2020,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020,  n.
181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo  periodo  operano
limitatamente alle unita'  con  contratto  di  lavoro  flessibile  in
servizio alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto, nei limiti di euro 193.000 per l'anno  2024.  I
Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma  1,
del  decreto-legge  10  novembre  2020,  n.  150,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n.  181,  decadono,  ove
non confermati con le procedure di cui al  medesimo  articolo  2  del
decreto-legge n. 150 del 2020, il sessantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
        1-quinquies.  Al  fine  di  agevolare  la  definizione  della
procedura di infrazione n. 2023/4001 per  presunta  violazione  della
direttiva 2011/7/UE in relazione ai  pagamenti  dovuti  dal  servizio
sanitario della regione Calabria, all'articolo 16-septies,  comma  2,
del  decreto-legge  21  ottobre  2021,  n.   146,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la lettera g) e'
abrogata. 
        1-sexies.  All'articolo  3,  comma  1,  primo  periodo,   del
decreto-legge   10   novembre   2020,   n.   150,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  dicembre  2020,  n.  181,  le  parole:
"ovvero, previa convenzione,  dalla  centrale  di  committenza  della
regione Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "o di  Azienda  per
il governo della sanita'  della  regione  Calabria  -  Azienda  Zero,
ovvero, previa convenzione, della  stazione  unica  appaltante  della
regione Calabria". 
        1-septies. Per il completamento dei piani di riorganizzazione
di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, nonche' di quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi  requisiti,
imposti  dalla  pandemia  di  COVID-19,  delle  progettazioni   delle
strutture di cui all'accordo di programma per  gli  investimenti  nel
settore sanitario ex articolo 20 della legge 11 marzo  1988,  n.  67,
tra il Ministero della salute, il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e la regione Calabria, sottoscritto in data 13 dicembre 2007,
e' autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e  di
38,6 milioni di euro  per  l'anno  2025.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e a  38,6
milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  20  della
legge 11 marzo 1988, n. 67,  a  valere  sulla  quota  assegnata  alla
regione Calabria. 
        1-octies. Agli oneri, pari a 99.395 euro per l'anno  2024  in
termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  derivanti  dal  comma
1-quater,  relativi  alla   proroga   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n.  150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n.  181,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189». 
    Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
      «Art.  9-bis  (Proroga  di  termini  in  materia  di  trasporto
pubblico locale). - 1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:
"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  il
15 novembre 2023, comunicano al Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti l'elenco dei veicoli  con  caratteristiche  antinquinamento
Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al  fine  di
consentire la continuita' e la regolarita' del servizio di  trasporto
pubblico locale, e' richiesto l'esonero dal divieto di cui  al  primo
periodo. Dal 1° gennaio 2024  l'utilizzo  delle  risorse  dell'Unione
europea, nazionali e regionali, gia' assegnate alle  regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano e destinate al rinnovo della
flotta dei mezzi di trasporto pubblico  locale,  e'  prioritariamente
finalizzato  alla  sostituzione  dei  veicoli   con   caratteristiche
antinquinamento Euro 3.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti con apposito decreto entro  il  15  dicembre  2023  dispone
l'esonero dei  veicoli  di  cui  al  terzo  periodo  e  definisce  le
modalita' di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle  risorse  di
cui al quarto  periodo.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente"». 
    All'articolo 10: 
      al comma 2, dopo le parole: «31  dicembre  2023»  il  segno  di
interpunzione «,» e' soppresso; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. Il termine previsto per l'adozione  del  decreto  del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto  con  il  Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentita   la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie  locali,  per  stabilire  le  modalita'  di
valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di
cui all'articolo 18, comma 3.2,  del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81, e' prorogato al 31 gennaio 2024. 
        2-ter. All'articolo 1-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
dicembre 2019, n. 159, le parole: "entro l'anno 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "entro l'anno 2024". 
        2-quater. All'articolo 58, comma 5-septies, secondo  periodo,
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,  le  parole:  "a
decorrere dal 1° settembre 2023" sono sostituite dalle  seguenti:  "a
decorrere dal 1° dicembre 2023". 
        2-quinquies. All'articolo 2-ter, comma 1, primo periodo,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "per  l'anno  scolastico
2021/2022 e  per  l'anno  scolastico  2022/2023  nonche'  per  l'anno
scolastico 2023/ 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli  anni
scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025"»; 
      la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Proroga di termini in
materia  di  abilitazione  scientifica  nazionale  e  in  materia  di
istruzione.  Disposizioni  urgenti  per  consentire   il   tempestivo
pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del  personale
scolastico». 
    Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 10-bis  (Proroga  di  termini  in  materia  di  trasporti
eccezionali). - 1. All'articolo 7-bis del  decreto-legge  21  ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono  sostituite
dalle seguenti: "30 marzo 2025"; 
        b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
          "2-bis. Presso il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e' istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle
amministrazioni interessate, degli enti proprietari  delle  strade  e
delle  associazioni  di  categoria,  per  la  definizione  del  Piano
nazionale  per  i  trasporti  in  condizioni  di  eccezionalita'.  Il
predetto Piano, da adottare entro il 30 ottobre 2024 con decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
individua  i  corridoi  dedicati  ai  trasporti  in   condizioni   di
eccezionalita'  che  garantiscono  il  collegamento   tra   le   aree
industrializzate  del  Paese  e  i  principali   poli   logistici   e
industriali, le modalita' di monitoraggio dei manufatti e  le  azioni
necessarie   per   risolvere   le   criticita'   anche   di    natura
infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo  finalizzate  a
legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei
predetti corridoi. Entro novanta giorni dall'adozione del  Piano,  il
tavolo istituito ai sensi del primo periodo propone i  criteri  e  le
modalita' per ridefinire i contenuti  e  l'operativita'  delle  linee
guida di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della  strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai  fini  della
relativa adozione entro il termine di cui al  comma  2  del  presente
articolo. Ai partecipanti al tavolo tecnico  non  spettano  compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti  comunque
denominati". 
      Art. 10-ter (Proroga dei termini per  l'accesso  all'indennizzo
in favore  delle  vittime  di  reati  intenzionali  violenti).  -  1.
All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) le  parole:  "31  dicembre  2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2025"; 
        b)  le  parole:  "31  ottobre  2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 ottobre 2025". 
      Art. 10-quater (Proroga di termini in materia sportiva).  -  1.
All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo  28
febbraio 2021, n. 36, la  parola:  "settembre"  e'  sostituita  dalla
seguente:  "ottobre"  e  le  parole:  "entro  il  31  ottobre"   sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre"». 
    Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
      «Art. 11-bis (Elezioni degli organismi  di  rappresentanza  dei
pubblici  dipendenti  e  differimento  della  rilevazione  del   dato
associativo). - 1.  Tenuto  conto  delle  disposizioni  dell'articolo
31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18  dicembre  2020,  n.  176,  che  ha
disposto il rinvio delle elezioni degli organismi  di  rappresentanza
dei pubblici dipendenti dal 2021 al 2022, il contestuale differimento
della rilevazione del dato associativo degli stessi dal  31  dicembre
2020 al 31 dicembre 2021 e la  proroga  della  durata  triennale  del
mandato delle rappresentanze dei lavoratori dei comparti pubblici, le
elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) sono differite
al 2025. 
      2. Con riferimento al periodo contrattuale  2025-2027,  i  dati
relativi  alle  deleghe  rilasciate   a   ciascuna   amministrazione,
necessari  per  l'accertamento  della   rappresentativita'   di   cui
all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  sono
rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi  all'Agenzia  per
la rappresentanza negoziale delle  pubbliche  amministrazioni  (ARAN)
non  oltre  il  31  marzo  dell'anno   successivo   dalle   pubbliche
amministrazioni,     controfirmati     da      un      rappresentante
dell'organizzazione  sindacale   interessata,   con   modalita'   che
garantiscano la riservatezza delle informazioni». 
    All'articolo 12: 
      al comma 1, dopo le parole: «legge 28 aprile 2022, n. 46,» sono
inserite  le  seguenti:  «in  materia  di  rappresentativita'   delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari,». 
    All'articolo 13: 
      al comma 1, dopo le parole: «il Dipartimento  della  protezione
civile» sono inserite le seguenti: «della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri» e  le  parole:  «nella  corso»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nel corso»; 
      al comma 2,  dopo  le  parole:  «36  milioni»  e'  inserita  la
seguente: «di». 
    Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
      «Art. 13-bis (Proroghe  in  materia  di  sicurezza  informatica
nella pubblica amministrazione).  -  1.  In  coerenza  con  il  Piano
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,  al  fine
di garantire la sicurezza informatica della pubblica amministrazione,
gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli  strumenti  di
acquisto e di negoziazione realizzati dalla societa' Consip S.p.A.  e
dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento  di  servizi
di sicurezza  da  remoto,  compliance  e  controllo  e  sicurezza  on
premise, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono prorogati fino alla messa a  disposizione  dei
nuovi strumenti e comunque di non oltre un anno e i relativi  importi
e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato gia' raggiunto
l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari
al 50 per cento del valore  iniziale,  purche'  detti  strumenti  non
siano gia' stati prorogati e incrementati da precedenti  disposizioni
legislative e fatta salva la facolta' di recesso  dell'aggiudicatario
con riferimento a  tale  incremento,  da  esercitare  entro  quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
      2. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
    All'articolo 14: 
      al comma 1,  le  parole:  «16  dicembre  2022,  n.  204"»  sono
sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2022, n. 204,"»; 
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
        «2-bis. Al fine  di  poter  procedere  alla  riorganizzazione
entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a incrementare il
contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n.
77, di venti unita'. Ai relativi oneri, pari a 388.000 euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
        2-ter.  Al  fine  di  garantire  la  piena  attuazione  della
riorganizzazione prevista dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 26  luglio  2023,  n.  125,  il
comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n.  75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e'
sostituito dal seguente: 
          "1. Il limite di spesa per il conferimento di incarichi  di
collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227,
e' incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023  e  di  250.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2024. Nel rispetto del  limite  di  spesa
complessivo di cui al primo periodo si puo' procedere al conferimento
dei relativi incarichi  anche  in  deroga  al  limite  percentuale  e
numerico previsto dalle vigenti disposizioni". 
        2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di  cui  al
comma 2-ter, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio». 
    Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
      «Art. 14-bis (Proroga dei termini di temporaneo ripristino  del
funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari
e Portoferraio). - 1. All'articolo  10  del  decreto  legislativo  19
febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo  ripristino  di  sezioni
distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2024"; 
        b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2024"; 
        c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2023" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2024". 
      2. Il termine di cui all'articolo 10,  comma  13,  del  decreto
legislativo 19 febbraio  2014,  n.  14,  limitatamente  alle  sezioni
distaccate di Ischia, Lipari  e  Portoferraio,  e'  prorogato  al  1°
gennaio 2025. 
      3. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2024, cui
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia». 
    All'articolo 15: 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. All'articolo  1,  comma  8.4,  secondo  periodo,  del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° febbraio 2016, n.  13,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", e comunque  fino  alla  definitiva  cessione  dei
complessi aziendali"»; 
      alla  rubrica,  dopo  la  parola:  «Proroga»  e'  inserita   la
seguente: «di». 
    Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 15-bis (Proroga di termine in materia di misure a  tutela
dell'interesse  nazionale  nel  settore  degli  idrocarburi).  -   1.
All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2022,  n.  187,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023,  n.  10,
le parole: "31 dicembre 2023" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2024". 
      Art. 15-ter (Differimento di termini per  la  rateizzazione  in
materia di debiti relativi alle quote-latte). - 1. I termini  di  cui
ai commi 7 e 13 dell'articolo  10-bis  del  decreto-legge  13  giugno
2023, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  10  agosto
2023, n. 103, sono differiti al 31 dicembre 2023. 
      Art.  15-quater  (Modifiche  al  codice  di  cui   al   decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36).  -  1.  Al  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  all'articolo  16,  comma  1,  le  parole:  "concreta   ed
effettiva" sono soppresse; 
        b) all'articolo 73, comma 4, le parole: "dieci  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "trenta giorni". 
      Art. 15-quinquies (Proroga del termine per  l'operativita'  del
Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile). - 1. Al fine  di
assicurare l'operativita'  della  fondazione  "Istituto  di  Ricerche
Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", all'articolo  1,
comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le  parole:  "e
2021" sono inserite le seguenti: "e  di  500.000  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024". 
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo,
pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'universita' e della ricerca. 
      Art. 15-sexies (Differimento di termini  per  la  realizzazione
del nuovo complesso ospedaliero  della  citta'  di  Siracusa).  -  1.
All'articolo  42-bis  del  decreto-legge  8  aprile  2020,   n.   23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, le parole:  "entro  tre  anni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024"; 
        b) al comma 2, le parole: "e' di un anno, prorogabile per due
anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' fissata fino al 31 dicembre
2024". 
      2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a  16.000
euro per l'anno 2023 e 100.000 euro  per  l'anno  2024,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 
    Dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: 
      «Art.  16-bis  (Disposizioni  per  aree  terremotate).   -   1.
All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        "b-bis) per i soggetti attuatori di cui alle lettere  a),  d)
ed e) del comma  1  dell'articolo  15,  altresi'  nella  Centrale  di
committenza e stazione unica appaltante Sisma 2016  istituita  presso
la struttura del Commissario straordinario". 
      2. All'articolo 57, comma 3, primo periodo,  del  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126,  le  parole:  "nelle  medesime  funzioni"  sono
sostituite dalle seguenti: "nei predetti Uffici, anche  in  posizioni
contrattuali diverse"».