Art. 4 Dipartimento per il digitale, la connettivita' e le nuove tecnologie 1. Il Dipartimento per il digitale, la connettivita' e le nuove tecnologie - in raccordo con le altre Amministrazioni competenti, e ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) - esercita le competenze del Ministero in materia di studio, ricerca, indagine statistica, normativa, regolamentazione, sperimentazione, azioni di sostegno allo sviluppo della domanda e dell'offerta e coordinamento strategico dei servizi territoriali, nei settori delle comunicazioni elettroniche, a banda ultralarga, della radio, della televisione e delle tecnologie dell'informazione; affidamento dei servizi postali; elaborazione e attuazione delle politiche relative alle nuove tecnologie abilitanti. 2. Il Dipartimento di cui al comma 1 e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, articolata in uffici di livello dirigenziale non generale, la quale, ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), e' competente per: 1) elaborazione di studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attivita' in ambito europeo ed internazionale, nonche' cura delle attivita' preordinate al recepimento della normativa europea; 2) supporto alla partecipazione del Ministro al Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), di cui alla legge 22 aprile 2021, n. 55, con particolare riferimento alle strategie digitali nazionali e al loro impatto sulle imprese; 3) predisposizione della disciplina di regolamentazione, sia nazionale che europea, per i settori delle comunicazioni elettroniche, della radiodiffusione e dell'audiovisivo; 4) attivita' finalizzate all'affidamento del servizio universale, sulla base dell'analisi effettuata dall'Autorita' di regolamentazione, ai sensi degli articoli 3, comma 11, lettere da a) ad f) e 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ed al perfezionamento e all'applicazione del contratto di programma, nonche' alla regolazione dei rapporti con il fornitore del servizio universale; 5) rilascio di licenze ed autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi da acquisire al bilancio dello Stato; 6) rapporti con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni finalizzati all'esercizio dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 4, lettera f), e all'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo n. 261 del 1999; 7) gestione del fondo di compensazione per gli oneri del servizio postale universale; 8) rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, anche in occasione di eventi speciali e di manifestazioni pubbliche di particolare interesse sul territorio nazionale, tenuta del registro degli operatori; 9) attivita' di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonche' attivita' di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia, e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali; 10) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dal contratto di programma con il fornitore del servizio postale universale, per la parte di competenza del Ministero; 11) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni; 12) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico; 13) determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e di contributi inerenti l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze; 14) gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale; 15) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica; 16) verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti la sicurezza e l'integrita' delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico; 17) stipula e gestione del contratto di servizio con la societa' concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la societa' concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione; 18) disciplina e gestione amministrativa del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI); 19) indirizzo e coordinamento strategico degli Ispettorati territoriali (Case del made in Italy) per materia di competenza, in coordinamento con le Direzioni Generali competenti; 20) aggiornamento del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze; 21) attivita' di coordinamento e pianificazione delle frequenze a livello nazionale ed internazionale; 22) notifica delle reti e delle orbite satellitari; 23) controllo delle emissioni radioelettriche, anche in occasione di eventi speciali e di manifestazioni pubbliche di particolare interesse sul territorio nazionale, in coordinamento con la Direzione generale per i servizi territoriali; 24) partecipazione al sistema di controllo internazionale delle emissioni radioelettriche; 25) omologazione degli apparati esclusi dalla direttiva 2014/53/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; 26) autorita' di sorveglianza del mercato ed accreditamento dei relativi laboratori di prova ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128; 27) autorizzazione per gli organismi di valutazione di conformita' ai fini della certificazione CE ai sensi della direttiva 2014/53/UE, e concerto per le autorizzazioni ai sensi della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e correlati rapporti con Accredia; rapporti con la Commissione europea per il Mutual Recognition Agreement (MRA) per Paesi terzi; 28) attivita', quale amministrazione competente, relativamente all'equipaggiamento marittimo destinato alle apparecchiature di radiocomunicazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239; 29) disciplina tecnica inerente all'esercizio degli impianti radio di comunicazione elettronica delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi e degli aeromobili non iscritti al Registro aeronautico nazionale, nonche' rapporti con il Ministero delle infrastrutture e trasporti; 30) gestione del centro di calcolo per il coordinamento e la pianificazione delle frequenze e gestione del Registro nazionale delle frequenze; 31) elaborazione di pareri tecnici sulle frequenze ai fini del rilascio delle autorizzazioni per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione; 32) attivita' relative alla Fondazione Ugo Bordoni; 33) studi, ricerche e sperimentazioni in materia di innovazione e sviluppo tecnologico nel settore delle comunicazioni, delle reti di nuova generazione, della qualita' del servizio, della sicurezza informatica e della tutela delle comunicazioni, ferme restando le competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera r), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. Le attivita' di studio e ricerca sono svolte anche attraverso accordi di collaborazione con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati specializzati; 34) partecipazione, anche in consorzio con universita' ed enti o istituti di ricerca, a programmi e progetti di cooperazione e di ricerca nazionali, europei e internazionali, nonche' in sinergia con enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese; 35) elaborazione di specifiche, norme, regole tecniche per apparati, reti e sistemi di comunicazioni elettroniche e di tecnologie dell'informazione, per la qualita' e l'interconnessione delle reti e la tutela delle comunicazioni sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e, in ogni caso, nel rispetto delle competenze di cui al decreto legge n. 82 del 2021; partecipazione alle attivita' degli organismi di normazione, regolamentazione tecnica e standardizzazione nazionali, europei ed internazionali; 36) studi, sperimentazioni tecnico-scientifiche, verifiche e controlli in materia di inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica; 37) vigilanza sull'assegnazione dei nomi a dominio e sull'indirizzamento ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; Internet Governance; attuazione e coordinamento di tavoli tecnici nazionali sul tema; partecipazione ad iniziative nazionali ed internazionali sul tema; 38) individuazione delle risorse di numerazione per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico; gestione di banche dati di numeri assegnati e portati, a sostegno degli operatori del settore, con oneri a carico dei committenti; 39) prove di laboratorio per la sorveglianza e il controllo del mercato di apparati nonche' negli altri settori di competenza del Ministero; 40) certificazioni e rapporti di prova per la conformita' di apparati terminali, reti e sistemi di comunicazione elettronica a norme nazionali, europee ed internazionali; Organismo notificato ai sensi del decreto legislativo del 22 giugno 2016, n. 128; 41) sicurezza informatica di sistemi e prodotti che trattano dati classificati (Centro di valutazione - CE.VA); 42) valutazione della qualita' dei servizi di comunicazione elettronica e del servizio universale anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, identificazione degli standard e delle misure di qualita'; 43) attivita' relative alla metrologia e alla sincronizzazione delle reti degli operatori con l'orologio nazionale di riferimento; 44) attivita' di formazione tecnico-scientifica, attraverso l'annessa Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni, nel settore delle comunicazioni elettroniche e delle tecnologie dell'informazione per il personale del Ministero, della pubblica amministrazione e per il sistema delle imprese, anche riconosciuta da ordini professionali accreditati, ed in conto terzi; 45) consulenze e collaborazioni tecniche nelle materie di propria competenza rivolte a soggetti pubblici e al sistema delle imprese, in conto terzi; 46) autorita' di settore per le infrastrutture digitali, sotto-settori IXP, DNS, TLD, nonche' per i servizi digitali, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65; 47) attivita' propedeutica all'inclusione di soggetti nel perimento di sicurezza cibernetica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), h) e i), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2020, n. 131; 48) autorita' di sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 e decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi); 49) prove di laboratorio per la sorveglianza ed il controllo del mercato per l'accessibilita' di prodotti; 50) partecipazione all'implementazione degli obiettivi della Strategia Nazionale di Cybersicurezza e dell'annesso Piano di Implementazione di competenza del Ministero; 51) cura delle istruttorie e formulazione di proposte per l'esercizio dei poteri speciali del Governo con riferimento alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge11 maggio 2012, n. 56, e alle tecnologie critiche di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 179 del 2020, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge; 52) supporto tecnico nell'ambito dei tavoli e comitati istituiti per il coordinamento interministeriale della cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109; 53) supporto tecnico per la resilienza delle reti di telecomunicazioni nell'ambito della Commissione Interministeriale Tecnica della Difesa Civile (C.I.T.D.C.); 54) attivita' in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza amministrativa e collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190; 55) attivita' connesse e in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679, e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO); 56) attuazione dei progetti di riforma e investimento previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nelle materie di competenza, e relativi seguiti di competenza; 57) implementazione, nell'ambito delle proprie competenze, del Piano di comunicazione, in raccordo con l'Ufficio Stampa del Ministro; b) Direzione generale per le nuove tecnologie abilitanti, articolata in uffici di livello dirigenziale non generale, la quale, ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), e' competente per: 1) elaborazione di politiche industriali, programmi e progetti di interesse nazionale - anche con riferimento ai materiali avanzati e alle materie prime critiche - che riguardino settori e tecnologie quali: microelettronica, fotonica e semiconduttori, biotecnologia e nuove scienze della vita; intelligenza artificiale, internet delle cose, metaverso, blockchain, big data, realta' aumentata, HPC, robotica, nonche' degli altri analoghi settori previamente individuati con direttiva del Ministro; 2) attivita' correlate al perseguimento degli obiettivi del Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo), del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things; del Fondo nazionale per l'innovazione; attivita' correlate al perseguimento degli obiettivi dei programmi e interventi per la ricerca e sviluppo, l'innovazione tecnologica, gli appalti pre-commerciali, delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta per la ricerca, l'innovazione e l'assunzione di lavoratori altamente qualificati e per la competitivita' delle imprese, di programmi e interventi per favorire la nascita di nuove imprese, con particolare riferimento alle imprese innovative; 3) studi, ricerche e sperimentazioni in materia di tecnologie innovative e digitali per gli ambiti di competenza del Ministero e a supporto delle Direzioni generali richiedenti, anche attraverso accordi di collaborazione con altre amministrazioni e soggetti pubblici e privati specializzati; 4) attivita' relative alla «Fondazione centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore»; 5) partecipazione, anche in consorzio con universita' ed enti o istituti di ricerca, a programmi e progetti di cooperazione e di ricerca e sviluppo nazionali, europei e internazionali, nonche' in sinergia con enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese; 6) attuazione dei progetti di riforma e investimento previsti dal PNRR nelle materie di competenza, e relativi seguiti; 7) implementazione, nell'ambito delle proprie competenze, del Piano di comunicazione, in raccordo con l'Ufficio Stampa del Ministro; 8) attivita' in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza amministrativa e collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190; 9) attivita' connesse e in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679, e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO). 3. Presso la Direzione generale di cui al comma 2, lettera b), opera il Comitato tecnico permanente per la microelettronica, di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 11, lettere da a) ad f) del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio»: Articolo 3 (Servizi universale). 11. Il fornitore del servizio universale e' designato nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. La designazione e' effettuata sulla base dell'analisi dei costi del servizio universale nonche' dei seguenti criteri: a) garanzia della continuita' della fornitura del servizio universale in considerazione del ruolo da questo svolto nella coesione economica e sociale; b) redditivita' degli investimenti; c) struttura organizzativa dell'impresa; d) stato economico dell'impresa nell'ultimo triennio; e) esperienza di settore; f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione nel settore specifico, con esito positivo. - Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio": Articolo 23 (Norme transitorie). - 1. Fino alla piena operativita' dell'Agenzia di cui all'articolo 2, e comunque non oltre due mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 18 del medesimo articolo 2, il Ministero dello sviluppo economico continua ad esercitare le funzioni di regolamentazione del settore postale. 2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 3, il servizio universale e' affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. Ogni cinque anni il Ministero dello sviluppo economico verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'autorita' di regolamentazione, che l'affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A. sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell'articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dall'autorita'. In caso di esito negativo della verifica di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico dispone la revoca dell'affidamento. (88) 3. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti dell'autorita' di regolamentazione di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 2, si applica la disciplina vigente al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. 4. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative in materia di partecipazione al Fondo di compensazione dei titolari di autorizzazione generale, di cui all'articolo 10, comma 2, continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. 5. Nelle more di eventuali modifiche alle disposizioni regolatorie di settore, restano efficaci, purche' non incompatibili, le discipline vigenti al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4, lettera f) e dell'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo n. 261 del 1999, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio». Articolo 2, comma 4, lettera f) (Autorita' nazionale di regolamentazione del settore postale). f) vigilanza - anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico - sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi postali; Articolo 21 (Sanzioni). 8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo spetta all'autorita', che puo', nell'esercizio di tale potere, avvalersi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con modalita' da stabilire nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 16 - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, lettera r), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante "Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale" convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. Articolo 7 comma 1, lettera r) (Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale). Perseguendo obiettivi di eccellenza, supporta negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del sistema dell'universita' e della ricerca nonche' del sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche. A tali fini, l'Agenzia puo' promuovere, sviluppare e finanziare specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla ricerca militare. L'Agenzia puo' altresi' promuovere la costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della cybersicurezza, nonche' promuovere la realizzazione di studi di fattibilita' e di analisi valutative finalizzati a tale scopo; - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni» convertito, con modificazioni, dalla legge11 maggio 2012, n. 56. Articolo 1-bis (Poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi). - 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, costituiscono attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Ai medesimi fini di cui al presente articolo, ulteriori servizi, beni, rapporti, attivita' e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, possono essere individuati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e con gli altri Ministri competenti per settore, e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali i decreti sono adottati anche in mancanza di parere. 2. Fermi gli obblighi previsti ai sensi del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, le imprese che, anche attraverso contratti o accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al comma 1, ovvero componenti ad alta intensita' tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, notificano, prima di procedere alla predetta acquisizione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale nel quale sono contenuti: il settore interessato dalla notifica; dettagliati dati identificativi del soggetto notificante; il programma di acquisti; dettagliati dati identificativi dei relativi, anche potenziali, fornitori; descrizione dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta intensita' tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al comma 1; un'informativa completa sui contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi di cui al comma 1; ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalita' di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante, nonche' dell'esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni imposte a seguito di precedenti notifiche; un'informativa completa relativa alle eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2019, ai fini dello svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), inclusiva dell'esito della valutazione, ove disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora imposte. Con uno dei decreti di cui al comma 1, possono altresi' essere individuati ulteriori contenuti del piano annuale, eventuali ulteriori criteri e modalita' con cui procedere alla notifica del medesimo piano, oltre ad eventuali tipologie di attivita' escluse dall'obbligo di notifica, anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell'operazione. Il piano di cui al presente comma include altresi' l'informativa completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G gia' autorizzati, in relazione ai quali resta ferma l'efficacia dei provvedimenti autorizzativi gia' adottati. 3. La notifica di cui di cui al comma 2 e' trasmessa annualmente, prima di procedere all'attuazione del piano, salva la possibilita' di aggiornare, previa notifica ai sensi del medesimo comma 2 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il piano medesimo in corso di anno, con cadenza quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme delibera del Consiglio dei ministri, e' approvato il piano annuale di cui al comma 2, previa eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni, ovvero ne e' negata l'approvazione con l'esercizio del potere di veto. Salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano, rimane ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri gia' adottati alla data di entrata in vigore del presente articolo. Se e' necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilita', che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo puo' essere prorogato fino a venti giorni, prorogabili per una sola volta, di ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessita'. Se nel corso dell'istruttoria si rende necessario richiedere informazioni al notificante, tale termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Se si rende necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di informazioni al notificante e le richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni di cui al secondo periodo decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Decorsi i predetti termini, il piano si intende approvato. 4. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall'Unione europea. Se le prescrizioni o condizioni non risultano sufficienti ad assicurare la tutela dei citati interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti del piano notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi di sostituzione degli apparati e dell'esigenza di non rallentare lo sviluppo della tecnologia 5G o di altre tecnologie nel Paese, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e adeguatezza, approva, in tutto o in parte, il piano per un periodo temporale, anche limitato, indicando un termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi ovvero non approva il piano esercitando il potere di veto. 5. Salvo quanto previsto dal presente comma, se il soggetto notificante inizia l'esecuzione di contratti o accordi, successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, compresi nella notifica, prima che sia decorso il termine per l'approvazione del piano, il Governo puo' ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al tre per cento del fatturato del soggetto tenuto alla notifica. I contratti eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore alla violazione, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria sino a un dodicesimo di quella prevista al secondo periodo per ogni mese di ritardo nell'adempimento, commisurata al ritardo. Analoga sanzione puo' essere applicata per il ritardo nell'adempimento dell'ingiunzione di cui al primo periodo. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avviare d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica. 6. Per l'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo il gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali e' composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove previsto, nonche' dai rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa, per le valutazioni tecniche della documentazione relativa al piano annuale di cui al comma 2, e ai suoi eventuali aggiornamenti, propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e relative ai beni e alle componenti ad alta intensita' tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al comma 1 nonche' ad altri possibili fattori di vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi. 7. Le attivita' di monitoraggio, tese alla verifica dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni impartite con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della relativa adeguatezza e alla verifica dell'adozione di adeguate misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o condizioni sono svolte da un comitato composto da uno o piu' rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, o, se non nominato, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, nonche' dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per le attivita' di monitoraggio, il comitato si avvale anche del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa. Ai lavori del comitato di monitoraggio possono essere chiamati a partecipare altri rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 6. Al fine del concreto esercizio delle attivita' di monitoraggio il soggetto interessato comunica, con la periodicita' indicata con il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, ogni attivita' esecutiva posta in essere, ivi inclusa la stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico ed evidenziando le ragioni idonee ad assicurare la conformita' della medesima al piano approvato ai sensi del comma 3. Il soggetto interessato trasmette altresi' una relazione periodica semestrale sulle attivita' in corso. E' fatta salva la possibilita' per il comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche tecniche, anche con le modalita' di cui all'articolo 2-bis, relativamente ai beni e alle componenti ad alta intensita' tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al comma 1 nonche' ad altri possibili fattori di vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, oggetto del provvedimento di esercizio dei poteri speciali. L'inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a incidere sul provvedimento approvativo e' segnalata al gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali di cui al comma 6, il quale puo' proporre al Consiglio dei ministri l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 5, la revoca o la modifica del provvedimento autorizzativo e il divieto di esercizio delle attivita' funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al comma 1. 8. Per le attivita' previste dal presente articolo ai componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del Comitato di monitoraggio di cui al comma 5 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi del comma 6, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere individuate misure di semplificazione delle modalita' di notifica, dei termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al presente articolo. - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici": Articolo 5 (Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica). 7. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e' istituito un Comitato tecnico permanente per la microelettronica, di seguito denominato "Comitato", composto da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca.