Art. 4 
 
           Dipartimento per il digitale, la connettivita' 
                        e le nuove tecnologie 
 
  1. Il Dipartimento per il digitale, la  connettivita'  e  le  nuove
tecnologie - in raccordo con le altre Amministrazioni  competenti,  e
ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio
dei  ministri  e  all'Agenzia   per   la   cybersicurezza   nazionale
(ACN) - esercita le competenze del Ministero in  materia  di  studio,
ricerca,   indagine    statistica,    normativa,    regolamentazione,
sperimentazione, azioni di sostegno allo  sviluppo  della  domanda  e
dell'offerta e coordinamento strategico dei servizi territoriali, nei
settori delle comunicazioni elettroniche, a banda  ultralarga,  della
radio,  della  televisione  e  delle  tecnologie   dell'informazione;
affidamento dei servizi  postali;  elaborazione  e  attuazione  delle
politiche relative alle nuove tecnologie abilitanti. 
  2. Il Dipartimento di cui al comma 1  e'  articolato  nei  seguenti
uffici di livello dirigenziale generale: 
    a) Direzione generale per il digitale e  le  telecomunicazioni  -
Istituto   superiore   delle   comunicazioni   e   delle   tecnologie
dell'informazione, articolata in uffici di livello  dirigenziale  non
generale, la quale, ferme  restando  le  competenze  attribuite  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e   all'Agenzia   per   la
cybersicurezza nazionale (ACN), e' competente per: 
      1) elaborazione di studi sulle  prospettive  di  evoluzione  di
reti e servizi di comunicazione  elettronica,  di  radiodiffusione  e
postali,  partecipazione   all'attivita'   in   ambito   europeo   ed
internazionale,  nonche'  cura   delle   attivita'   preordinate   al
recepimento della normativa europea; 
      2)  supporto  alla  partecipazione  del  Ministro  al  Comitato
interministeriale per la transizione digitale  (CITD),  di  cui  alla
legge 22  aprile  2021,  n.  55,  con  particolare  riferimento  alle
strategie digitali nazionali e al loro impatto sulle imprese; 
      3) predisposizione della disciplina  di  regolamentazione,  sia
nazionale  che   europea,   per   i   settori   delle   comunicazioni
elettroniche, della radiodiffusione e dell'audiovisivo; 
      4)   attivita'   finalizzate   all'affidamento   del   servizio
universale, sulla  base  dell'analisi  effettuata  dall'Autorita'  di
regolamentazione, ai sensi degli articoli 3, comma 11, lettere da  a)
ad f) e 23 del decreto legislativo 22 luglio  1999,  n.  261,  ed  al
perfezionamento  e  all'applicazione  del  contratto  di   programma,
nonche' alla regolazione dei rapporti con il fornitore  del  servizio
universale; 
      5)  rilascio   di   licenze   ed   autorizzazioni   postali   e
determinazione dei relativi contributi da acquisire al bilancio dello
Stato; 
      6) rapporti con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
finalizzati  all'esercizio  dell'attivita'  di   vigilanza   di   cui
all'articolo 2, comma 4, lettera f), e all'articolo 21, comma 8,  del
decreto legislativo n. 261 del 1999; 
      7) gestione del  fondo  di  compensazione  per  gli  oneri  del
servizio postale universale; 
      8) rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e
servizi di comunicazione elettronica,  di  radiodiffusione  sonora  e
televisiva e  delle  licenze  ed  autorizzazioni  postali,  anche  in
occasione  di  eventi  speciali  e  di  manifestazioni  pubbliche  di
particolare interesse sul territorio nazionale, tenuta  del  registro
degli operatori; 
      9)  attivita'  di   supporto   alla   politica   filatelica   e
all'emissione  delle  carte  valori  postali,  nonche'  attivita'  di
segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e
la filatelia, e della Commissione  per  lo  studio  e  l'elaborazione
delle carte valori postali; 
      10) vigilanza sull'assolvimento degli  obblighi  derivanti  dal
contratto  di  programma  con  il  fornitore  del  servizio   postale
universale, per la parte di competenza del Ministero; 
      11) assegnazione  dei  diritti  d'uso  delle  frequenze  per  i
servizi  di  comunicazione  elettronica,  di  radiodiffusione  e  dei
diritti d'uso delle numerazioni; 
      12) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di
comunicazione elettronica ad uso pubblico; 
      13) determinazione e acquisizione al bilancio  dello  Stato  di
canoni,   diritti   amministrativi   e   di    contributi    inerenti
l'espletamento di reti e servizi di comunicazione  elettronica  e  di
radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze; 
      14) gestione degli  interventi  di  incentivazione  a  sostegno
dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale; 
      15) vigilanza sull'assolvimento degli  obblighi  derivanti  dai
titoli  abilitativi  in   materia   di   servizi   di   comunicazione
elettronica; 
      16) verifica delle  condizioni  delle  autorizzazioni  generali
inerenti la sicurezza e  l'integrita'  delle  reti  di  comunicazione
elettronica ad uso pubblico; 
      17) stipula  e  gestione  del  contratto  di  servizio  con  la
societa' concessionaria per il servizio pubblico di  radiodiffusione,
vigilanza  sull'assolvimento  degli  obblighi  derivanti  dai  titoli
abilitativi  e  dal   contratto   di   servizio   con   la   societa'
concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione; 
      18)  disciplina   e   gestione   amministrativa   del   Sistema
informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI); 
      19) indirizzo  e  coordinamento  strategico  degli  Ispettorati
territoriali (Case del made in Italy) per materia di  competenza,  in
coordinamento con le Direzioni Generali competenti; 
      20) aggiornamento del Piano  nazionale  di  ripartizione  delle
frequenze; 
      21) attivita' di coordinamento e pianificazione delle frequenze
a livello nazionale ed internazionale; 
      22) notifica delle reti e delle orbite satellitari; 
      23)  controllo  delle  emissioni  radioelettriche,   anche   in
occasione  di  eventi  speciali  e  di  manifestazioni  pubbliche  di
particolare interesse sul territorio nazionale, in coordinamento  con
la Direzione generale per i servizi territoriali; 
      24) partecipazione al sistema di controllo internazionale delle
emissioni radioelettriche; 
      25)  omologazione  degli  apparati  esclusi   dalla   direttiva
2014/53/UE, del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16  aprile
2014; 
      26) autorita' di sorveglianza del mercato ed accreditamento dei
relativi laboratori di prova ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
giugno 2016, n. 128; 
      27)  autorizzazione  per  gli  organismi  di   valutazione   di
conformita' ai fini della certificazione CE ai sensi della  direttiva
2014/53/UE, e concerto per le autorizzazioni ai sensi della direttiva
2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, e correlati rapporti con Accredia; rapporti con la  Commissione
europea per il Mutual Recognition Agreement (MRA) per Paesi terzi; 
      28) attivita', quale amministrazione competente,  relativamente
all'equipaggiamento  marittimo  destinato  alle  apparecchiature   di
radiocomunicazione,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239; 
      29) disciplina tecnica inerente  all'esercizio  degli  impianti
radio di comunicazione elettronica delle stazioni  radioelettriche  a
bordo  delle  navi  e  degli  aeromobili  non  iscritti  al  Registro
aeronautico  nazionale,  nonche'  rapporti  con  il  Ministero  delle
infrastrutture e trasporti; 
      30) gestione del centro di calcolo per il  coordinamento  e  la
pianificazione delle frequenze  e  gestione  del  Registro  nazionale
delle frequenze; 
      31) elaborazione di pareri tecnici sulle frequenze ai fini  del
rilascio  delle  autorizzazioni  per  i  servizi   di   comunicazione
elettronica e di radiodiffusione; 
      32) attivita' relative alla Fondazione Ugo Bordoni; 
      33) studi, ricerche e sperimentazioni in materia di innovazione
e sviluppo tecnologico nel settore delle comunicazioni, delle reti di
nuova generazione,  della  qualita'  del  servizio,  della  sicurezza
informatica e della tutela delle  comunicazioni,  ferme  restando  le
competenze  dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale  di  cui
all'art. 7, comma 1, lettera r), del decreto-legge 14 giugno 2021, n.
82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
Le attivita' di studio e ricerca sono svolte anche attraverso accordi
di collaborazione con altre amministrazioni  e  soggetti  pubblici  e
privati specializzati; 
      34) partecipazione, anche in consorzio con universita' ed  enti
o istituti di ricerca, a programmi e progetti di  cooperazione  e  di
ricerca nazionali, europei e internazionali, nonche' in sinergia  con
enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese; 
      35) elaborazione di  specifiche,  norme,  regole  tecniche  per
apparati,  reti  e  sistemi  di  comunicazioni  elettroniche   e   di
tecnologie dell'informazione, per la  qualita'  e  l'interconnessione
delle reti e la tutela delle comunicazioni sentita l'Agenzia  per  la
cybersicurezza  nazionale  e,  in  ogni  caso,  nel  rispetto   delle
competenze di cui al decreto legge n.  82  del  2021;  partecipazione
alle  attivita'  degli  organismi  di  normazione,   regolamentazione
tecnica e standardizzazione nazionali, europei ed internazionali; 
      36) studi, sperimentazioni  tecnico-scientifiche,  verifiche  e
controlli in materia di inquinamento elettromagnetico e  impatto  sui
sistemi di comunicazione elettronica; 
      37)  vigilanza  sull'assegnazione  dei   nomi   a   dominio   e
sull'indirizzamento ai sensi del decreto legislativo 1° agosto  2003,
n. 259; Internet Governance; attuazione  e  coordinamento  di  tavoli
tecnici nazionali sul tema; partecipazione ad iniziative nazionali ed
internazionali sul tema; 
      38) individuazione delle risorse di numerazione per  i  servizi
di comunicazione elettronica ad uso pubblico; gestione di banche dati
di numeri  assegnati  e  portati,  a  sostegno  degli  operatori  del
settore, con oneri a carico dei committenti; 
      39) prove di laboratorio per la sorveglianza e il controllo del
mercato di apparati nonche' negli altri  settori  di  competenza  del
Ministero; 
      40) certificazioni e rapporti di prova per  la  conformita'  di
apparati terminali, reti e sistemi  di  comunicazione  elettronica  a
norme nazionali, europee ed internazionali; Organismo  notificato  ai
sensi del decreto legislativo del 22 giugno 2016, n. 128; 
      41) sicurezza informatica di sistemi e  prodotti  che  trattano
dati classificati (Centro di valutazione - CE.VA); 
      42) valutazione della qualita'  dei  servizi  di  comunicazione
elettronica e del servizio universale  anche  in  collaborazione  con
altre pubbliche amministrazioni,  identificazione  degli  standard  e
delle misure di qualita'; 
      43) attivita' relative alla metrologia e alla  sincronizzazione
delle reti degli operatori con l'orologio nazionale di riferimento; 
      44) attivita'  di  formazione  tecnico-scientifica,  attraverso
l'annessa Scuola superiore di specializzazione in  telecomunicazioni,
nel settore  delle  comunicazioni  elettroniche  e  delle  tecnologie
dell'informazione per il  personale  del  Ministero,  della  pubblica
amministrazione e per il sistema delle imprese, anche riconosciuta da
ordini professionali accreditati, ed in conto terzi; 
      45) consulenze  e  collaborazioni  tecniche  nelle  materie  di
propria competenza rivolte a soggetti pubblici  e  al  sistema  delle
imprese, in conto terzi; 
      46)  autorita'  di  settore  per  le  infrastrutture  digitali,
sotto-settori IXP, DNS, TLD, nonche' per i servizi digitali, ai sensi
del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65; 
      47)  attivita'  propedeutica  all'inclusione  di  soggetti  nel
perimento di sicurezza cibernetica ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
lettera e), h) e i), del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 30 luglio 2020, n. 131; 
      48) autorita' di sorveglianza del mercato delle apparecchiature
radio ai sensi del decreto legislativo  22  giugno  2016,  n.  128  e
decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 (Attuazione della direttiva
(UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  aprile
2019, sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi); 
      49) prove di laboratorio per la sorveglianza  ed  il  controllo
del mercato per l'accessibilita' di prodotti; 
      50) partecipazione all'implementazione  degli  obiettivi  della
Strategia  Nazionale  di  Cybersicurezza  e  dell'annesso  Piano   di
Implementazione di competenza del Ministero; 
      51) cura delle  istruttorie  e  formulazione  di  proposte  per
l'esercizio dei poteri speciali del Governo con riferimento alle reti
di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia  5G  ai
sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15  marzo  2012,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge11 maggio 2012,  n.  56,  e
alle tecnologie critiche  di  cui  all'articolo  9  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  179  del  2020,  ai  sensi
dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge; 
      52)  supporto  tecnico  nell'ambito  dei  tavoli   e   comitati
istituiti per il coordinamento interministeriale della cybersicurezza
nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109; 
      53)  supporto  tecnico  per  la  resilienza   delle   reti   di
telecomunicazioni  nell'ambito  della  Commissione  Interministeriale
Tecnica della Difesa Civile (C.I.T.D.C.); 
      54) attivita' in materia  di  prevenzione  della  corruzione  e
promozione della trasparenza amministrativa e collaborazione  con  il
Responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza
di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190; 
      55) attivita' connesse e in tema di  trattamento  e  protezione
dei dati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679, e rapporti con  la
struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO); 
      56) attuazione dei progetti di riforma e investimento  previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nelle  materie  di
competenza, e relativi seguiti di competenza; 
      57) implementazione, nell'ambito delle proprie competenze,  del
Piano  di  comunicazione,  in  raccordo  con  l'Ufficio  Stampa   del
Ministro; 
    b)  Direzione  generale  per  le  nuove  tecnologie   abilitanti,
articolata in uffici di livello dirigenziale non generale, la  quale,
ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio
dei ministri e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN),  e'
competente per: 
      1) elaborazione di politiche industriali, programmi e  progetti
di interesse nazionale - anche con riferimento ai materiali  avanzati
e alle materie prime critiche - che riguardino settori  e  tecnologie
quali: microelettronica, fotonica e semiconduttori,  biotecnologia  e
nuove scienze della vita; intelligenza  artificiale,  internet  delle
cose,  metaverso,  blockchain,  big  data,  realta'  aumentata,  HPC,
robotica,  nonche'   degli   altri   analoghi   settori   previamente
individuati con direttiva del Ministro; 
      2) attivita' correlate al  perseguimento  degli  obiettivi  del
Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune  Interesse  Europeo),  del
Fondo per lo  sviluppo  delle  tecnologie  e  delle  applicazioni  di
intelligenza artificiale, blockchain e internet of things; del  Fondo
nazionale per l'innovazione;  attivita'  correlate  al  perseguimento
degli obiettivi dei programmi e interventi per la ricerca e sviluppo,
l'innovazione  tecnologica,  gli   appalti   pre-commerciali,   delle
agevolazioni nella  forma  del  credito  d'imposta  per  la  ricerca,
l'innovazione e l'assunzione di lavoratori  altamente  qualificati  e
per la competitivita' delle imprese, di programmi  e  interventi  per
favorire la nascita di nuove  imprese,  con  particolare  riferimento
alle imprese innovative; 
      3) studi, ricerche e sperimentazioni in materia  di  tecnologie
innovative e digitali per gli ambiti di competenza del Ministero e  a
supporto  delle  Direzioni  generali  richiedenti,  anche  attraverso
accordi  di  collaborazione  con  altre  amministrazioni  e  soggetti
pubblici e privati specializzati; 
      4) attivita' relative alla «Fondazione centro italiano  per  il
design dei circuiti integrati a semiconduttore»; 
      5) partecipazione, anche in consorzio con universita' ed enti o
istituti di ricerca, a programmi e  progetti  di  cooperazione  e  di
ricerca e sviluppo nazionali, europei e  internazionali,  nonche'  in
sinergia con enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese; 
      6) attuazione dei progetti di riforma e  investimento  previsti
dal PNRR nelle materie di competenza, e relativi seguiti; 
      7) implementazione, nell'ambito delle proprie  competenze,  del
Piano  di  comunicazione,  in  raccordo  con  l'Ufficio  Stampa   del
Ministro; 
      8) attivita' in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e
promozione della trasparenza amministrativa e collaborazione  con  il
Responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza
di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190; 
      9) attivita' connesse e in tema di trattamento e protezione dei
dati, ai sensi del Regolamento Europeo n.  679,  e  rapporti  con  la
struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO). 
  3. Presso la Direzione generale di cui  al  comma  2,  lettera  b),
opera il Comitato tecnico permanente per la microelettronica, di  cui
all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3,  comma  11,
          lettere da a) ad f) del decreto legislativo 22 luglio 1999,
          n.  261,  recante  «Attuazione  della  direttiva   97/67/CE
          concernente regole  comuni  per  lo  sviluppo  del  mercato
          interno  dei  servizi   postali   comunitari   e   per   il
          miglioramento della qualita' del servizio»: 
              Articolo 3 (Servizi universale). 
              11. Il fornitore del servizio universale  e'  designato
          nel   rispetto   del   principio   di   trasparenza,    non
          discriminazione  e  proporzionalita'.  La  designazione  e'
          effettuata sulla base dell'analisi dei costi  del  servizio
          universale nonche' dei seguenti criteri: 
                a) garanzia della  continuita'  della  fornitura  del
          servizio universale in considerazione del ruolo  da  questo
          svolto nella coesione economica e sociale; 
                b) redditivita' degli investimenti; 
                c) struttura organizzativa dell'impresa; 
                d) stato economico dell'impresa nell'ultimo triennio; 
                e) esperienza di settore; 
                f)  eventuali  pregressi  rapporti  con  la  pubblica
          amministrazione nel settore specifico, con esito positivo. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,  recante  "Attuazione
          della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni  per  lo
          sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
          e per il miglioramento della qualita' del servizio": 
              Articolo 23 (Norme transitorie). - 1. Fino  alla  piena
          operativita' dell'Agenzia di cui all'articolo 2, e comunque
          non oltre due mesi dalla data di adozione  del  decreto  di
          cui al comma 18 del medesimo articolo 2, il Ministero dello
          sviluppo economico continua ad esercitare  le  funzioni  di
          regolamentazione del settore postale. 
              2.  Sulla  base  dei  criteri  di  cui  al   comma   11
          dell'articolo 3, il servizio universale e' affidato a Poste
          Italiane  S.p.A.  per  un  periodo  di  quindici  anni,   a
          decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva  2008/6/CE.  Ogni
          cinque anni il Ministero dello sviluppo economico verifica,
          sulla  base  di  un'analisi  effettuata  dall'autorita'  di
          regolamentazione, che l'affidamento del servizio universale
          a Poste Italiane S.p.A. sia conforme ai criteri di cui alle
          lettere da a) ad f) del comma  11  dell'articolo  3  e  che
          nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento
          di  efficienza,  sulla  base  di  indicatori   definiti   e
          quantificati dall'autorita'.  In  caso  di  esito  negativo
          della verifica di cui al periodo precedente,  il  Ministero
          dello    sviluppo    economico    dispone     la     revoca
          dell'affidamento. (88) 
              3.  Sino  all'entrata  in  vigore   dei   provvedimenti
          dell'autorita' di regolamentazione di cui  all'articolo  5,
          comma  4,  e  all'articolo  6,  comma  2,  si  applica   la
          disciplina  vigente  al  momento  della  pubblicazione  del
          decreto   legislativo   di   attuazione   della   direttiva
          2008/6/CE. 
              4.  Sino  all'entrata  in  vigore  delle   disposizioni
          attuative  in  materia  di  partecipazione  al   Fondo   di
          compensazione dei titolari di autorizzazione  generale,  di
          cui all'articolo 10, comma 2,  continua  ad  applicarsi  la
          disciplina  vigente  al  momento  della  pubblicazione  del
          decreto   legislativo   di   attuazione   della   direttiva
          2008/6/CE. 
              5. Nelle more di eventuali modifiche alle  disposizioni
          regolatorie  di  settore,  restano  efficaci,  purche'  non
          incompatibili,  le  discipline  vigenti  al  momento  della
          pubblicazione del decreto legislativo di  attuazione  della
          direttiva 2008/6/CE. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4, lettera
          f) e dell'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo  n.
          261 del 1999, recante «Attuazione della direttiva  97/67/CE
          concernente regole  comuni  per  lo  sviluppo  del  mercato
          interno  dei  servizi   postali   comunitari   e   per   il
          miglioramento della qualita' del servizio». 
              Articolo 2, comma 4, lettera f) (Autorita' nazionale di
          regolamentazione del settore postale). 
                f)  vigilanza  -  anche  avvalendosi   degli   organi
          territoriali  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  -
          sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del
          servizio universale e su quelli  derivanti  da  licenze  ed
          autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni
          generali della fornitura dei servizi postali; 
              Articolo 21 (Sanzioni). 
                8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal
          presente   articolo   spetta   all'autorita',   che   puo',
          nell'esercizio  di  tale  potere,  avvalersi  degli  organi
          territoriali del Ministero dello  sviluppo  economico,  con
          modalita' da stabilire nel regolamento di cui  all'articolo
          2, comma 16 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, lettera
          r), del  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,  recante
          "Disposizioni  urgenti  in   materia   di   cybersicurezza,
          definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
          istituzione dell'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale"
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,
          n. 109. 
              Articolo 7 comma 1, lettera  r) (Funzioni  dell'Agenzia
          per la cybersicurezza nazionale). 
                Perseguendo obiettivi di eccellenza,  supporta  negli
          ambiti  di  competenza,  mediante  il  coinvolgimento   del
          sistema  dell'universita'  e  della  ricerca  nonche'   del
          sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di  competenze  e
          capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche. A  tali
          fini, l'Agenzia puo' promuovere,  sviluppare  e  finanziare
          specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il
          trasferimento tecnologico dei risultati della  ricerca  nel
          settore. L'Agenzia assicura il necessario raccordo  con  le
          altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
          in materia di cybersicurezza  e,  in  particolare,  con  il
          Ministero  della  difesa  per  gli  aspetti  inerenti  alla
          ricerca militare. L'Agenzia  puo'  altresi'  promuovere  la
          costituzione    di    aree    dedicate    allo     sviluppo
          dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e  il
          reclutamento  di  personale  nei  settori  avanzati   dello
          sviluppo  della  cybersicurezza,  nonche'   promuovere   la
          realizzazione  di  studi  di  fattibilita'  e  di   analisi
          valutative finalizzati a tale scopo; 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   1-bis   del
          decreto-legge 15 marzo  2012,  n.  21,  recante  «Norme  in
          materia di poteri  speciali  sugli  assetti  societari  nei
          settori della difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'
          per  le  attivita'  di  rilevanza  strategica  nei  settori
          dell'energia,  dei   trasporti   e   delle   comunicazioni»
          convertito, con modificazioni, dalla legge11  maggio  2012,
          n. 56. 
              Articolo 1-bis (Poteri speciali inerenti ai servizi  di
          comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia  5G,
          basati sulla tecnologia cloud e altri attivi). - 1. Ai fini
          dell'esercizio dei  poteri  speciali  di  cui  al  presente
          articolo, costituiscono attivita' di  rilevanza  strategica
          per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di
          comunicazione  elettronica  a  banda  larga  basati   sulla
          tecnologia  5G.  Ai  medesimi  fini  di  cui  al   presente
          articolo, ulteriori servizi, beni,  rapporti,  attivita'  e
          tecnologie rilevanti ai fini della  sicurezza  cibernetica,
          ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud,  possono
          essere individuati con uno o piu'  decreti  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dello sviluppo  economico,  il  Ministro  dell'interno,  il
          Ministro della difesa, il Ministro degli  affari  esteri  e
          della  cooperazione   internazionale,   il   Ministro   per
          l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e  con
          gli  altri  Ministri  competenti  per  settore,  e  sentita
          l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in  deroga
          all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  previo
          parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  che  e'
          reso entro trenta giorni dalla data di  trasmissione  degli
          schemi di decreto, decorsi i quali i decreti sono  adottati
          anche in mancanza di parere. 
              2.  Fermi  gli   obblighi   previsti   ai   sensi   del
          decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 novembre  2019,  n.  133,  le
          imprese  che,  anche  attraverso   contratti   o   accordi,
          intendano acquisire, a qualsiasi  titolo,  beni  o  servizi
          relativi  alla  progettazione,  alla  realizzazione,   alla
          manutenzione e alla gestione  delle  attivita'  di  cui  al
          comma 1, ovvero componenti ad alta  intensita'  tecnologica
          funzionali  alla   predetta   realizzazione   o   gestione,
          notificano, prima di procedere alla predetta  acquisizione,
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale
          nel quale sono  contenuti:  il  settore  interessato  dalla
          notifica;  dettagliati  dati  identificativi  del  soggetto
          notificante; il programma  di  acquisti;  dettagliati  dati
          identificativi dei relativi, anche  potenziali,  fornitori;
          descrizione dei beni, dei servizi  e  delle  componenti  ad
          alta intensita' tecnologica funzionali alla  progettazione,
          alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle
          attivita' di cui al comma 1;  un'informativa  completa  sui
          contratti in corso e sulle prospettive  di  sviluppo  della
          rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attivi di cui  al
          comma 1; ogni ulteriore informazione funzionale  a  fornire
          un dettagliato  quadro  delle  modalita'  di  sviluppo  dei
          sistemi  di  digitalizzazione  del   notificante,   nonche'
          dell'esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni
          imposte a seguito di precedenti  notifiche;  un'informativa
          completa relativa alle eventuali  comunicazioni  effettuate
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  6,  lettera  a),   del
          decreto-legge   n.   105   del   2019,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 133 del 2019, ai  fini  dello
          svolgimento delle  verifiche  di  sicurezza  da  parte  del
          Centro di valutazione e  certificazione  nazionale  (CVCN),
          inclusiva dell'esito della valutazione, ove disponibile,  e
          delle relative prescrizioni, qualora imposte. Con  uno  dei
          decreti  di  cui  al  comma  1,  possono  altresi'   essere
          individuati  ulteriori   contenuti   del   piano   annuale,
          eventuali ulteriori criteri e modalita' con  cui  procedere
          alla  notifica  del  medesimo  piano,  oltre  ad  eventuali
          tipologie di attivita' escluse  dall'obbligo  di  notifica,
          anche   in   considerazione   delle   ridotte    dimensioni
          dell'operazione. Il piano di cui al presente comma  include
          altresi'  l'informativa  completa  sui  contratti  o  sugli
          accordi relativi ai servizi di comunicazione elettronica  a
          banda larga basati sulla tecnologia 5G gia' autorizzati, in
          relazione   ai   quali   resta   ferma   l'efficacia    dei
          provvedimenti autorizzativi gia' adottati. 
              3. La notifica di cui di cui al comma  2  e'  trasmessa
          annualmente, prima di procedere all'attuazione  del  piano,
          salva la possibilita' di  aggiornare,  previa  notifica  ai
          sensi del medesimo comma 2 alla  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri, il piano  medesimo  in  corso  di  anno,  con
          cadenza quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica,
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adottato su conforme delibera del Consiglio  dei  ministri,
          e' approvato il piano annuale di cui  al  comma  2,  previa
          eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni,  ovvero
          ne e' negata l'approvazione con l'esercizio del  potere  di
          veto. Salvo diversa previsione nel decreto di  approvazione
          del  piano,  rimane  ferma  l'efficacia  dei  decreti   del
          Presidente del Consiglio dei ministri  gia'  adottati  alla
          data di entrata in vigore  del  presente  articolo.  Se  e'
          necessario  svolgere  approfondimenti  riguardanti  aspetti
          tecnici  anche  relativi  alla  valutazione  di   possibili
          fattori di  vulnerabilita',  che  potrebbero  compromettere
          l'integrita' e la sicurezza delle reti,  dei  dati  che  vi
          transitano o dei sistemi, il termine di  trenta  giorni  di
          cui al secondo periodo puo' essere prorogato fino  a  venti
          giorni, prorogabili per una sola volta, di ulteriori  venti
          giorni, in casi di particolare complessita'. Se  nel  corso
          dell'istruttoria    si    rende    necessario    richiedere
          informazioni al notificante, tale termine e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Se si rende necessario formulare  richieste  istruttorie  a
          soggetti terzi, il predetto termine  di  trenta  giorni  e'
          sospeso, per una sola  volta,  fino  al  ricevimento  delle
          informazioni richieste, che sono rese entro il  termine  di
          venti giorni. Le richieste di informazioni al notificante e
          le richieste istruttorie a soggetti terzi  successive  alla
          prima non sospendono i termini. In  caso  di  incompletezza
          della notifica, il termine  di  trenta  giorni  di  cui  al
          secondo periodo decorre dal ricevimento delle  informazioni
          o degli elementi  che  la  integrano.  Decorsi  i  predetti
          termini, il piano si intende approvato. 
              4.  I  poteri  speciali  sono  esercitati  nella  forma
          dell'imposizione di specifiche  prescrizioni  o  condizioni
          ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la  tutela
          degli interessi essenziali della difesa e  della  sicurezza
          nazionale. A tal fine, sono oggetto  di  valutazione  anche
          gli  elementi  indicanti  la   presenza   di   fattori   di
          vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita'  e
          la sicurezza delle reti  e  dei  dati  che  vi  transitano,
          compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle
          linee  guida   elaborati   a   livello   internazionale   e
          dall'Unione europea. Se le prescrizioni  o  condizioni  non
          risultano sufficienti ad assicurare la  tutela  dei  citati
          interessi, il Governo,  tenendo  conto  dei  contenuti  del
          piano notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei  tempi
          di sostituzione  degli  apparati  e  dell'esigenza  di  non
          rallentare lo sviluppo  della  tecnologia  5G  o  di  altre
          tecnologie  nel  Paese,  nel  rispetto  dei   principi   di
          proporzionalita' e adeguatezza,  approva,  in  tutto  o  in
          parte, il piano per un periodo temporale,  anche  limitato,
          indicando  un  termine  per  l'eventuale  sostituzione   di
          determinati beni o servizi  ovvero  non  approva  il  piano
          esercitando il potere di veto. 
              5. Salvo quanto previsto  dal  presente  comma,  se  il
          soggetto notificante inizia  l'esecuzione  di  contratti  o
          accordi, successivamente alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, compresi nella notifica, prima
          che sia decorso il termine per l'approvazione del piano, il
          Governo puo' ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo
          termine, di ripristinare  a  proprie  spese  la  situazione
          anteriore all'esecuzione del predetto contratto o  accordo.
          Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non  osserva
          gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero
          le disposizioni contenute nel  provvedimento  di  esercizio
          dei   poteri   speciali   e'   soggetto    alla    sanzione
          amministrativa  pecuniaria  fino  al  tre  per  cento   del
          fatturato del soggetto tenuto alla  notifica.  I  contratti
          eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni  o
          delle condizioni contenute nel provvedimento  di  esercizio
          dei poteri speciali sono nulli. Il  Governo  puo'  altresi'
          ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo termine,  di
          ripristinare a proprie spese la situazione  anteriore  alla
          violazione,   applicando   una   sanzione    amministrativa
          pecuniaria sino a  un  dodicesimo  di  quella  prevista  al
          secondo periodo per ogni mese di ritardo  nell'adempimento,
          commisurata  al  ritardo.  Analoga  sanzione  puo'   essere
          applicata per il ritardo nell'adempimento  dell'ingiunzione
          di cui al primo  periodo.  Nei  casi  di  violazione  degli
          obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche  in
          assenza della notifica, la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri puo' avviare d'ufficio  il  procedimento  ai  fini
          dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo,
          trovano applicazione  i  termini  e  le  norme  procedurali
          previsti dal presente articolo. Il termine di trenta giorni
          di  cui  al  comma  3   decorre   dalla   conclusione   del
          procedimento di accertamento della violazione  dell'obbligo
          di notifica. 
              6. Per  l'esercizio  dei  poteri  speciali  di  cui  al
          presente  articolo   il   gruppo   di   coordinamento   per
          l'esercizio   dei   poteri   speciali   e'   composto   dai
          rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
          del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, del Ministero  dell'interno,
          del Ministero della  difesa,  del  Ministero  degli  affari
          esteri e della cooperazione  internazionale,  dal  Ministro
          per l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale,
          ove previsto, nonche' dai rappresentanti  dell'Agenzia  per
          la cybersicurezza nazionale. Il gruppo di coordinamento  si
          avvale anche del Centro  di  valutazione  e  certificazione
          nazionale  (CVCN)  e  delle  articolazioni   tecniche   dei
          Ministeri dell'interno e della difesa, per  le  valutazioni
          tecniche della documentazione relativa al piano annuale  di
          cui  al  comma  2,  e  ai  suoi  eventuali   aggiornamenti,
          propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e  relative
          ai beni e alle componenti ad  alta  intensita'  tecnologica
          funzionali alla  progettazione,  alla  realizzazione,  alla
          manutenzione e alla gestione  delle  attivita'  di  cui  al
          comma   1   nonche'   ad   altri   possibili   fattori   di
          vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita'  e
          la sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano  o  dei
          sistemi. 
              7. Le attivita' di  monitoraggio,  tese  alla  verifica
          dell'osservanza  delle  prescrizioni  e  delle   condizioni
          impartite con il  provvedimento  di  esercizio  dei  poteri
          speciali, alla analisi della relativa  adeguatezza  e  alla
          verifica   dell'adozione   di   adeguate   misure,    anche
          tecnologiche,  attuative  delle  medesime  prescrizioni   o
          condizioni sono svolte da un comitato  composto  da  uno  o
          piu' rappresentanti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri,  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  del
          Ministero della difesa,  del  Ministero  dell'interno,  del
          Ministro per l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
          digitale,  o,  se  non  nominato,  della  struttura   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  competente   per
          l'innovazione tecnologica e  la  digitalizzazione,  nonche'
          dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale.  Per   le
          attivita' di monitoraggio, il comitato si avvale anche  del
          Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN),  e
          delle articolazioni tecniche dei Ministeri  dell'interno  e
          della  difesa.  Ai  lavori  del  comitato  di  monitoraggio
          possono essere chiamati a partecipare altri  rappresentanti
          dei Ministeri di cui al  comma  6.  Al  fine  del  concreto
          esercizio  delle  attivita'  di  monitoraggio  il  soggetto
          interessato comunica, con la periodicita' indicata  con  il
          provvedimento  di  esercizio  dei  poteri  speciali,   ogni
          attivita'  esecutiva  posta  in  essere,  ivi  inclusa   la
          stipulazione dei contratti ad essa riferiti, fornendo  ogni
          opportuno dettaglio  tecnico  ed  evidenziando  le  ragioni
          idonee ad assicurare la conformita' della medesima al piano
          approvato ai sensi del comma  3.  Il  soggetto  interessato
          trasmette altresi' una relazione periodica semestrale sulle
          attivita' in corso. E' fatta salva la possibilita'  per  il
          comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e  verifiche
          tecniche, anche con le modalita' di cui all'articolo 2-bis,
          relativamente ai beni e alle componenti ad alta  intensita'
          tecnologica    funzionali    alla    progettazione,    alla
          realizzazione, alla  manutenzione  e  alla  gestione  delle
          attivita' di cui al comma  1  nonche'  ad  altri  possibili
          fattori  di  vulnerabilita'  che  potrebbero  compromettere
          l'integrita' e la sicurezza delle reti,  dei  dati  che  vi
          transitano o dei  sistemi,  oggetto  del  provvedimento  di
          esercizio  dei  poteri   speciali.   L'inosservanza   delle
          prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento
          di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza idonea a
          incidere sul  provvedimento  approvativo  e'  segnalata  al
          gruppo di coordinamento per l'esercizio dei poteri speciali
          di cui al comma 6, il quale puo' proporre al Consiglio  dei
          ministri l'applicazione delle sanzioni previste  dal  comma
          5, la revoca o la modifica del provvedimento  autorizzativo
          e il divieto di esercizio delle attivita'  funzionali  alla
          progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla
          gestione delle attivita' di cui al comma 1. 
              8. Per le attivita' previste dal presente  articolo  ai
          componenti del gruppo di coordinamento di cui al comma 6  e
          a quelli del Comitato di monitoraggio di cui al comma 5 non
          spettano compensi, gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o
          altri emolumenti comunque denominati. 
              9.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito  ai
          sensi del comma 6, anche in deroga  all'articolo  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400,  possono  essere  individuate
          misure di semplificazione delle modalita' di notifica,  dei
          termini e delle procedure relativi all'istruttoria ai  fini
          dell'eventuale esercizio dei  poteri  di  cui  al  presente
          articolo. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  7,  del
          decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante "Disposizioni
          urgenti a tutela degli  utenti,  in  materia  di  attivita'
          economiche e finanziarie e investimenti strategici": 
              Articolo 5 (Credito  d'imposta  per  la  ricerca  e  lo
          sviluppo nel  settore  della  microelettronica  e  Comitato
          tecnico per la microelettronica). 
                7. Presso il Ministero delle imprese e  del  made  in
          Italy e' istituito un Comitato tecnico  permanente  per  la
          microelettronica,   di   seguito   denominato   "Comitato",
          composto da un rappresentante del Ministero delle imprese e
          del made in  Italy,  da  un  rappresentante  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e da  un  rappresentante  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca.